Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12882 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 296/2018 proposto da:

INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSA ANNA CERVELLIONE;

S.C., rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI

VESPAZIANI, e EMANUELE VESPAZIANI, ed elettivamente domiciliato in

Roma in VIA TACITO 23;

– ricorrenti –

contro

CAF SPA, elettivamente, domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI, 51,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 985/2017 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata

il 13/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

S.C. ricorreva, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza n. 985 del 2017 del Tribunale di Avezzano esponendo che:

– nell’esecuzione immobiliare promossa da Leasint s.p.a., poi incorporata per fusione in Mediocredito s.p.a., cui era a sua volta succeduta Intesa San Paolo Provis s.p.a., era stata disposta, nel 2012, la conversione del pignoramento mediante pagamento rateale;

– era intervenuta, nel 2013, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.;

– con ordinanza del 16 aprile 2014, notificata ai creditori compresa la Carichieti, era stato dichiarato tardivo, ai fini della conversione, l’intervento menzionato; erano stati verificati mancati pagamenti, ma, constatato che non era stata richiesta la vendita da parte dei creditori, era stato autorizzato il differimento dei pagamenti rateali disposti nel 2012, secondo nuove scadenze;

– con ordinanza del 31 ottobre 2014 era stato poi verificato il completamento del pagamento rateale, svincolando il bene staggito; quest’ultima ordinanza era stata opposta formalmente dalla Carichieti, secondo cui la rimessione in termini per gli ulteriori pagamenti era stata ritenuta erroneamente legittima stante la violazione dei precedenti termini e di conseguenza l’intervento erroneamente tardivo ai residui fini del procedimento esecutivo;

il Tribunale accoglieva l’opposizione, osservando che il subprocedimento di conversione del pignoramento era suddiviso in due fasi autonome) sebbene collegate: quella dell’ammissione e determinazione della somma pignorata, e quella della verifica della regolarità dei pagamenti con sostituzione di quanto versato al bene staggito, assegnazione del primo e svincolo del secondo, sicchè doveva considerarsi tempestiva l’opposizione al provvedimento conclusivo della seconda fase, oltre che fondata stante la violazione dei termini di pagamento originariamente stabiliti;

avverso questa ordinanza ha proposto successivo ricorso per cassazione anche Intesa San Paolo Provis s.p.a., sulla base di due motivi;

resiste con controricorso, corredato di memoria, CAF s.p.a., quale procuratrice di REV Gestione crediti s.p.a., a sua volta procuratrice della cessionaria del credito di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., Purple SPV s.r.l.;

ha formulato conclusioni scritte il Pubblico Ministero;

Rilevato che:

con il motivo del primo ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 495 c.p.c., art. 617 c.p.c., comma 2, poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la decadenza dal beneficio della conversione era stata esclusa dall’ordinanza del 16 aprile del 2014, non opposta, con conseguente stabilizzazione della statuizione che aveva accordato la nuova rateazione;

con il primo motivo del ricorso successivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., comma 2, per le medesime ragioni sintetizzate a proposito del ricorso di S.C.;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che se, per un verso, l’intervento della Carichieti era tardivo rispetto alla conversione, lo stesso creditore non aveva subito pregiudizi stante il suo privilegio ipotecario e, dunque, era provo d’interesse all’opposizione in discussione;

Rilevato che:

il secondo motivo del ricorso successivo, da scrutinare prioritariamente per ragioni logiche, è manifestamente infondato;

il creditore (allora) intervenuto, difatti, non per il solo fatto di conservare la richiamata posizione ipotecaria non poteva dirsi pregiudicato dall’estinzione della procedura coinvolta, posta la necessità di intraprenderne, nel caso, un’altra, con costi e rischi;

il motivo del ricorso principale, e il sovrapponibile primo motivo del ricorso successivo, sono invece fondati;

l’opposizione agli atti esecutivi si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall’art. 159 c.p.c. (e questo vale anche per le cd. nullità insanabili, quali quelle attinenti al difetto dello “ius postulandi” ovvero della rappresentanza o della capacità di agire): i correlativi vizi debbono quindi esser fatti valere nel termine di decadenza per l’opposizione, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere a una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che esso possa trovarsi in una situazione di persistente incertezza (cfr. Cass., 05/07/2016, n. 14449);

restano logicamente fermi gli sbarramenti di fase come quello previsto dall’art. 569 c.p.c., comma 2, quali ricostruiti da Cass., Sez. U., 27/010/1995, n. 11178, in questi termini richiamata dalla giurisprudenza più recente (v. Cass. n. 14449 del 2016, pag. 8);

come chiarisce questa norma, entro alcuni sbarramenti di fase sono proponibili le opposizioni formali da cui la parte legittimata, e interessata, non sia, però, già decaduta (il Pubblico Ministero evoca sul punto anche Cass., 10/12/2019, n. 32136, in fattispecie distinta, come osserva in memoria parte controricorrente, eppure contigua);

parte controricorrente sostiene che la decadenza dal beneficio della conversione sarebbe “ex lege” sicchè, in questa prospettiva, sottratta al meccanismo di stabilizzazione endoprocedimentale in parola, e riduttiva della precedente ordinanza di statuizione della nuova rateazione ad atto, non autonomo, interno alla procedura finalizzata alla conclusione del subprocedimento di conversione, e dunque impugnabile con l’ultimo atto della seconda fase di quello;

la tesi non può essere condivisa;

l’ordinanza dell’aprile 2014 aveva rilevato che) pur non risultando i pagamenti successivi al 28 gennaio 2013, previsti dall’iniziale ordinanza del 2012, non avendo i creditori chiesto la vendita poteva autorizzarsi la nuova rateazione;

ne discende che la decadenza dal beneficio della conversione era stata univocamente (e illegittimamente) esclusa: questa statuizione viziata non è stata (pacificamente) opposta, con l’ulteriore conseguenza che non poteva dedursi opponendo l’ordinanza conclusiva del subprocedimento in questione;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ricorso, e il primo motivo del secondo ricorso, rigettato il secondo motivo, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Avezzano perchè pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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