Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12882 del 22/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 12882 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 5015-2014 proposto da:
SPLENDORI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FERDINANDO ACTON 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA
SCOPPETTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002 in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 458/14/2013 della Commissione Tributaria Regionale di
ROMA del 4.6.2013, depositata il 03/07/2013;

Data pubblicazione: 22/06/2015

e

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/02/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito per la resistente l’Avvocato Urbani Neri Alessia che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Sergio Splendori ricorre contro l’Agenzia delle entrate per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato la

alla fonte effettuata sulle somme percepite a titolo di incentivo all’esodo all’atto della
cessazione del rapporti di lavoro.
La domanda del contribuente si basava sul contrasto tra la Direttiva comunitaria
76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR; contrasto
accertato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, resa nella causa
C-207/04, i cui termini sono stati ulteriormente specificati nella ordinanza della Corte
di Giustizia Europea del 16.1.08, resa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale l’istanza di rimborso proposta dal
contribuente era in intempestiva in relazione al termine di 48 mesi di cui all’articolo
38 DPR 602/73, decorrente, secondo il giudice territoriale, dalla data di erogazione
delle somme assoggettate a ritenuta e non, come sostenuto dal contribuente, dalla
data della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
Il ricorso si articola su due mezzi, riferiti entrambi al vizio di violazione di legge, con
i quali si denunciano la violazione della disciplina degli effetti delle sentenze del
giudice UE nel diritto interno e la violazione della disciplina della decadenza ex art.
38 d.P.R. n. 602 del 1973.
L’Agenzia delle entrate si è costituita ai soli fini della discussione orale.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 4.2.15.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo il ricorrente assume che, per il principio di effettività del diritto
comunitario, la decorrenza del termine per il rimborso di tributi versati in forza di
disposizioni interne dichiarate incompatibili col diritto comunitario dovrebbe
collocarsi alla data della pronuncia della CGUE dichiarativa di detta incompatibilità,
giacché solo dopo tale pronuncia il contribuente sarebbe nella condizione di
esercitare il proprio diritto al rimborso.
Con il secondo motivo, per contro, il ricorrente assume che il termine di decadenza di

Ric. 2014 n. 05015 sez. MT – ud. 04-02-2015
-2-

domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alla ritenuta

cui all’ articolo 38 d.P.R. n. 602 del 1973 non opererebbe qualora il versamento sia
dovuto al momento della sua esecuzione e diventi indebito solo successivamente.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno giudicati infondati,
in base principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la
sentenza n. 13676/14, secondo cui, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata
incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia

le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602 del 1973) per l’esercizio del diritto al
rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del
versamento dell’imposta, o, nel caso in cui la domanda provenga dal percettore di
somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata; e non già
dalla data, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà
della norma impositiva all’ordinamento comunitario.
Né appare concludente il richiamo, accennato nel secondo mezzo di ricorso, al
principio secondo cui – nei casi in cui il diritto al rimborso derivi da una eccedenza
dei versamenti in acconto, o comunque provvisori, rispetto a quanto risultante
dovuto al momento del saldo o in sede di liquidazione definitiva dell’imposta – il
termine previsto dall’articolo 38 d.P.R. 602/73 decorrerebbe dalla data fissata per il
versamento del saldo o dal momento di liquidazione definitiva dell’imposta.
Nella specie, infatti, la contestazione su cui si fondava la domanda di rimborso del
contribuente – ossia che la ritenuta era stata operata applicando l’aliquota piena e
non l’aliquota dimidiata – attingeva la struttura stessa del calcolo della ritenuta e,
pertanto, poteva essere fatta valere fin dal momento di effettuazione della ritenuta,
mediante la ripetizione del 50% dell’importo calcolato dal datore di lavoro in base
all’aliquota intera, senza necessità di attendere né eventuali conguagli di fine anno
del datore di lavoro né eventuali riliquidazioni da parte dell’Ufficio
Questa Corte ha infatti reiteratamente chiarito che, nella ipotesi di effettuazione di
versamenti in acconto (ma il ragionamento vale evidentemente anche per le ritenute
in acconto operate alla fonte dal sostituto di imposta), il termine di decadenza per la
presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’articolo
38 d.P.R. n. 602/73, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo
diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto
all’ammontare del tributo che risulti complessivamente dovuto al momento del saldo,
oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del
“quantum” dell’obbligazione fiscale; mentre non può che decorrere dal giorno dei
singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro
Ric. 2014 n. 05015 sez. MT – ud. 04-02-2015
-3-

dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per

effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi
l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento
(vedi le sentenze nn. 13478/2008, 5978/2006; 24058/2011; 6895/2011, 4166/14).
Non esiste, infatti, una principio generale che sospenda l’esigibilità dei crediti aventi
ad oggetto il rimborso di tributi fino alla consumazione dei termini fissati per
l’esercizio dei poteri di liquidazione dell’Ufficio (si veda, al riguardo, la sentenza di

nella dichiarazione di un credito d’imposta costituisce già istanza di rimborso, il
corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato a partire dall’inutile
decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza contenuta nella
dichiarazione, su cui si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, lett.
g), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, senza che sia necessario attendere la
scadenza dei termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di
liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio, che non riguardano
l’esercizio dei diritti del contribuente.”).
Entrambi i motivi di ricorso vanno dunque disattesi e, pertanto, il ricorso stesso va
rigettato.
Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’Agenzia delle entrate svolto
attività difensiva.

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, D.Lgs. 546/92 si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte detricorrentt, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma
dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 4 febbraio 2015

Il Cons. estensore

questa Corte n. 21734/14: “In tema di imposte sui redditi, posto che l’indicazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA