Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12882 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/06/2011, (ud. 03/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.V., elett.te dom.to in Palermo, alla Via Dante 58,

presso lo studio dell’avv. CARONNA Andrea, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Sicilia n. 33/2008/30 depositata il 10/3/2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 3/5/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. GAETA Pietro.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da O.V. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Palermo n. 334/01/05 che aveva respinto accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) recupero credito di imposta 2002. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso il contribuente l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 3/5/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 253 del 2002, art. 1 e della L. n. 289 del 2002, art. 62, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è inammissibile in quanto il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., è privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice, e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).

Con secondo motivo il ricorrente solleva questione di costituzionalità della L. n. 289 del 2002, art. 62, con riferimento agli artt. 3, 23, 35, 41, 53 e 97 Cost..

Il motivo è palesemente infondato. Le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno di norma carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette al controllo di costituzionalità solo nei limiti della palese arbitrarietà o irrazionalità, arbitrarietà o irrazionalità che nella specie non sussistono.

Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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