Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12880 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.S., elett.te domiciliata in Roma via Giovanni Nicotera

29, presso l’avv. Giulia Sarnari (fax 06/3223269 –

giuliasarnari.ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tommaso Gulli

11, presso l’ avv. Maria Chiara Schiavetti, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. Giacomo Giribaldi, giusta procura

speciale a margine del controricorso, e dichiara di voler ricevere

le comunicazioni relative al processo al fax n. 0586/200429 e alla

p.e.c. avvgiacomogiribaldi.pec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 692/14 della Corte di appello di Firenze,

emessa il 21 marzo 2014 e depositata il 18 aprile 2014, n. R.G.

2330/13.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 668/13, ha dichiarato la separazione dei coniugi M.S. e C.M., ha respinto la domanda di addebito della separazione alla moglie e di condanna al risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di fedeltà, ha disposto l’affido condiviso della figlia minorenne con residenza prevalente presso la madre, ha imposto al C. la contribuzione mensile di 700 Euro per il mantenimento della figlia oltre alle spese straordinarie nella misura del 70%, ha respinto la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla M..

2. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 692/14, in parziale accoglimento dell’appello del C. ha dichiarato la separazione addebitabile alla M.; ha ridotto l’assegno di mantenimento per la figlia minore a 500 Euro mensili e la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie al 50%, ha respinto la domanda di restituzione delle somme già corrisposte alla M. a titolo di assegno di mantenimento, ha compensato per due terzi le spese di lite e posto la quota residua a carico della M..

3. Ricorre per cassazione M.S. con quattro motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva.

4. Si difende con controricorso C.M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il rilievo probatorio dato dalla Corte di appello alle relazioni investigative private prodotte dalla difesa avversaria e dalle quali è stata desunta la prova della sua infedeltà coniugale. Rileva la ricorrente che tale rilievo è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 15169/2010) secondo cui le prove cd. atipiche possono avere un valore meramente indiziario e sono inidonee a costituire l’unica fonte di convincimento del giudice.

6. Con il secondo e il terzo motivo di ricorso la M. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., comma 2, per non avere la Corte di appello valutato la insussistenza del nesso causale tra la violazione del dovere di fedeltà attribuito alla ricorrente e la crisi coniugale. Rileva inoltre la ricorrente che erroneamente la Corte di appello ha affermato che il dovere di fedeltà vige sino al momento in cui i coniugi sono autorizzati con la sentenza definitiva a vivere separati, dato che è il Presidente del Tribunale che autorizza, ex art. 708 c.p.c., i coniugi a vivere separati.

7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell’art. 155 c.c., laddove nel ridurre l’ammontare dell’assegno in favore della figlia e nel ridurre la percentuale di partecipazione alle spese straordinarie ha effettuato solo una comparazione fra i redditi dei coniugi senza valutare le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

8. I primi tre motivi non colgono il reale contenuto della motivazione che è basato, per ciò che concerne l’accertamento della infedeltà coniugale, sul riscontro dell’esito delle prove testimoniali ( B. e C.), della documentazione in atti (apertura, da parte della M. insieme alla persona indicata dalla teste Mi. e dalle relazioni investigative come il partner della relazione sentimentale, di un conto corrente bancario cointestato) oltre che sulla relazione investigativa. Nè il ricorso prende in considerazione la parte della motivazione che si riferisce proprio alla efficacia causale di tale relazione sentimentale sulla crisi definitiva e irreversibile del matrimonio che, se pure sofferto, aveva visto i coniugi impegnati a superare le crisi manifestatesi nel 2005 e nel 2009 attraverso il ricorso positivo alla mediazione familiare, laddove la relazione extra-coniugale, secondo l’accertamento compiuto dalla Corte di appello, è da collocarsi successivamente, alla fine del 2010.

9. I primi tre motivi sono pertanto infondati sia per ciò che concerne le generiche censure di violazione e falsa applicazione di norme di legge che per la pretesa ma inesistente omessa valutazione del profilo attinente all’incidenza causale della violazione del dovere coniugale di fedeltà sulla definitiva crisi del matrimonio. Una riconsiderazione della valutazione di merito operata dalla Corte di appello deve ritenersi preclusa in questa sede.

10. Con il quarto motivo la ricorrente contesta sostanzialmente la decisione di merito sulla riduzione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia e la percentuale di partecipazione del C. alle spese straordinarie ma la censura è formulata in modo del tutto astratto e senza riferimenti al concreto contraddittorio processuale.

11. La Corte pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto.

12. Con riferimento alla peculiarità della vicenda coniugale la Corte ritiene sussistere i presupposti di legge per la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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