Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12880 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, in virtù di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. DOLCINI Pier Giuseppe ed

Emanuele Coglitore, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

S.N.C. BARBERINI & C. di Andrea Suzzi Barberini, in persona

del

legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. PICCOLI Carlo,

Chiara Andreucci e Saverio Gianni, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultimo in Roma, via Pompeo Magno, n. 3;

– controricorrente –

e contro

S.B.T., in proprio e in qualità di erede di

S.D.; CURATELA DEL FALLIMENTO di S.B.T.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 729 del 29

giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10

maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Carlo Albini, per delega dell’Avv. Emanuele Coglitore;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per

l’estinzione del processo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Forlì, con sentenza in data 20 ottobre 1998, in accoglimento della domanda proposta da B.B. (che poi decedette nel corso del giudizio di primo grado, succedendogli la moglie, S.D., ed il figlio S.B.T., che costituirono una società in nome collettivo – la s.n.c. Barberini &

C. di Andrea Suzzi Barberini – nella quale furono conferiti tutti i beni del de cuius, fra cui anche il cespite in contestazione), condannò C.G. al rilascio della reclamata porzione di terreno con annesso magazzino;

che la Corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 29 giugno 2006, ha rigettato il gravame del Castellani, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore dell’appellata s.n.c. Barberini & C. di Andrea Suzzi Barberini;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Castellani ha proposto ricorso, con atto notificato il 1 dicembre 2006;

che la s.n.c. Barberini & C. di Andrea Suzzi Barberini ha resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto notificato il 5 maggio 2011 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 10 maggio 2011, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia;

che, in mancanza di adesione alla rinuncia da parte della società controricorrente, le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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