Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12884 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 02/03/2016, dep. 22/06/2016), n.12884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21968/2013 proposto da:

D.M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RUBICONE 27, presso lo studio dell’avvocato MARIA

TESSITORE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE TEDESCHI,

ALFONSO TEDESCHI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.C., O.C., O.G., P.

G., LA.CA., considerati domiciliati in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati MARCO SCOGNANIGLIO, PASQUALE SCOGNAMIGLIO,

MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1161/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.C. e gli altri comproprietari di un fondo agricolo sito in (OMISSIS), concesso in affitto a D.M. M., agirono in giudizio per sentir dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’affittuario, assumendo che questi non aveva corrisposto l’aggiornamento del canone dall’aprile 2005, aveva alterato l’ordinamento colturale originario (provocando la parziale seccagione del soprasuolo e l’ infestazione da parte di erbe spontanee), non aveva proceduto alla manutenzione del fabbricato rurale abitativo e aveva costruito un manufatto abusivo; in via gradata, richiesero che venisse accertata la scadenza del contratto alla data del 10.11.2012.

Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Spec. Agraria accolse la domanda principale, ordinando il rilascio del fondo.

Il D.M. ha proposto appello, insistendo nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie avanzate in primo grado e chiedendo l’espletamento di una C.T.U. o di un’ispezione giudiziale.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame, rilevando che il D.M. non aveva censurato la sentenza di primo giudice nella parte in cui lo aveva onerato della prova dell’adempimento e, per altro verso, aveva contestato solo genericamente le allegazioni avversarie e aveva chiesto di fornire prove non pertinenti o ininfluenti.

Ricorre per cassazione il D.M. affidandosi ad un solo motivo illustrato da memoria; resistono, a mezzo di unico controricorso, L.C. e Ca. – quest’ultima anche quale curatrice dell’inabilitata L.A. – nonchè P. G. e O.C. e G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (richieste di prova orale, di ammissione di ctu e di ispezione giudiziale) che sono stati oggetto di discussione tra le parti” e assume che “il Giudice di appello ha errato nel momento in cui ha ritenuto di non dare ingresso alle richieste dell’appellante”, così dando risalto ai soli assunti degli appellati e non consentendogli di esercitare il suo diritto alla prova.

Precisa di non essersi limitato a contestare genericamente le allegazioni avversarie, ma di avere sostenuto che “il fatto storico dedotto da controparte non esisteva affatto”, chiedendo – al riguardo – l’ammissione di prova orale e di C.T.U. o di ispezione giudiziale, ed evidenzia che la Corte non avrebbe potuto accogliere una domanda fondata su assunti apodittici senza consentire all’affittuario di provare che aveva coltivato il fondo con continuità e ne aveva addirittura accresciuto la produttività.

Afferma, in conclusione, che “negare, come fa la Corte di Appello, all’affittuario di avvalersi dell’accertamento dell’ausiliario significa impedirne la difesa e rendere sufficiente la mera deduzione da parte del concedente di un qualsiasi evento naturale inventato e/o avvenuto per creare le premesse per la oggettìva risoluzione contrattuale e senza nemmeno colpa o responsabilità”.

2. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.

2.1. La domanda di risoluzione – accolta dal primo giudice e confermata in appello – era basata sulla deduzione dell’alterazione dell’ordinamento colturale originario (a causa dell’impiego di diserbanti inquinanti e della mancata conservazione del fondo, che avevano determinato parziale seccagione del soprasuolo e infestazione da parte di erbe spontanee), della mancata manutenzione del fabbricato rurale abitativo e della costruzione di un manufatto abusivo in cemento armato.

Per quanto emerge dalla comparsa trascritta in ricorso, il D.M. aveva immediatamente contestato le deduzioni avversarie, negando che il fondo non fosse coltivato razionalmente (e assumendo che, al contrario, era “ottimamente condotto in modo ordinario e conformemente alle tecniche colturali”), affermando che il fabbricato rurale aveva “ricevuto sempre la dovuta manutenzione di competenza” dell’affittuario ed escludendo che fosse stato realizzato il manufatto in cemento armato.

In via istruttoria, il D.M. aveva chiesto prova per interpello e per testi su due capitoli (il primo relativo alla coltivazione del terreno e il secondo concernente la manutenzione del fabbricato).

In sede di gravame, il D.M. aveva insistito nella richiesta di ammissione delle prove orali ed aveva richiesto altresì la nomina di un consulente tecnico o l’effettuazione di un’ispezione giudiziale onde accertare l’effettivo stato dei luoghi.

Con la decisione impugnata, la Corte ha affermato di condividere la valutazione del primo giudice in punto di inammissibilità della prova richiesta in primo grado dal D.M., rilevando che questi aveva assunto una posizione di “generica negatoria” delle specifiche allegazioni avversarie e che la prova articolata concerneva “circostanze a quelle non correlate” o “in parte ininfluenti”; ha aggiunto che non poteva essere riconosciuta alcuna valenza probatoria alla relazione di c.t.p. depositata dal D.M. “vuoi perchè non asseverata, vuoi per non essere stato incluso il tecnico tra i testi addotti”; infine, senza pronunciarsi sulla richiesta di ispezione giudiziale, ha rilevato che la C.T.U. costituisce un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e finalizzato all’acquisizione di un parere tecnico per la valutazione egli elementi acquisiti, che nel caso erano “tuttavia inesistenti, posta la precisata impostazione processuale da parte dell’appellante”.

2.2. La sentenza è viziata, ai sensi del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis), in quanto, pur avendo onerato l’affittuario della prova dell’adempimento, gli ha precluso ogni possibilità di fornire tale prova sulla base di motivazioni meramente apparenti o perplesse (cfr. Cass. n. 8053/2014), così determinando una sostanziale omissione dell’esame del fatto decisivo e controverso costituito dall’effettività degli inadempimenti contestati dai concedenti.

2.3. Va innanzitutto rilevato che la contestazione – da parte del D. M. – degli inadempimenti dedotti dalla parte ricorrente era stata tutt’altro che generica, in quanto aveva riguardato ogni profilo allegato dalla controparte (vale a dire, la conduzione del terreno, la manutenzione del fabbricato rurale abitativo, la costruzione del manufatto in cemento armato).

Premessa tale specifica contestazione, il D.M. non aveva altra possibilità, per dimostrare il proprio corretto adempimento, che provare l’esistenza di condotte o fatti positivi incompatibili con le condotte inadempienti allegate dalla parte concedente.

Non è dato allora comprendere come la Corte abbia potuto affermare che le circostanze di cui ai due capitoli delle prove orali non erano correlate agli inadempimenti contestati o erano comunque ininfluenti:

essendo volte a comprovare l’aumento di produttività del fondo e la continuità della manutenzione del fabbricato (con l’indicazione di due circostanze specifiche – ossia la realizzazione di un pozzo e di una recinzione – rappresentative della gestione effettuata), le prove erano – al contrario – senz’altro pertinenti all’oggetto del giudizio e influenti rispetto al thema probandum.

Altrettanto inconferente appare la motivazione adottata dalla Corte per rigettare l’istanza di ammissione della C.T.U.: atteso che la consulenza richiesta era necessariamente “percipiente” {ossia volta ad accertare e documentare essa stessa l’effettiva situazione del fondo e non a valutare elementi già acquisiti al giudizio), il mezzo non poteva essere escluso in base alla mera constatazione della inesistenza di elementi già acquisiti da valutare.

Al riguardo, va sottolineato che, se è vero – come rilevato dalla Corte di Appello – che la consulenza tecnica non costituisce una prova, ma un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice, cionondimeno è pacifico che il giudice “è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l’istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare” (Cass. n. 17399/2015; cfr. anche Cass. n. 10589/2001 che ha sottolineato come, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di accoglimento o rigetto di un’istanza di consulenza tecnica, il giudice sia tenuto “ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione, la esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria, ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia”). Ciò vale, a maggior ragione, nel rito del lavoro (applicato nella presente controversia), atteso che l’ampiezza in esso riconosciuta all’esercizio dei poteri istruttori officiosi, in ragione del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, comporta la necessità che le ragioni del mancato esercizio siano motivate con specifico riferimento alla irrilevanza del mezzo istruttorio ai fini dell’esaustivo accertamento dei fatti (cfr. Cass. n. 12717/2010).

3. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà rivalutare la vicenda alla luce dei rilievi sopra svolti e senza incorrere nelle evidenziate aporie motivazionali.

4. La Corte di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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