Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12883 del 10/06/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12883
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Luxa TWT s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro
tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Via Cosseria n. 5, presso lo
studio dell’avv. Laura Tricerri, rapp.to e difeso dall’avv. DISO
Corrado giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 145/10/07 depositata il
6/12/07 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. GAETA Pietro.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Luxa TWT s.p.a. in liquidazione contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Società contro la sentenza della CTP di Trieste n. 56/4/2004 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la Società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 8. La CTR avrebbe erroneamente escluso che alla mancata presentazione della dichiarazione conseguisse la decadenza della Società dal beneficio.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 16442 del 15/07/2009; Sentenza n. 3578 del 13/02/2009) secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. e), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Luxa TWT s.p.a. in liquidazione avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).
La natura della controversia e le pregresse incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal Luxa TWT s.p.a.
in liquidazione avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011