Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12881 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14537/2014 proposto da:

CAPITOLO METROPOLITANO DI SAN LORENZO (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore Dott. SC.FA.,

considerata domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO CAPPANNINI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.AVEZZANA

31, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANFRANCO BRICCA

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1558/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato PIETRO CAPPANNINI;

udito l’Avvocato LANFRANCO BRICCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il credito della ditta G.T. e c. s.a.s. verso il Capitolo Metropolitano di San Lorenzo, terzo pignorato, veniva pignorato in tre distinte procedure esecutive intraprese da altrettanti creditori della ditta T.; in ciascuna di esse il Capitolo rendeva dichiarazione positiva; il credito veniva assegnato per l’intero a N. e B. s.p.a., rispettivamente creditore procedente e intervenuto nella prima procedura.

Il Capitolo, in ottemperanza all’ordinanza di assegnazione, provvedeva a corrispondere a ciascuno dei due creditori l’importo rispettivamente assegnato.

Successivamente, in data 23.10.2010, S.L., creditore procedente nel terzo procedimento di pignoramento presso terzi, notificava una seconda ordinanza di assegnazione unitamente al precetto al Capitolo, il quale proponeva opposizione (qualificata dall’opponente ex artt. 615 e 617 c.p.c.) avverso l’ordinanza di assegnazione, notificata in data 12.11.2010, ovvero venti giorni dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto ed alcuni mesi dopo la comunicazione del provvedimento. A fronte della notifica di un secondo atto di precetto da parte dello S., il Capitolo proponeva una seconda opposizione, che veniva riunita alla prima.

Il Tribunale di Perugia dichiarava l’opposizione proposta inammissibile in quanto tardiva, essendo stata l’ordinanza di assegnazione comunicata al Capitolo nel giugno 2010.

Il Capitolo Metropolitano di San Lorenzo propone ricorso nei confronti di S.L., per la cassazione della sentenza n. 1558/2013 depositata dal Tribunale di Perugia in data 28.11.2013, notificata il 29.4.2014.

Resiste con controricorso lo S..

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente critica la sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto la tempestività dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza di assegnazione (depositata in data 11 maggio 2010, comunicata al terzo pignorato il 24 giugno 2010 e notificata allo stesso insieme al precetto solo in data 23 ottobre 2010). Facendo riferimento al dato testuale contenuto nell’art. 617, il ricorrente argomenta nel senso che le opposizioni agli atti esecutivi debbano introdursi con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto (e non dalla semplice comunicazione della ordinanza di assegnazione, come ritenuto dal tribunale).

Svolge poi una serie di considerazioni che non integrano autonomi motivi di ricorso, non contenendo la denuncia di precise violazioni di legge e nè l’indicazione relativa a quale delle tassative ipotesi di ricorribilità per cassazione il ricorrente intenda far riferimento:

– assume la nullità della sentenza impugnata perchè del giudizio non ha fatto parte il debitore esecutato, litisconsorte necessario, per cui la causa dovrebbe essere rimessa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio;

– assume – reiterando una censura di merito già svolta nel giudizio di primo grado – che avrebbe dovuto essere accolta la sua eccezione di sopravvenuta estinzione del pignoramento, perchè il credito vantato nei suoi confronti dalla ditta T. si era già esaurito per effetto del pagamento in ottemperanza alla prima ordinanza di assegnazione, e quindi non esisteva più quando è stata emessa la seconda ordinanza di assegnazione;

– deduce che sarebbe illegittimo emettere delle “sanzioni” a carico del terzo pignorato che ometta di dichiarare l’esistenza di altri pignoramenti;

– che l’ordinanza di assegnazione non passa in giudicato, da cui argomenta che essa sarebbe sempre revocabile o modificabile;

– che se lo S. fosse intervenuto nella prima procedura, concorrendo con altri creditori, avrebbe goduto di una assegnazione minore rispetto a quella di cui ha fruito con il provvedimento impugnato, da cui fa discendere l’indebito arricchimento dello S..

Premesso che l’opposizione proposta è stata correttamente qualificata dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi, l’unico profilo del proposto ricorso che possa essere preso in considerazione è il primo, relativo alla tempestività dell’opposizione, in quanto tutte le altre considerazioni, attinenti alla fondatezza nel merito dell’opposizione, non costituiscono per le ragioni sopra indicate altrettanti motivi di ricorso (ed oltre a ciò, anche se ritenute tali, il loro esame sarebbe comunque condizionato alla accoglibilità del primo motivo).

Il ricorso è infondato.

Come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, l’opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., quale atto conclusivo del relativo procedimento, va proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, con ricorso al giudice dell’esecuzione e va notificata al difensore della parte opposta, costituito nella fase esecutiva, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla pronuncia dell’ordinanza in udienza alla presenza del terzo pignorato, ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza (Cass. n. 21081 del 2015) ovvero dal momento in cui questi ne abbia conoscenza, legale o di fatto, e non già dalla data del deposito in cancelleria di detta ordinanza (27533 del 2014). Si è anche precisato che in tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell’art. 543 c.p.c., come modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l’esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell’art. 176 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 11642 del 2014).

Le sentenze citate si sono premurate di puntualizzare, a tutela del terzo opponente, che il termine per impugnare decorre da quando questi ha avuto effettiva possibilità di prendere conoscenza del provvedimento di assegnazione emesso a suo carico: esso non decorre direttamente dall’udienza, se non si realizzano contestualmente le due condizioni che il terzo sia presente all’udienza e che in quella sede venga immediatamente emessa l’ordinanza di assegnazione, ma dalla comunicazione di essa, da parte della cancelleria o comunque dalla conoscenza legale o di fatto che il terzo ne abbia avuto.

Pertanto, il termine per impugnare l’ordinanza di assegnazione può decorrere, per il terzo, a far data dalla notifica di essa da parte del creditore assegnatario soltanto qualora egli dimostri di non averne avuto alcuna conoscenza, legale o di fatto, in precedenza (v.

Cass. n. 25110 del 2015).

Nella fattispecie in esame, l’interesse del terzo ad aver conoscenza dell’ordinanza di assegnazione si è realizzato con la comunicazione di cancelleria avvenuta il 24.6.2010, e non con la ben successiva notificazione della ordinanza come titolo esecutivo, insieme al precetto, verificatasi solo in data 23 10.2010.

Poichè il ricorrente ha proposto l’opposizione nei venti giorni da quest’ultima attività, correttamente l’opposizione è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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