Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12882 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 26/05/2010), n.12882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26960/2005 proposto da:

V.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO 71, presso l’avvocato MARONCELLI SABINA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFANO MARINO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA EDILIZIA RINASCITA A R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona

del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore,

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

COSIMATO ANIELLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 837/2004 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 14/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Edilizia Rinascita a r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore V.G. per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 2.227.114.

La istante, a sostegno della domanda, esponeva che il V. era stato socio della cooperativa ed acquirente di un immobile realizzato dalla stessa, assegnato al predetto nell’anno 1965;

che la cooperativa il 20.3.2000 aveva ricevuto un avviso di rettifica della dichiarazione annuale del 1995 da parte dell’Ufficio Iva di Salerno, con il quale le era stata contestata la mancata indicazione in fattura ed in dichiarazione di operazioni imponibili per un totale di L. 773.217.000;

che per le contestate violazioni le era stata irrogata una sanzione pecuniaria complessiva di L. 75.598.000;

che il consiglio di amministrazione aveva deciso di aderire all’accertamento al fine di ottenere un risparmio e le agevolazioni previste dalla normativa, riservandosi di recuperare tali somme dai soci o ex soci, che avevano stipulato nel 1995 gli atti pubblici di assegnazione, avendo gli stessi risparmiato l’importo corrispondente alla differenza tra la base imponibile a suo tempo dichiarata e quella effettiva accertata.

Il convenuto eccepiva di non essere tenuto al pagamento della somma richiestagli non essendo più socio della cooperativa sin dal 5.4.1996.

Il giudice di pace adito rigettava la domanda.

Tale sentenza veniva impugnata dalla Cooperativa dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore.

Deduceva che il giudice a quo aveva omesso l’esame della documentazione prodotta; che non aveva tenuto conto della norma di cui al D.P.R. n. 673 del 1972, art. 18, istitutivo dell’IVA, avendo escluso la facoltà della Cooperativa di rivalersi, nei confronti del socio assegnatario dell’immobile, della maggiore IVA pagata a causa dell’accertamento subito, comprese sanzioni ed interessi; che, nel rigettare la domanda, aveva confuso il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria (la Cooperativa) con il soggetto che in definitiva avrebbe dovuto pagare il tributo (assegnatario dell’alloggio).

Il V. resisteva al gravame, proponendo a sua volta appello incidentale, con il quale lamentava che il giudice di primo grado avesse condannato la Cooperativa al solo pagamento parziale delle spese di lite.

Il Tribunale adito accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale, condannando l’appellato al pagamento in favore della Cooperativa Edilizia Rinascita della somma di Euro 1.150,21.

Avverso detta sentenza V.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Cooperativa Edilizia Rinascita a r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Denuncia il ricorrente con l’unico motivo che il giudice a quo avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la normativa di cui al D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto istitutivo dell’IVA), ovvero avrebbe omesso l’applicazione di una norma di legge esistente (medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60).

Secondo il ricorrente la Cooperativa, non avendo richiesto, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 18, l’intera IVA relativa all’operazione commerciale all’assegnatario dell’alloggio al momento del pagamento del prezzo, non potrebbe ripetere la maggiore IVA dovuta successivamente all’accertamento tributario, essendo tale possibilità esclusa dal disposto dell’art. 60, del D.P.R. summenzionato (il quale stabilisce che il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi).

Avrebbe, pertanto, errato il giudice a quo nell’affermare che in virtù del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, la società cooperativa edilizia “Rinascita” aveva diritto di addebitare all’assegnatario dell’immobile la maggiore imposta accertata dall’Ufficio IVA. Inoltre, ammesso che l’assegnatario sia tenuto a rimborsare alla cooperativa la maggiore imposta dovuta, non potrebbero essergli richieste le somme corrisposte dalla cooperativa al Fisco per sanzioni ed interessi.

Dette somme dovrebbero restare a carico della cooperativa, atteso che è questa, e non l’assegnatario dell’alloggio, che si è resa responsabile, di violazioni al disposto normativo dell’IVA e solo su questa devono ricadere le sanzioni irrogate per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 1, e art. 43, comma 3, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 1, e art. 5, comma 4, per non avere indicato in fattura ed in dichiarazione operazioni imponibili per un totale i L. 773.217.000, cui corrisponde una IVA evasa (applicabile al 4%) di L. 30.928.680.

Errata inoltre sarebbe l’affermazione del Tribunale, secondo cui tra soci e cooperativa si instaurerebbero due ordini di rapporti (dei quali uno collegato all’assegnazione dell’alloggio e l’altro attinente all’attività sociale), con la conseguenza che gli assegnatari risponderebbero sempre delle obbligazioni collegate all’alloggio stesso, che lo seguirebbero essendo destinate a gravare sullo stesso immobile.

Nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina di cui all’art. 2511 c.c. e segg., ed in particolare l’art. 2514 c.c. – il quale dispone che per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio – e l’art. 2530 c.c. – il quale dispone che il socio, che cessa di far parte della società, risponde verso questa – peraltro solo – per il pagamento dei conferimenti non versati, per due anni dal giorno in cui l’esclusione si è verificata: Essendo stato provato in corso di causa che il V. è stato cancellato dal libro soci della cooperativa in data 5.4.1996 e che l’accertamento dell’Ufficio Iva con il conseguente sorgere dell’obbligo del pagamento della maggiore imposta con le relative sanzioni è ricaduto esclusivamente in capo alla cooperativa, questa non potrebbe pretendere di ritenere il V. stesso tenuto al pagamento di quanto richiestogli. Deduce ancora il ricorrente, che nel caso di specie non dovrebbe attribuirsi rilievo, come invece fatto dal giudice a quo, all’art. 4, dell’atto notarile 17.6.95, in base al quale il ricorrente è divenuto assegnatario di uno degli alloggi realizzati dalla cooperativa, in base al quale il giudice a quo ha ritenuto il V. tenuto al pagamento prò quota della maggiore imposta, bensì dovrebbe attribuirsi rilievo al successivo art. 6, che escluderebbe la possibilità di ripetere quanto invece richiesto.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, perchè proposto fuori termine, sollevata dalla resistente. L’eccezione è infondata.

Nel caso che ne occupa, non essendo intervenuta notifica della sentenza, deve essere considerato il termine lungo di un anno.

La sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore è stata depositata il 14 luglio 2004.

Il termine di un anno e quarantasei giorni per proporre ricorso per cassazione, dovendo in tal caso considerarsi anche il periodo (di 46 giorni) di sospensione dei termini nel periodo feriale, scadeva il 30 agosto 2005, vale a dire in pieno periodo feriale.

In tal caso la sospensione dei termini può operare due volte, atteso che il termine per proporre ricorso non era interamente decorso al sopraggiungere de secondo periodo di sospensione (cfr. in tal senso tra le molte Cass. n. 2978 del 1998; Cass. n. 3613 del 1987).Pertanto il termine per proporre ricorso per cassazione, dovendosi aggiungere ulteriori 46 giorni alla scadenza del termine del 30 agosto 2005, andava a scadere il 15 ottobre 2005. Il ricorso è stato notificato il 13 ottobre 2005 e, pertanto, tempestivamente.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, (recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) stabilisce che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile (che è il soggetto passivo e, come tale, tenuto al pagamento dell’imposta – cfr. il precedente art. 17) deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.

L’art. 21, del citato D.P.R. stabilisce che per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, prescrivendo le indicazioni che devono essere contenute nella stessa, tra le quali deve essere indicata la base imponibile, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta (che il cedente del bene o il prestatore del servizio è tenuto a versare all’erario).

In virtù del disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si intendono effettuate (e che è il momento dal quale decorrono alcune formalità da rispettare, quali la fatturazione, la registrazione e la liquidazione dell’imposta); tale momento, per le cessioni di beni immobili, coincide con il momento della stipula del contratto ed è questo il momento in cui il cedente è tenuto ad esercitare la rivalsa riscuotendo dal cessionario, sulla base dell’imposta indicata nella fattura, che è obbligato a rilasciare al cessionario, l’IVA, che poi dovrà versare, quale soggetto passivo d’imposta, all’Erario.

Come è agevole costatare dalla disciplina su richiamata, la fattispecie che da diritto alla rivalsa richiede: 1) il compimento di una operazione imponibile da parte di un soggetto passivo IVA (cedente di un bene o prestatore di un servizio); 2) la emissione della relativa fattura da parte di detto soggetto, completa delle indicazioni di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, tra le quali la indicazione dell’imposta, direttamente liquidata dal cedente del bene oggetto dell’operazione imponibile o dal prestatore del servizio. Essendo la rivalsa obbligatoria, il cedente del bene o il prestatore del servizio è tenuto ad esigere il pagamento dell’imposta, da lui direttamente liquidata, da parte del cessionario del bene o del committente del servizio, per successivamente versarla all’Erario.

Trattasi di operazioni che si svolgono tutte nell’ambito del rapporto che intercorre tra soggetti privati ed alle quali resta del tutto estranea l’iniziativa dell’amministrazione finanziaria.

L’applicazione dell’art. 18 presuppone, quindi, che la liquidazione e la riscossione dell’imposta (da versare successivamente all’Erario) avvengano da parte del cedente di un bene o del prestatore di un servizio (che nel l’esercitare la rivalsa opera come esattore dell’Erario) nel momento in cui viene posta in essere l’operazione imponibile. Il citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, disciplina invece l’ipotesi in cui la imposta o la maggiore imposta da versare all’Erario venga accertata successivamente al compimento dell’operazione imponibile a seguito di accertamento (nei termini previsti dalla legge) da parte dell’amministrazione finanziaria della intervenuta evasione totale o parziale del tributo.

Tale norma esclude il diritto alla rivalsa, nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi della imposta o della maggiore imposta dovuta in conseguenza dell’accertamento tributario o della rettifica della dichiarazione annuale, che resterà pertanto interamente a carico del cedente del bene o del prestatore del servizio (cfr. in tale senso: Cass. n. 24794 del 2005).

Tale disciplina, come osservato da autorevole dottrina, è ispirata dall’esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici, che sarebbe compromessa da rivalse su operazioni ormai remote e dal tentativo del cessionario – se soggetto passivo d’IVA di detrarre la relativa imposta; esigenza che prevale rispetto alle ragioni di politica tributaria ispiratrici della neutralità dell’IVA e della tassazione del solo consumo finale. Ne deriva che, qualora il cedente di un bene, come avvenuto nel caso di specie, allegando il fatto di aver pagato a seguito di rettifica della dichiarazione annuale una maggiore imposta rispetto a quella riscossa in via di rivalsa dal cessionario, pretenda da quest’ultimo l’integrazione della somma originariamente riscossa in via di rivalsa al momento del compimento della operazione imponibile, non può invocare a fondamento di tale pretesa il disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, atteso che i fatti allegati trovano la loro disciplina nell’art. 60 del citato D.P.R., che esclude la rivalsa.

Ne deriva, altresì, che qualora il convenuto, in base ai fatti allegati dall’attore, deduca che detti fatti non integrano la fattispecie disciplinata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, ma rientrano nel disposto dell’art. 60 di detto D.P.R., non formula una eccezione in senso sostanziale, contrapponendo ai fatti allegati dall’attore, ulteriori fatti diretti a paralizzare l’efficacia dei fatti da lui allegati o a modificarne i normali effetti o a estinguerli, ma spiega una mera difesa, atteso che non fa altro che richiamare la fattispecie legale sotto la quale i fatti dedotti dall’attore debbono essere ricondotti. Tale considerazione porta ad escludere che possa essere invocata, come fatto dalla cooperativa resistente, la normativa che riguarda le eccezioni tardivamente proposte o quella di cui all’art. 346 c.p.c.. In particolare l’inapplicabilità di detta ultima norma deriva dal fatto che la Cooperativa attrice, la cui domanda era stata respinta in primo grado, ha proposto appello avverso detta decisione sulla base dei fatti suddetti, già allegati in primo grado, e l’appellato, nel far rilevare in comparsa conclusionale, che la norma disciplinante il caso di specie è il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, non ha allegato tardivamente altri fatti ed eccezioni dedotte in primo grado e non più riproposte con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello, ma ha esclusivamente formulato una mera difesa sulla base dei fatti allegati dall’appellante, non soggetta alle preclusioni (riguardanti le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non espressamente riproposte nel giudizio di appello) dedotte dalla Cooperativa con l’attuale controricorso. Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettando la domanda di rivalsa della Cooperativa Edilizia Rinascita a r.l..

Siccome tale decisione si pone in contrasto con precedenti orientamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda della Cooperativa Edilizia Rinascita a r.l. e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA