Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12884 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

S.G., elett.te dom.to in Roma, al Viale Gramsci 14,

presso lo studio dell’avv. GIGLIO Antonella, dalla quale è rapp.to e

difeso, unitamente all’avv. Maurizio Leone, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia n. 17/2008/10 depositatali 18/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da S.G. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Varese n. 48/5/2006 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso Irap versata negli anni 2001 e 2002.

Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il S. ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe affermato l’insussistenza dell’autonoma organizzazione sulla base delle sole dichiarazioni del contribuente.

La censura è infondata avendo la CTR affermato che il ricorrente era “onerato della prova del fatto costitutivo del diritto azionato (pagamento e mancanza di giustificazione del pagamento); la decisione risulta inoltre adottata sulla base “del materiale probatorio offerto dal ricorrente”, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe fornito adeguata motivazione circa il mancato rilievo fornito alla documentazione dell’Ufficio attestante l’ammontare delle spese sostenute dal S. per lavoro dipendente.

La censura è fondata. Nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento in considerazione dell’ammontare delle spese sostenute dal S. per prestazioni di lavoro dipendente e compensi elargiti a terzi; nè tale deficienza può ritenersi superata dal mero riferimento alla presenza di un “dipendente apprendista”..

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR defila Lombardia.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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