Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12883 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.F.A.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via degli

Scipioni 110 (fax 06/36002719), presso lo studio dell’avv. Marco

Machetta (marcomachetta.ordineavvocatiroma.org), dal quale

rappresentata e difesa unitamente all’avv. Luciano Infelisi

(luciano.infelisi.pec.it), giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

17, presso l’avv. Patrizia Del Nostro, che lo rappresenta e difende

per mandato in calce al controricorso e dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

patriziadelnostro.legalmail.it e al fax n. 06/32656627;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3748/14 della Corte di appello di Roma, emessa

il 16 aprile 2014 e depositata il 5 giugno 2014, n. R.G. 5445/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando sulla domanda di D.F.A.M. ha rigettato la richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con C.G. il 19 ottobre 1996 ritenendo provata l’avvenuta riconciliazione dei coniugi.

2. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3748/2014, ha respinto l’appello principale della D.F., inteso a far valere la mancata riconciliazione dei coniugi dopo la separazione, e ha accolto l’appello incidentale del C., inteso a ottenere la condanna della D.F. al pagamento delle spese processuali del primo grado.

3. Propone ricorso per cassazione D.F.A.M. che si affida a quattro motivi di ricorso illustrati da note difensive.

4. Si difende con controricorso Giuseppe C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la erronea o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nella sua formulazione precedente al D.L. 22 giugno 2014, n. 83 e alla successiva conversione in L. 7 settembre 2014, n. 134, ratione temporis applicabile al caso in esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c. e/o omessa motivazione in ordine al rigetto dell’istanza di acquisizione di documenti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Secondo la ricorrente la Corte di appello non avrebbe motivato sulla ritenuta non indispensabilità della documentazione di cui ha negato l’acquisizione al processo stante la tardività della sua produzione. In particolare la ricorrente si riferisce: a) al ricorso per divorzio sottoscritto dai coniugi nel 2004 e nel quale si dà atto che negli ultimi tre anni non vi è stata convivenza tra i coniugi essendo cessata ogni comunione morale e spirituale; b) alla scrittura privata del 22 dicembre 2002, con la quale, rilevato che sono in corso trattative per una regolamentazione dei rapporti tra coniugi, la D.F. si impegna a non sostituire la chiave della casa coniugale e a non asportare oggetti e arredi; c) a una scrittura privata del 14 gennaio 2004 connessa alla dichiarazione del 22 dicembre 2002. Ritiene la ricorrente che tali dichiarazioni hanno rilevanza decisiva al fine di escludere la riconciliazione.

6. L’assunto di una mancata motivazione in ordine alla indispensabilità dell’acquisizione dei predetti documenti al fine della decisione della causa è smentita dalla lettura della motivazione. La Corte di appello ha infatti esplicitamente ritenuto ininfluente la precedente richiesta di divorzio congiunto (e, implicitamente, le dichiarazioni contenute in tale richiesta) al fine di provare la inesistenza di una riconciliazione, concretizzatasi nella convivenza dei coniugi dal 1999 al 2002, in quanto ha rilevato che tale iniziativa congiunta ben poteva rispondere all’intenzione delle parti di ottenere in tempi brevi il divorzio ma si è trattato di una iniziativa che non è stata coltivata evidentemente per il riaprirsi del dissidio delle parti sulle condizioni di divorzio. Quanto alla scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22 dicembre 2002, la Corte di appello ha ritenuto che essa, lungi dal contrastare la prova della riconciliazione, accredita, al contrario, una sopravvenuta crisi coniugale proprio tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003. Infine, quanto alla scrittura del gennaio 2004 la Corte distrettuale l’ha ritenuta non rilevante ai fini della decisione e estranea all’oggetto di causa, riguardando un giudizio promosso dal figlio del C., volto ad ottenere la pronuncia ex art. 2932 c.c., di trasferimento di quota della nuda proprietà di un immobile, sulla base dell’impegno assunto dai coniugi. Si tratta di una motivazione che prende chiaramente posizione sulla portata non confessoria delle dichiarazioni cui la ricorrente continua a fare riferimento in questo giudizio e che non può essere censurata con riferimento al disposto dell’art. 2722 c.c., in relazione al giudizio espresso dalla Corte distrettuale sia sulla rilevanza delle dichiarazioni in questione sia sulla loro evidente riconducibilità a una strategia processuale che presupponeva un accordo delle parti venuto subito meno.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè erronea e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia esaminato e tenuto conto del giudicato formatosi esternamente al presente giudizio sulla effettività e validità della separazione consensuale omologata nel 1999 e sull’assenza di riconciliazione dei coniugi.

8. Il motivo è palesemente infondato risultando dalle stesse deduzioni della ricorrente che, mentre deve ritenersi effettivamente coperta dal giudicato la questione della validità della separazione consensuale, peraltro estranea all’oggetto del contendere, nessuna sentenza tra quelle richiamate dalla ricorrente, e in particolare la sentenza n. 19351/2011 di questa Corte, ha mai deciso sulla riconciliazione successiva alla separazione consensuale.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la erronea e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e/o dell’art. 157 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La ricorrente ritiene che la controparte non abbia assolto al suo onere di provare l’ipotesi della riconciliazione e lamenta che la Corte di appello abbia omesso di esaminare una serie di fatti e circostanze (intervenuta separazione, esecuzione delle disposizioni patrimoniali in essa indicate, allontanamento del C. dalla casa coniugale, dichiarazione confessoria del 2002, successiva richiesta di divorzio contenente un’altra dichiarazione confessoria, instaurazione da parte del C. di un incessante contenzioso nei confronti della ricorrente) che portano necessariamente ad escludere tale ipotesi.

10. Il motivo è inammissibile laddove censura la decisione di merito adottata dalla Corte di appello sulla base delle deposizioni testimoniali. E’ palesemente infondato laddove imputa alla Corte di appello il mancato esame di fatti o circostanze che hanno costituito esplicito oggetto di valutazione da parte della Corte di appello che le ha ritenute irrilevanti al fine di smentire le deposizioni testimoniali. In particolare non è in contestazione che nel 1999 sia intervenuta una separazione. Privo di specificità e autosufficienza è il riferimento all’esecuzione di tale separazione. La Corte di appello ha rilevato che l’allontanamento del C. dalla casa coniugale è avvenuto dopo la scrittura privata del dicembre 2002. Si è già detto del giudizio, compiuto dalla Corte distrettuale, di irrilevanza e di non confessorietà delle dichiarazioni contenute nella documentazione ritenuta tardivamente prodotta. Infine la Corte distrettuale, nella sua motivazione, ha tenuto conto della circostanza per cui, a partire dalla fine del 2002 è ripartita e si è incrementata la conflittualità tra le parti e ha anche evidenziato tale circostanza proprio per segnare il distacco con il periodo precedente.

11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la erronea e/o falsa applicazione dell’art. 115 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La ricorrente torna a riferirsi alla documentazione di cui ha ritenuto con il primo motivo indispensabile l’acquisizione e rileva che la Corte di appello non ha tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni confessorie, ampiamente discusso nel presente giudizio, e che non è stato contestato dal C.. Specificamente la ricorrente si riferisce al ricorso per divorzio (dove si dichiara che da oltre tre anni non vi è convivenza tra i coniugi) e alla più volta citata scrittura del 22 dicembre 2002.

12. Anche questo motivo è manifestamente infondato. In realtà nessun riconoscimento al preteso contenuto confessorio delle dichiarazioni può attribuirsi all’odierno controricorrente. Quanto alla scrittura del 22 dicembre 2002, deve ribadirsi che essa contiene una dichiarazione della D.F. (che, con essa, si impegna, come si è detto, a non modificare la serratura della casa coniugale e a non asportare oggetti e arredi) ma nessuna dichiarazione del C. tanto meno che riconosca l’assenza di qualsiasi precedente riconciliazione. Quanto al ricorso congiunto del 2004 la Corte di appello ha chiaramente evidenziato come si sia trattato di una iniziativa processuale non coltivata per il successivo reinsorgere della conflittualità fra i coniugi e da tale contesto discende, secondo la valutazione della Corte di appello, il carattere strumentale della dichiarazione, circa l’assenza di convivenza nei tre anni precedenti, al fine di ottenere in tempi brevi il divorzio, e la sua conseguente irrilevanza ai fini del decidere la presente controversia. Si tratta di una valutazione che non può essere controllata in questa sede e che si basa con evidenza sulla contestazione da parte del C. della veridicità dell’attestazione.

13. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.200 di cui Euro 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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