Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12881 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 04/05/2010, dep. 26/05/2010), n.12881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 680-2005 proposto da:

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1020 – ED. 107 – SC. E – INT. 6,

presso l’avvocato ALESI FRANCO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BONIFACIO MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., COMUNE DI (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 2326-2005 proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

21/23, presso lo STUDIO DE LUCA TAMAJO-BOURSIER NIUTTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ABIGNENTE ANGELO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M., F.P.;

– intimati –

sul ricorso 4067-2005 proposto da:

F.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENTANGELO RAFFAELE, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M., COMUNE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale F.,

l’Avvocato ENRICO MARICONDA, con delega, che ha chiesto il rigetto

del ricorso principale e l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione; per l’inammissibilità o, in

subordine, rigetto del ricorso incidentale del Comune; per

l’assorbimento del ricorso incidentale del Sig. F..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata il Comune di (OMISSIS) e F. P., esponendo che il F., Sindaco di detto Comune, con atto del (OMISSIS), gli aveva conferito l’incarico professionale per uno studio di fattibilità ed attività amministrative preliminari alla richiesta di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per la copertura di maggiori oneri di esproprio da lavori pubblici, D.L. n. 444 del 1995, ex art. 10 confermando la disponibilità dell’Amministrazione alla formalizzazione dell’incarico con atto della Giunta quale organo competente; che egli aveva eseguito l’incarico e depositato il 12 marzo 1996 una relazione esplicativa contenente, tra l’altro, la definizione giuridico-finanziaria della procedura dal seguire; che il Comune aveva provveduto sulla scorta della predetta relazione ed in esecuzione delle procedure in essa definite con Delib. Consiglio Comunale 30 maggio 1996, Delib. 22 giugno 1996 e Delib. 27 giugno 1996; che, però, l’incarico professionale non era mai stato perfezionato con delibera di Giunta, per cui vi era indebita acquisizione da parte del Comune dell’attività professionale da lui svolta e, in ogni caso, responsabilità personale e solidale del Sindaco: F.P..

Tanto premesso il B. chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di condannare il Comune di (OMISSIS) e, in subordine, il B., del D.L. n. 77 del 1995, ex art. 35, comma 4, al pagamento degli onorari professionali, quantificati in L. 11.152.000 o nella diversa misura ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione. Costituitosi in giudizio il Comune summenzionato eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai conferito incarichi al B. con convenzione che avrebbe dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam e non avendo mai utilizzato alcuna relazione predisposta dall’attore. Deduceva, altresì, che il conferimento dell’incarico sarebbe stato impossibile sia perchè il B. era il legale di cittadini che erano in lite con il Comune, sia perchè il Comune già aveva un proprio legale. Chiedeva, pertanto, la condanna del B. per lite temeraria e, per l’ipotesi di accoglimento della domanda dell’attore, proponeva domanda di rivalsa nei confronti del F., Sindaco all’epoca dei fatti.

Costituitosi in giudizio F.P. proponeva le stesse difese del Comune e negava che le delibere comunali fossero state adottate grazie all’attività professionale del B.. Deduceva in particolare che egli, con l’ausilio di un geometra dell’U.T.C., aveva di persona redatto una cronistoria ed una ricognizione degli espropri, relazionandone gli assessori, mentre il B., che per caso si era trovato presente alla relazione, aveva evidenziato l’urgenza e la delicatezza della procedura, offrendosi di dare un’occhiata alle carte e ricevendo la consegna di copia della circolare n. 1208/96 e della cronistoria. Aveva, poi, prospettato la necessità di un riassetto delle carte per poter poi affrontare la preparazione e redazione degli atti transattivi, offrendosi per la esecuzione di tale progetto con regolare incarico, che però non gli era stato conferito perchè era procuratore di alcuni espropriati in lite con il Comune. Il giudice adito, ritenuto che l’incarico all’attore, non formalizzato dalla Giunta comunale, dovesse intendersi conferito dal Sindaco a titolo personale, ritenuta fondata la domanda, condannava F.P. al pagamento, in favore del B., della somma di L. 7.500.000, oltre interessi e rivalutazione.

Detta sentenza veniva impugnata da F.P. dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli.

Si costituiva l’appellato B., chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale condizionato per la condanna del F. al pagamento della stessa somma, liquidata dal giudice di primo grado equitativamente, in base alla tariffa professionale, qualora fosse stata accolta la eccezione di nullità della sentenza in ordine alla liquidazione equitativa del compenso.

Si costituiva in giudizio anche il Comune di (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte d’Appello adita, in riforma della impugnata sentenza, rigettava la domanda avanzata da B.M., che condannava alla restituzione in favore di F.P. di quanto riscosso in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato di interessi al tasso legale dal giorno della riscossione a quello della restituzione, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso detta sentenza B.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. F.P. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Il Comune di (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo anch’esso ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, e dell’art. 113 c.p.c.. Deduce il ricorrente che il giudice a quo avrebbe male interpretato il D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, comma 4 affermando che per fondare la responsabilità del pubblico amministratore in virtù di tale norma sia necessaria la intervenuta conclusione di un contratto. Sarebbe sufficiente, invece, che costui abbia semplicemente consentito o reso possibili le singole prestazioni.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa o, comunque, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia prospettate dalle parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente che se il giudice di appello avesse compiutamente valutato il comportamento del F. al fine di stabilire se in quel comportamento fosse ravvisabile non la conclusione di un contratto di prestazione d’opera professionale, ma “quel rendere possibile la prestazione professionale” del ricorrente, o quell'”acconsentimento ” di cui al D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, comma 4, non avrebbe potuto non concludere che il F. non solo consentì, ma addirittura sollecitò quella prestazione, come si evincerebbe dalla nota trasmessa al ricorrente via fax del (OMISSIS).

Avrebbe errato, poi, il giudice a quo nell’affermare che la richiesta avanzata dal F. al B. di relazionare su quanto già da quest’ultimo approfondito non equivaleva al conferimento dell’incarico, ma soltanto quale richiesta di svolgere un’attività preparatoria.

A tale convincimento sarebbe pervenuto senza indicare gli elementi di prova dai quali avrebbe tratto detta convinzione ed in contrasto inoltre con il contenuto della nota suddetta con cui si chiedeva, tra l’altro, al professionista di procedere alla liquidazione della parcella per l’opera svolta fino a quel momento per la ipotesi in cui il Comune, una volta ottenuto il mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, avesse deciso di affidare ad altro professionista il compito di redigere gli atti transattivi nei confronti degli espropriandi e relativi alle espropriazioni per l’ampliamento di via (OMISSIS). Inoltre avrebbe omesso l’esame e la valutazione di una serie di documenti, acquisiti al processo (studio della normativa concernente il D.L. n. 444 del 1995, art. 10 relazione concernente le consultazioni con la Cassa Depositi e Prestiti, predisposizione di una delibera di incarico relativa alla richiesta di mutuo), che se esaminati unitamente alle Delib. nn. 24, 26 e 27 del Consiglio Comunale relative all’acquisizione delle aree per l’ampliamento di via (OMISSIS), avrebbero necessariamente portato il giudice a quo a ritenere che il Comune di (OMISSIS) aveva fatta propria l’attività svolta dal B., acquisendone l’elaborato.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale F.P. denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento agli artt. 91 e 96 c.p.c..

La Corte d’Appello di Napoli ingiustamente avrebbe dichiarato compensate le spese processuali del doppio grado di giudizio e rigettato la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., atteso che con la compensazione integrale delle spese del giudizio avrebbe violato il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e nel rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c. avrebbe omesso di tener conto della temerarietà della lite intentata dal B., comprovata da una serie di comportamenti processuali che deponevano in tal senso.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di (OMISSIS) denuncia violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione degli artt. 91, 100, 108, 112 e 19 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Pur riconoscendo che tra il B. ed il Comune di (OMISSIS) non era intervenuto alcun accordo contrattuale, ritualmente formalizzato, erroneamente la Corte d’Appello avrebbe omesso di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della amministrazione comunale. Se, accogliendo l’eccezione del Comune in tal senso, avesse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del medesimo, avrebbe evitato al Comune ulteriori spese processuali ed al tempo stesso avrebbe provveduto in merito alle spese già sostenute con condanna del ricorrente al relativo pagamento nella misura di legge.

Preliminarmente ricorso principale e ricorsi incidentali, perchè proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 1, consente agli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane, città metropolitane e unione di Comuni) di effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l’attestazione della copertura finanziaria di cui alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55, comma 5, (detta norma dispone che gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario e che senza tale attestazione l’atto è nullo di diritto).

Il successivo comma 4 stabilisce che, nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo su indicato, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

Secondo il ricorrente il termine “consentito”, adoperato dal legislatore, avrebbe un significato equivalente alla espressione “reso possibile”. Con il termine “consentito ” il legislatore non avrebbe inteso riferirsi alla conclusione di un contratto avente ad oggetto la prestazione di beni o servizi, ma al semplice fatto del rendere comunque possibile la effettuazione di tale prestazione.

Tale tesi non può essere condivisa.

Normalmente la parola “consentire” significa prestare il proprio consenso e, considerato l’intero contesto del comma 1 e del comma 4 del citato art. 35, la parola “consentito” deve essere logicamente intesa come compimento da parte dell’amministratore o del funzionario di un atto, nell’esercizio delle proprie funzioni, che comporti la acquisizione all’amministrazione di un bene o di un servizio e che, se non fosse stato compiuto in violazione della prescrizione di cui al comma 1 – vale a dire in mancanza dell’impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione e della attestazione della relativa copertura finanziaria sarebbe stato direttamente imputato, in virtù del principio di immedesimazione organica, all’ente locale – il rapporto obbligatorio sarebbe sorto tra questo ed il professionista e l’ente locale sarebbe stato obbligato a provvedere al pagamento della controprestazione.

In mancanza di detti adempimenti l’atto comportante l’acquisizione della prestazione, posto in essere dall’amministratore o dal funzionario, non può essere imputato all’ente locale, per cui, avendo il professionista effettuato la prestazione di cui si è avvantaggiato detto ente, della relativa spesa costituita dal pagamento del corrispettivo, priva di copertura, finanziaria, è tenuto a rispondere direttamente il funzionario o l’amministratore che ha “consentito la fornitura “.

Pertanto il giudice chiamato a giudicare se l’amministratore o funzionario, che hanno consentito la prestazione, sono obbligati direttamente al pagamento del corrispettivo, è tenuto ad accertare se questi hanno assunto un impegno (prestandovi il loro consenso) comportante una spesa per l’ente locale, che, se assunto in presenza del relativo impegno contabile e della relativa copertura finanziaria, avrebbe vincolato direttamente l’ente locale.

Il secondo motivo del ricorso principale è, invece, fondato.

Il giudice a quo è pervenuto alla conclusione della inesistenza di un atto di conferimento dell’incarico in questione al B. sulla base del contenuto di un fax, inviato in data (OMISSIS) dall’allora sindaco del Comune, F.P., al B., valutandone il significato senza procedere all’esame di tutta una nutrita documentazione acquisita al processo, che, se esaminata unitamente al predetto documento, avrebbe potuto portare il giudice ad una diversa conclusione.

Tra i documenti, di cui si è omesso l’esame, figurano: lo studio di fattibilità elaborato dal B., la nota inviata da quest’ultimo al Sindaco in data (OMISSIS) e le Delib. del Consiglio comunale di (OMISSIS) 30 maggio 1996, n. 26, Delib. 22 giugno 1996, n. 24, e Delib. 27 giugno 1996, n. 27 documenti che hanno certamente il carattere della decisività, atteso che, tenuto conto del loro contenuto, potrebbero portare il giudice del merito ad un diverso convincimento e precisamente al convincimento che il Comune ha acquisito e utilizzato l’elaborato del ricorrente, come da questo sostenuto, per procedere, in base delle indicazioni contenute in tale documento, alla richiesta di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.

Pertanto il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato, il secondo motivo deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata in relazione a tale motivo e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese de giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

L’accoglimento del ricorso principale comporta la dichiarazione di assorbimento dei ricorsi incidentali, con i quali si propongono questioni che possono essere riesaminate e decise dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA