Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12880 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12880 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 27380-2013 proposto da:
SIRAGUSA ANTONIO (SRGNTN74G14G914B) elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO TODARO giusta
procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
TROIA GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
STOPPANI, 1, presso lo studio dell’avvocato MARIA BEATRICE
MICELI, rappresentata e difesa dall’avvocato LELIO GURRERA
giusta procura in calce al controricorso;

3sio
) 5 .

Data pubblicazione: 22/06/2015

- controricorrente avverso la sentenza n. 1021/2013 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 18/06/2013, depositata il 18/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

LANZILLO;
udito l’Avvocato Todaro Antonino difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Gurrera Lelia difensore della controricorrente che si
riporta agli scritti.
Svolgimento del processo
Con atti di citazione notificati il 26 novembre 2010 e il 21 febbraio
2011 Antonio Siragusa ha proposto opposizione a due decreti
ingiuntivi del Tribunale di Palermo, notificatigli dalla locatrice,
Giuseppa Troia, recanti condanna al pagamento di € 5.000,00 e di €
2.000,00, per canoni di locazione di un immobile in Palermo.
Ha dedotto a fondamento dell’opposizione l’inadempimento della
locatrice all’obbligo di garantirgli il godimento dell’immobile secondo
l’uso convenuto. Egli avrebbe dovuto svolgervi l’attività di odontoiatra
e le parti avevano convenuto con apposita clausola contrattuale che il
pagamento del canone sarebbe avvenuto a decorrere dalla data in cui la
locatrice avrebbe consegnato al conduttore il certificato di agibilità dei
locali.
Il certificato rilasciato dal Comune di Palermo e consegnato ad esso
conduttore dichiarava agibile “l’unita immobiliare di piani cantinato, terra,
primo e secondo, destinata ad attività dire ionale e uffici. …Piano cantinato
destinato a deposito”. La mancata agibilità per uffici del piano cantinato —
che l’opponente assumeva corrispondere alla metà dell’intera superficie

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20/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA

dell’immobile — avrebbe reso impossibile al conduttore conseguire
l’autorizzazione a svolgere la sua attività di odontoiatra, come descritta
nel contratto.
La locatrice ha resistito, eccependo anche l’inammissibilità delle
opposizioni, nel frattempo riunite, eccezione che il Tribunale ha

Proposto appello dal Siragusa, a cui ha resistito l’appellata, con
sentenza 18 giugno — 18 luglio 2013 n. 1021 la Corte di appello di
Palermo ha dichiarato ammissibili le opposizioni, ma le ha respinte nel
merito, con la motivazione che il locatore non è tenuto a garantire che
il bene locato sia idoneo all’uso a cui il conduttore lo vuole destinare,
salvo che abbia assunto specifica obbligazione in tal senso.
Il Siragusa propone due motivi di ricorso per cassazione, a cui resiste
l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità
del controricorso per tardività, sollevata dal ricorrente con la memoria
di replica.
La notificazione del controricorso nel domicilio eletto dal ricorrente in
Palermo presso l’avv. Antonino Todaro, è stata tempestivamente
richiesta il 24 dicembre 2013, nel termine di cui all’art. 370 cod. proc.
civ. — essendo stato notificato il ricorso il 14 novembre 2013 all’indirizzo di via Brunelleschi n. 4, ove il destinatario è risultato
sconosciuto; è stata ripetuta il 3 gennaio 2014, all’indirizzo di via
Brunelleschi n. 11, ove il destinatario effettivamente risiede, ed ha
avuto esito positivo.
Questa Corte ha già avuto occasione di decidere che l’erronea
indicazione del solo numero civico dell’indirizzo del difensore
costituito, destinatario dell’atto, che abbia determinato l’esito negativo
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accolto.

della notificazione, costituisce mero errore materiale e non provoca
l’inammissibilità dell’atto per tardività, qualora la seconda notifica
vada a buon fine entro un termine ragionevole (Cass. civ. Sez. 6-1, ord.
25 giugno 2014 n. 14337, in relazione all’errata notificazione di un
ricorso per regolamento di competenza).

perfezionato in un termine ragionevole, tenuti presenti i tempi
necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo
della prima notificazione e assumere le informazioni del caso (Cass.
civ. Sez. 2, 19 ottobre 2012 n. 18074), considerato anche il periodo
festivo — compreso fra le festività natalizie e quelle di fine anno — nel
corso del quale la procedura si è svolta.
2.- Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai
sensi del n. 3 [..?..] dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere la Corte di
appello ritenuto che la locatrice abbia adempiuto al suo obbligo di
procurare il certificato di agibilità, senza tenere conto del fatto che
l’immobile doveva essere destinato per intero all’utilizzazione per
studio odontoiatrico, mentre per il piano cantinato l’agibilità è stata
concessa solo ad uso deposito. Osserva il ricorrente che l’agibilità non
è nozione astratta, ma va riferita alla destinazione d’uso per la quale è
concessa, destinazione che è stata menzionata nel contratto come
destinazione ad uffici: donde l’obbligo della locatrice di procurare un
certificato di contenuto corrispondente per l’intero immobile.
2.- Il secondo motivo denuncia ancora omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
per ribadire l’inadempimento della locatrice a fronte del fatto che l’art.
2 del contratto specificava che l’immobile era concesso in locazione
,, … per la propria attività di odontoiatra con relativi servizi di laboratorio,
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Nella specie è da ritenere che il procedimento di notificazione sia stato

produzione e vendita di prodotti odontoiatrici e per attività di medicina e chirurgia
con interventi chirurgicieffettuati in sala operatoria con ricovero e degenza dei
pazienti. Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed
espressamente autorizzata dalla parte locatrice…”; che pertanto era chiaro
che la volontà delle parti doveva essere interpretata — in applicazione

avrebbe dovuto essere agibile come ufficio. La Corte di appello
avrebbe indebitamente equiparato l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività, che deve essere procurata dal conduttore e di cui il
locatore non risponde, al certificato di agibilità dei locali, che deve
essere invece procurato dal locatore.
3.- I due motivi, che vanno congiuntamente esaminati perché connessi,
non sono fondati, oltre che risultare di dubbia ammissibilità.
Va premesso che il ricorrente propone nell’epigrafe dei due motivi solo
censure di vizio di motivazione, per poi richiamare nel primo motivo
solo l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., che attiene ai ricorsi per violazioni di
legge, e nel secondo motivo altri addebiti di violazione di legge (art.
1362 e 1366 cod. civ.), sebbene il motivo sia stato proposto ai sensi
dell’art. 360 n. 5.
Donde il difetto di specificità e di corretta puntualizzazione dei motivi.
In secondo luogo e soprattutto, le censure investono nella sostanza
l’interpretazione delle clausole contrattuali, interpretazione che è
affidata alla discrezionale valutazione della Corte di merito e che non è
suscettibile di riesame in sede di legittimità se non tramite la completa
e circostanziata dimostrazione dell’intervenuta violazione di specifiche
norme di legge sull’interpretazione dei contratti (e non richiamate solo
incidentalmente, come nel presente ricorso), oppure a fronte di
concreti rilievi di insufficienza, illogicità o contraddittorietà della
motivazione, che nella specie non si ravvisano.
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degli art. 1362 e 1366 cod. civ. – nel senso che l’intero immobile

La Corte di appello ha più che congruamente motivato la soluzione
adottata, rilevando che la specificazione dell’uso a cui l’immobile
locato doveva essere destinato aveva nella specie lo scopo (come del
resto normalmente avviene) di puntualizzare quali fossero le
utilizzazioni permesse al conduttore ed assentite dal locatore: come

clausola, circa l’obbligo del conduttore di richiedere espressa
autorizzazione per lo svolgimento di qualunque attività diversa da
quelle elencate.
La clausola non può essere invece interpretata come assunzione da
parte del locatore della garanzia che l’immobile locato fosse in tutto e
per tutto idoneo all’uso autorizzato, in mancanza di ulteriore ed
espressa precisazione in tal senso.
L’accertamento dell’idoneità all’uso è a carico esclusivo del conduttore:
salva, si ripete, la prestazione di specifica garanzia tramite apposita
pattuizione, non essendo sufficiente allo scopo la mera enunciazione
nel contratto che l’immobile deve essere destinato ad un determinato
uso (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 8 giugno 2007 n. 13395; Idem, 25 gennaio
2011 n. 1735; Idem, 14 agosto 2014 n. 17986).
La giurisprudenza ora citata si riferisce a casi in cui si discuteva non
dell’autorizzazione all’esercizio di una data attività, ma enunciano
principi applicabili anche al certificato di agibilità, nel senso specifico
in cui qui se ne parla, cioè come agibilità per una determinata e
specifica utilizzazione.
E’ pur vero che l’agibilità può essere concessa in relazione a diverse
destinazioni d’uso. Ma, in mancanza di ulteriori garanzie e
specificazioni, l’obbligo del locatore di consegnare il certificato di
agibilità va riferito alle utilizzazioni che si possono ritenere normali in
relazione alla conformazione ed alla tipologia dei locali. Ed è normale
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risulta fra l’altro dalla precisazione finale, contenuta nella relativa

e prevedibile che ai piani fuori terra di un immobile sia concessa
l’agibilità quale abitazione od ufficio e ad un piano cantinato l’agibilità
come solo deposito.
I problemi di difformità dell’interpretazione seguita dalla Corte di
appello dalla presumibile volontà delle parti e dal criterio di buona fede

piano terreno o un primo piano fossero stati dichiarati agibili solo
come deposito.
Né la locatrice poteva prevedere o presumere che, in relazione alle
molteplici attività descritte dal contratto come inerenti all’odontoiatria,
una superficie cantinata da destinarsi a deposito non fosse in alcun
modo utile né utilizzabile, nonostante la piena agibilità come uffici di
un piano terra, di un primo piano e di un secondo piano, cioè della
parte prevalente dell’immobile di cui al certificato di agibilità
consegnato dal locatore.
4.- Il ricorso deve essere respinto.
5.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
P. Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi ed €
4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, d.p.r. n. 115 del
2002 per la condanna del ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato.
Roma, 20 maggio 2015
sore

Ric. 2013 n. 27380 sez. M3 – ud. 20-05-2015
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Presidente
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di cui all’art. 1366 cod. civ. avrebbero potuto ritenersi giustificati se un

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