Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12881 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.C.N., elettivamente domiciliata in Roma Viale Giulio

Cesare 14, presso l’avv. Gabriele Pafundi

(gabrielepafundi.ordineavvocatiroma.org), dal quale è rappresentata

e difesa unitamente all’avv. Luca Costantino

(luca.costantino.monza.pecavvocati.it), giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

G.C., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Vittoria

Curcio, giusta procura speciale acclusa con separato foglio al

controricorso, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 02/54010549 e alla p.e.c.

vittoria.curcio.milano.pecavvocati.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1747/14 della Corte di appello di Milano,

emessa il 22 gennaio 2014 e depositata il 19 marzo 2014, n. R.G.

756/14.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 15090/11, ha pronunciato la separazione dei coniugi F.N.C. e G.C. accogliendo la domanda di addebito proposta dalla F. e respingendo quella del G., dichiarando inammissibili le altre domande proposte dalla F. e condannando il G. a rifondere le spese del giudizio.

2. La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1747/14, ha revocato la pronuncia di addebito della separazione, ha compensato le spese del giudizio di primo grado e respinto la domanda proposta dalla F. di condanna dell’appellante ex art. 96 c.p.c.. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata e condannato la F. al pagamento delle spese del giudizio di appello.

3. Ricorre per cassazione F.N.C. affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

4. Si difende con controricorso G.C..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 143, 144, 146, 147, 150 e 151 c.c., agli artt. 2, 29, 111 Cost. e alla revoca della addebitabilità della separazione al marito con motivazione carente, illogica, inadeguata e viziata.

6. Il motivo inammissibile sotto svariati profili. In primo luogo non specifica sotto quale profilo la decisione sia viziata per violazione o falsa applicazione delle norme indicate (cfr. Cass. sez. lavoro n. 195 del 11 gennaio 2016 secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa e Cass. civ. sez. 6-1 ord. n. 635 del 15 gennaio 2015, secondo cui, quando nel ricorso per cassazione viene denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità).

7. L’impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, della motivazione non è conforme ai requisiti richiesti dal nuovo testo della norma (cfr. Cass. civ. S.U. n. 8053 del 7 aprile 2014 secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” eazi il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie).

8. Il motivo prospetta, peraltro apoditticamente, una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie e consiste pertanto in una inammissibile richiesta di riedizione del giudizio di merito rispetto a profili di addebitabilità che la Corte di appello ha ritenuto insussistenti sulla base di una motivazione argomentata logicamente ed esaurientemente.

9. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 352 c.p.c., artt. 24 e 111Cost., per omesso invito del Collegio a precisare le conclusioni, per omessa fissazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e di replica nonchè per ritardato deposito della sentenza, senza dedurre alcuna motivazione in merito alle scelte processuali operate.

10. Il motivo è palesemente infondato. All’impugnazione delle sentenze di divorzio si applica infatti il procedimento camerale e la ricorrente non ha specificato, in alcun modo, quale nocumento abbia subito concretamente il suo diritto di difesa dalla conduzione del procedimento nè ha specificato quale modifica avrebbe apportato alle conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di costituzione. Il deposito intempestivo della sentenza (che peraltro non è occorso nella presente controversia in cui è avvenuto nei sessanta giorni dalla decisione) non può determinarne la nullità.

11. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 e degli artt. 150 e 151 c.c. e artt. 2 e 29 Cost., in mancanza nella sentenza impugnata della parte del dispositivo relativo al rigetto della domanda svolta dall’appellante di riforma integrale della sentenza di prime cure e, specificamente, nella parte riguardante la declaratoria di separazione tra i coniugi e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 150 c.c., art. 151 c.c., comma 1 e art. 29 Cost..

Omessa motivazione al riguardo.

12. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 132 e 342 c.p.c., per non aver rigettato la domanda svolta dall’appellante di “riforma integrale” della sentenza di prime cure in violazione del principio della specificità dei motivi di appello. Illogica e carente motivazione al riguardo da parte della Corte di appello.

13. I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente sono palesemente infondati. La Corte di appello nel respingere l’eccezione, sollevata dalla appellata F., di inammissibilità del gravame per indeterminatezza delle domande del G. ha rilevato che “è ben vero che l’appellante, nelle sue conclusioni finali, si è limitato a chiedere, in modo generico, la riforma integrale della sentenza di primo grado impugnata, ma è altrettanto vero che dalla valutazione complessiva del ricorso introduttivo del giudizio, emerge con chiarezza che il G. ha inteso chiedere la riforma del provvedimento con riguardo esclusivamente alla pronuncia di addebito a proprio carico e alla pronuncia relativa alla condanna alla refusione delle spese processuali in favore della moglie; ciò emerge con chiarezza dall’esposizione dei motivi di appello, elencati, con dovizia di argomentazioni, a partire da pagina 22 del ricorso”. Conformemente a questa identificazione dell’oggetto del giudizio di appello, la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul canone di interpretazione complessiva degli atti processuali (Cass. civ. n. 17013/2010), ha limitato la propria pronuncia alla revoca della pronuncia di addebito e alla compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado (oltre che al rigetto della domanda della F. di condanna ex art. 96 c.p.c.) e ha espressamente confermato nel resto la sentenza impugnata. E’ quindi palesemente infondata la doglianza della ricorrente relativa alla mancata pronuncia della separazione che già dichiarata dal giudice di primo grado, non è stata oggetto di impugnazione ed è stata ribadita nel dispositivo laddove è stata confermata, nel resto l’impugnata sentenza.

14. Infine è manifestamente infondato anche il quinto motivo del ricorso con il quale si censura la sentenza della Corte di appello “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver compensato le spese di lite di primo grado e condannato l’appellata alle spese del secondo grado” dato che la pronuncia della Corte distrettuale sulle spese è perfettamente conseguente alla decisione dell’appello. E’ inammissibile la impugnazione di tale decisione per illogicità e carenza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

15. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 3.600, di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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