Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12881 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12881 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10614-2008 proposto da:
TOTARO FRANCESCO C.F. TTRFNC54M15F205K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 4/H, presso lo studio
dell’avvocato PROVENZANI GIUSEPPE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ROSSO FRANCO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
1029

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A C.F. 06382641006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in ROMA, VIA A. KIRCHER 7, presso lo

Data pubblicazione: 09/06/2014

studio dell’avvocato JASONNA STEFANIA,

che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ESPOSITO RUBENS, MARTINEZ ANTONELLO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

634/2007 della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 29/06/2007 R.G.N. 922/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato PROVENZANI ELENA per delega ROSSO
FRANCO;
udito l’Avvocato JASONNA STEFANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 10.03.2004. depositato in cancelleria in data 16.06.2004 e
notificato a mezzo del servizio postale alla RAI. TOTARO Francesco sosteneva il
proprio diritto ad una qualifica superiore (terzo livello, rispetto al quarto livello che
gli era stato attribuito dalla Rai datrice di lavoro) sulla base di quanto previsto dal
CCNL della RAI, e ciò in relazione alle concrete mansioni di documentatore che
aveva svolto, con conseguente condannatal pagamento delle differenze retributive.

1998 mansioni di documentatore di III livello alla stregua del vigente Ceni e che
l’assegnazione è divenuta definitiva.
La RAI si costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dal
TOTARO.
Con sentenza del 1.3.2006 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda
dichiarando il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come documentatore di terzo
livello di cui al vigente CCLN con decorrenza luglio 2001; condannava la convenuta
al pagamento al ricorrente di tutte le differenze retributive conseguenti al superiore
inquadramento come sopra riconosciuto, da determinarsi in separato giudizio.
2. Con ricorso del 13 maggio 2006 la RAI proponeva appello avverso la citata
sentenza chiedendo la riforma della sentenza n. 929 del 1 marzo 2006 emessa dal
Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 634 emessa in data 24 maggio
2007 e depositata il 29 giugno 2007, in accoglimento delle conclusioni così come
rassegnate dall’appellante, riformava la decisione di primo grado rigettando la
domanda dell’originario ricorrente.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il TOTARO. illustrato anche da
successiva memoria.
Ha resistito con controricorso la RAI.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente deduce la
violazione degli artt. 112 e 360 n. 5 c.p.c. lamentando la contraddittoria e
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che
l’interpretazione delle risultanze testimoniali da parte della corte d’appello è risultata
travisata.
2. Il ricorso è inammissibile.

10614_ 08 r.g.n.

3

ud. 25 marzo 2014

In particolare il ricorrente sosteneva di aver svolto, a partire dal maggio del

Il ricorrente esprime essenzialmente un dissenso in ordine alla valutazione
delle risultanze probatorie di causa; dissenso che non costituisce vizio di motivazione
deducibile con ricorso per cassazione.
La sentenza della Corte d’appello ha puntualmente fatto applicazione del
principio di diritto più volte affermato da questa corte (Cass., sez. lav., 20 giugno
2011, n. 13495) secondo cui nel procedimento logico-giuridico volto alla
determinazione dell’inquadramento spettante a un lavoratore subordinato non può

lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti
dal contratto collettivo di categoria e dal confronto tra il risultato della prima
indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Nella specie la corte d’appello ha individuato le declaratoria contrattuali del
quarto livello, attribuito al ricorrente, e del terzo livello, rivendicato da quest’ultimo.
Ha considerato che la figura del documentatore trovava collocazione all’interno del
contratto collettivo tanto nel terzo livello quanto nel quarto livello e che la differenza
era data essenzialmente dalla grado di autonomia operativa, decisionale e di
iniziativa del dipendente. La sostanziale differenza tra quanto indicato per il 4°
livello del CCNL e quanto invece previsto dal 3 0 livello, inquadramento richiesto dal
ricorrente, è una particolare attività connotata da capacità ideative, creative e/o
innovative con elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa, mansioni
per le quali erano richieste “notevoli capacità professionali acquisite mediante
significative esperienze ed espletate con ampia autonomia nelle attività specifiche
e/o con compiti di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o con compiti
di coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore”.
Secondo la Corte d’appello l’attività del ricorrente si svolgeva all’interno di
regole ben definite, anche nei rapporti con le ditte fornitrici alle quali era inviato del
materiale. Inoltre vi era una costante attività di supervisione del superiore. Anche
sotto il profilo della creatività, l’attività del ricorrente consisteva in un’opera di
catalogazione di programmi già realizzati da altri, sui quali egli non operava alcuna
personale rielaborazione.
Si tratta di una valutazione di fatto, sufficientemente motivata, che rende
immune la sentenza impugnata, sotto questo profilo, dalla denunciato vizio di
motivazione.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

10614_08 r.g.n.

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ud. 25 marzo 2014

prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività

Sussistono

giustificati

motivi

(in

considerazione

dell’evoluzione

giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicità delle stesse nel
contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di
questo giudizio di cassazione.

Il Consigliere

Il Presidente

Così deciso in Roma il 25 marzo 2014

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