Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12881 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 26/06/2020), n.12881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21233/2018 proposto da:

B.F., BO.GI., C.P., D.N.M.,

G.G., Q.P., N.N.,

T.L.D., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI

RIPETTA N. 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO FERRANTE,

FABRIZIO DAVERIO;

– ricorrenti –

contro

FONDAZIONE IRCCS – “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ &

PARTNERS AVVOCATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIACINTO

FAVALLI, PAOLO ZUCCHINALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2239/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/02/2018 R.G.N. 486/2017.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 2239, resa in data 8 febbraio 2018, la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 2000/2017, dichiarava l’illegittimità del comportamento della Fondazione IRCCS Istituto Tumori di Milano che aveva azzerato le ferie arretrate dei ricorrenti in riassunzione, dirigenti medici di primo livello e rigettava le ulteriori domande risarcitorie;

detti ricorrenti avevano agito innanzi al Tribunale di Milano per ottenere, a far data dall’1/1/2005, la monetizzazione delle ferie non godute; la domanda era stata respinta sia in primo grado sia in appello;

proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con la sentenza sopra citata, aveva cassato la decisione della Corte d’appello di Milano e disposto il rinvio al altro giudice di merito per decidere la causa facendo applicazione del seguente principio di diritto: “L’art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all’atto della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle ferie, di cui all’art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere”;

riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Milano si pronunciava nei termini sopra indicati;

riteneva la Corte territoriale che il principio di diritto come enunciato in sede rescindente inducesse ad affermare che i medici non apicali, qualora non fruiscano di ferie, non perdono mai il diritto all’indennità sostitutiva, avendo tali lavoratori solo l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie, valendo solo per i dirigenti apicali il principio secondo il quale il dirigente che sia titolare del diritto di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non eserciti tale potere e non usufruisca di tali ferie non ha diritto all’indennità sostitutiva a meno che non dimostri la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione;

riteneva che per i detti dirigenti non apicali la monetizzazione delle ferie potesse avvenire solo al momento della cessazione del rapporto, in conformità con il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10;

escludeva che il mancato godimento delle ferie comportasse un danno in re ipsa e riteneva che nella specie i medici non avessero provato allegato alcunchè circa la natura e le caratteristiche di un pregiudizio ulteriore;

2. avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i medici, affidato a due motivi;

3. l’IRCCS ha resistito con controricorso;

4. i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 36 Cost., artt. 2087 e 2109 c.c., art. 384 c.p.c., commi 1 e 2, D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, commi 1 e 2 e la falsa applicazione dell’art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, dirigenza medica e veterinaria (art. 360 c.p.c., n. 3);

censurano la sentenza impugnata laddove ha affermato che i dirigenti, ancorchè dirigenti medici non apicali, avrebbero diritto alla monetizzazione delle ferie solo all’atto della cessazione del rapporto;

rilevano che la Corte territoriale avrebbe travisato il principio di diritto affermato nella pronuncia rescindente che, contrariamento a quanto ritenuto, avrebbe escluso l’applicazione nella diposizione pattizia nei confronti dei dirigenti medici non apicali;

2. con il secondo motivo, articolato in via subordinata per l’ipotesi che non venga accolto il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 36 Cost., artt. 2087,1223 e 2109 c.c., D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, commi 1 e 2 e la falsa applicazione dell’art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, dirigenza medica e veterinaria (art. 360 c.p.c., n. 3);

censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente un danno ulteriore;

assumono che l’accertata illegittimità della condotta datoriale risulterebbe satisfattiva solo per quelli, tra i ricorrenti, che, a ragione del prolungarsi della causa, hanno terminato il servizio ed hanno ricevuto quindi il pagamento sostitutivo sulla base dell’ultima retribuzione corrisposta mentre per gli altri, ancora lontani dal pensionamento, il pregiudizio non potrebbe essere ristorato con la mera ricostituzione del monte ferie indebitamente decurtato;

evidenziano che procrastinare al momento della cessazione del rapporto la monetizzazione delle ferie non godute risulterebbe meccanismo del tutto inidoneo a ristorare il lavoratore per le energie psico-fisiche perse;

3. entrambi i motivi non meritano accoglimento;

3.1. contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto di cui alla pronuncia rescindente;

3.2. in detta decisione, infatti, con riguardo alla dedotta illegittimità di una provvedimento di azzeramento delle ferie non godute dai ricorrenti e all’attribuita mancata fruizione di tali ferie ai medesimi, per non avere gli stessi provato di averle programmate e di non averne poi beneficiato per diniego da parte dell’Istituto, richiamando i principi già enunciati da Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9146, si è affermato che l’art. 21, comma 13, del c.c.n.l. 5.12.1996, ossia la disposizione contrattuale che stabilisce le condizioni al ricorrere delle quali è consentita la liquidazione della indennità sostituiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto, si applica solo per i dirigenti apicali, e cioè per i dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che per tali dirigenti il diritto all’indennità sostitutiva, da farsi valere al momento della cessazione del rapporto, sussiste solo a condizione che si provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione;

3.3. nell’indicato principio non si è di certo asserito che, quanto ai dirigenti non apicali, il diritto alla monetizzazione possa farsi valere durante il rapporto di lavoro, operandosi solo un distinguo (ferma la monetizzabilità in tutti i casi, al momento della cessazione del rapporto) nel senso di prevedere esclusivamente a carico dei dirigenti apicali l’onere di provare la ricorrenza delle esigenze ostative alla fruizione in corso di rapporto;

3.4. come si rileva dal complessivo argomentare di detta decisione (che non si è espressa in alcun modo sulla situazione specifica dei ricorrenti, i quali avevano proposto l’azione in costanza di rapporto di lavoro) e dal richiamo espresso ai principi affermati dalla citata Cass., Sez. Un., n. 9146/2009 cit., per i dirigenti non apicali tale diritto, da farsi valere sempre al momento della cessazione del rapporto, sussiste a prescindere dalla prova della mancata fruizione per necessità aziendali;

tanto emerge dai chiari passaggi di cui alla sentenza rescindente nei quali è evidenziato che: “ai ricorrenti si applica il principio generale secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del relativo pagamento” ed ancora che: “non si applica, invece, il principio secondo cui il dirigente che sia titolare del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, ove non eserciti detto potere e non fruisca, quindi, del periodo di riposo, non ha il diritto all’indennità sostitutiva, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, ostative alla suddetta fruizione”;

3.5. tale ricostruzione, e dunque, la rilevanza della distinzione tra dirigenti medici apicali e dirigenti medici non apicali a soli fini probatori, ferma in entrambi i casi la fruibilità solo al momento della cessazione del rapporto, oltre ad essere in sè del tutto coerente è altresì in linea con quanto ribadito anche nella successiva Cass. 5 maggio 2017, n. 11016 in cui, richiamandosi anche quanto affermato da Cass. n. 2000/2017 e la distinzione in tale decisione operata, si è ribadito, con riferimento a dirigenti medici di primo livello, che a riprova della perdurante vigenza dell’art. 21 e del divieto, in corso di rapporto, di monetizzazione delle ferie non godute vi sono l’art. 24 del c.c.n.l. 3.11.2005 per il quadriennio normativo 2002/2005 (che richiama l’art. 21 e precisa “con decorrenza dall’entrata in vigore del presente c.c.n.l., le parti, con riferimento all’art. 21, comma 1 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, confermano che nella normale retribuzione spettante al dirigente durante il periodo di ferie sono comprese le voci indicate nella tabella n. 3 allegata, che, dalla medesima data sostituisce la tabella n. 4 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996”) e l’art. 16 del c.c.n.l. 6.5.2010, intitolato “disposizioni particolari e conferme”, con il quale le parti collettive hanno nuovamente richiamato la disciplina dettata dall’art. 21, e in particolare dal comma 13, stabilendo che “in relazione alle disposizioni di cui all’art. 21, comma 13 del c.c.n.l. 5.12.1996, 1 capoverso, e fermo rimanendo quanto previsto in materia di fruizione delle ferie, si conferma che la monetizzazione delle stesse è consentita solo all’atto della cessazione dal servizio e, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, queste ultime devono essere riconosciute in modo formale e tempestivo e comunque entro il termine di cui del medesimo art. 21, comma 11, secondo le procedure definite dall’Azienda medesima”;

3.6. si tratta, peraltro, di una interpretazione conforme al principio di diritto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, giudicando in fattispecie analoga, hanno evidenziato che “a norma dell’art. 21 del c.c.n.l. della dirigenza medica – che la Corte di cassazione può interpretare direttamente ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 – il diritto alle ferie, in quanto irrinunciabile, non è traducibile in moneta in corso di rapporto di lavoro, insorgendo il diritto all’indennità sostitutiva solo al momento della fine del rapporto stesso” (Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2008, n. 24712);

3.7. come precisato nella citata Cass. n. 11016/2017, la esegesi, inoltre, trova conferma, oltre che nelle successive norme contrattuali sopra richiamate, anche nel c.c.n.l. 10.2.2004, integrativo del c.c.n.l. 8.6.2000, che all’art. 5, intitolato “determinazione dei compensi per ferie non godute”, ha ribadito la indispensabile correlazione fra cessazione del rapporto di lavoro e diritto alla indennità sostituiva (la disposizione contrattuale testualmente recita: “Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui all’art. 26, comma 2, lett. c); trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui del medesimo art. 26, comma 3. Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova azienda, salvo diverso accordo tra l’azienda di provenienza ed il dirigente per l’applicazione del comma”);

i principi che rilevano sono dunque quelli riassunti nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel giudicare sulla legittimità costituzionale del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (con il quale si è stabilito che nell’ambito del lavoro pubblico, i riposi e i permessi devono essere obbligatoriamente goduti e che non si possono corrispondere in nessun caso trattamenti economici sostitutivi), ha ribadito che il divieto di monetizzazione è finalizzato a garantire il godimento effettivo delle ferie e a dare concreta attuazione al diritto inderogabile sancito dalla Carta Costituzionale e dal diritto dell’Unione;

la direttiva 93/104/CE, poi confluita nella direttiva 2003/88/CE, all’art. 7 prevede, infatti, che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”;

le parti collettive, quindi, hanno dettato una disciplina delle ferie assolutamente rispettosa dei precetti inderogabili desumibili dall’art. 36 Cost. e dalla normativa sovranazionale, poichè hanno previsto: l’irrinunciabilità del diritto; la necessità del godimento nell’anno solare di maturazione o, al più, nel semestre successivo; la irriducibilità del periodo di ferie in caso di assenze per malattie; la possibilità della monetizzazione solo nei casi in cui, all’atto della cessazione del rapporto le ferie non siano state godute per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente medico (in tale ultimo caso, con il distinguo ai fini dell’onere della prova, tra dirigenti apicali e non, di cui sopra si è detto);

3.8. a fronte di detto quadro normativo e contrattuale è da escludere che in pendenza di rapporto il dirigente medico possa fondare sul mancato effettivo godimento delle ferie, anche se imputabile al datore di lavoro, un’azione che sia volta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva;

in detta ipotesi, infatti, ciò che il lavoratore può pretendere è il ristoro del pregiudizio che abbia subito per non essere stato posto in condizione di reintegrare le energie psico-fisiche, giacchè la disciplina settoriale non esclude la tutela risarcitoria civilistica (così in motivazione Corte Cost. 11 dicembre 2013, n. 286 punto 9.3 e Corte Cost. n. 95/2016 cit.);

il principio della necessaria effettività delle ferie, se da un lato impedisce la monetizzazione in corso di rapporto, dall’altro porta a ravvisare un colpevole inadempimento nella condotta del datore di lavoro che non assicuri al lavoratore la fruizione del riposo annuale, inadempimento che può essere fonte di danno risarcibile;

3.9. nella specie, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto l’illegittimità del provvedimento datoriale di azzeramento delle ferie e tuttavia affermato che finchè perduri il rapporto di lavoro le ferie, anche arretrate, debbono essere fruite ovvero monetizzate solo al momento della cessazione del rapporto (in quest’ultimo caso senza alcun onere ulteriore rispetto a quello della prova dell’avvenuta prestazione nei giorni destinati alle ferie);

3.10. quanto alle doglianze di cui al secondo motivo di ricorso se ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo;

il rilievo risulta carente di specificità laddove si riferisce che la soluzione adottata dalla Corte territoriale, mediante la declaratoria di nullità del provvedimento datoriale di azzeramento delle ferie, risulterebbe satisfattiva solo per taluni dei ricorrenti (e cioè per quelli nelle more dello svolgimento della causa cessati dal servizio) e non per altri, senza alcuna precisa indicazione fattuale che consenta di individuare un concreto interesse (quantomeno in capo a determinati ricorrenti) all’accoglimento della doglianza;

peraltro il motivo, sostanziandosi in mere asserzioni, non intercetta in alcun modo il decisum della Corte territoriale secondo la quale, a fronte della accertata illiceità della condotta dell’Istituto, i ricorrenti non avessero allegato alcun profilo di pregiudizio conseguito per il mancato tempestivo godimento delle ferie;

4. conclusivamente il ricorso deve essere rigettato;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo prescritto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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