Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1288 del 22/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 22/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 22/01/2020), n.1288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 29748/17, proposto da:
s.r.l. Nuova S.O.FI.A. a socio unico in amministrazione
straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore,
rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli
avvocati Riccardo Vianello e Giuseppe Marini, elettivamente
domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma, alla via di
Villa Sacchetti, n. 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si
domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, depositata in data 12 maggio 2017, n.
4273/17;
udita la relazione sulle cause svolta alla pubblica udienza in data
17 settembre 2019 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale, Visonà Stefano che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
sentiti per la contribuente l’avv. Nicole Purificati, per delega
dell’avv. Giuseppe Marini e per l’Agenzia l’avvocato dello Stato
Mattia Cherubini.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata che la s.p.a. Nuova S.O.FI.A. aveva proceduto, nella qualità di controllante, in relazione all’anno d’imposta 2007, alla liquidazione dell’iva di gruppo, computandovi il credito iva automaticamente trasferito dalla controllata s.r.l. Nuova Distribuzione e che l’Agenzia riprese a tassazione il credito, ritenendo che scaturisse da operazioni oggettivamente inesistenti.
La società impugnò l’atto di recupero, sostenendo che l’Agenzia avesse già ottenuto la somma in questione, mediante escussione della polizza fideiussoria stipulata in suo beneficio dalla contribuente con Ina Assitalia.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia, al riguardo sostenendo che in relazione all’atto di recupero non è stata escussa la polizza, che è, invece, stata attivata per la sola parte del credito della controllata utilizzata in compensazione. A tanto ha aggiunto di condividere la ricostruzione dell’Agenzia in ordine alla consapevole partecipazione della controllante all’attività fraudolenta della controllata.
Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, seguito da istanza con la quale ha rappresentato la circostanza dell’intervenuta dichiarazione di amministrazione straordinaria. L’Agenzia replica con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L’officiosità del giudizio di legittimità non consente l’interruzione sollecitata dalla contribuente in ragione dell’intervenuta amministrazione straordinaria.
2.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale la contribuente denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, là dove la Commissione tributaria regionale ha trascurato la novità del motivo di appello col quale l’Agenzia ha fatto leva sull’estensione della polizza.
Il motivo è al contempo inammissibile e infondato.
Esso è inammissibile perchè privo di autosufficienza, in quanto non riporta il contenuto delle controdeduzioni dell’Agenzia svolte in primo grado e si limita, quanto alla fase d’appello, a richiamare in allegato l’atto di gravame.
Esso è comunque infondato giacchè, già in base a quanto dedotto in ricorso, emerge che l’Ufficio ha comunque contestato l’attinenza della polizza fideiussoria rispetto all’atto di recupero impugnato.
Il motivo va quindi respinto.
3.- Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale la contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in ordine all’oggetto della polizza fideiussoria, in quanto il giudice d’appello dà ampiamente conto, mediante l’analisi delle dichiarazioni iva e della polizza fideiussoria, delle conclusioni cui è pervenuto in ordine all’ampiezza della garanzia.
Anche questo motivo va respinto.
4.- Irrilevante è il quarto motivo di ricorso, che va esaminato antecedentemente al terzo, perchè logicamente prodromico rispetto a esso, col quale si denuncia omissione di pronuncia in relazione alla censura di nullità dell’atto di recupero perchè non preceduto da avviso di accertamento.
Va difatti ribadito l’orientamento già espresso da questa Corte in relazione alla medesima società in base al quale in tema di liquidazione dell’iva di gruppo, nel regime di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, ratione temporis vigente, la speciale modalità di compensazione infragruppo dell’obbligazione tributaria, che consente il sollecito rimborso dei crediti iva vantati da una, o da alcune società del gruppo, mediante compensazione con l’eventuale iva a debito delle altre del medesimo gruppo, presuppone che la controllante presenti, unitamente al prospetto di liquidazione, la propria dichiarazione e quelle delle controllate, di cui fa propri i contenuti tramite la sottoscrizione del proprio legale rappresentante, sicchè l’attività di controllo e accertamento è legittimamente esercitata, senza la necessità di pregiudiziali rettifiche alle controllate, nei confronti della sola controllante e, cioè, del soggetto fiscale sul quale ricadono gli obblighi della dichiarazione ed a favore del quale matura il diritto ad ottenere il rimborso o la compensazione dell’eccedenza detraibile (Cass. 18 maggio 2016, n. 10207).
Il motivo va quindi respinto.
5.- Ne scaturisce l’inammissibilità per carenza d’interesse ad agire del terzo motivo di ricorso, col quale la società lamenta l’omissione di pronuncia in relazione alla denuncia d’inesistenza dell’atto presupposto rispetto a quello impugnato, precisando che l’atto presupposto concerne società cancellata dal registro delle imprese antecedentemente all’atto impugnato: quest’ultimo concerne non già la società cancellata, bensì la contribuente e prescinde dall’atto presupposto per le ragioni sopra indicate.
6.- Infondato è, infine l’ultimo motivo di ricorso, col quale si denuncia un’ennesima omissione di pronuncia, stavolta in ordine alla censura riguardante l’illegittimità dell’atto impugnato per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
La censura, difatti, non riesce a superare la prova di resistenza richiamata, quanto al necessario contraddittorio preventivo in tema d’iva, da costante giurisprudenza di questa Corte, conforme a quella unionale (in espressione della quale si veda Cass., sez. un., n. 24823/15).
6.1.- A fronte dell’accertamento contenuto in sentenza, concernente la consapevole partecipazione della Nuova S.O.FI.A. al meccanismo fraudolento realizzato dalla controllata, difatti la società si limita a riferire che avrebbe offerto, se compulsata, “la documentazione richiesta e in particolare le fatture ricevute dalla Nuova Distribuzione srl da parte del venditore W.G.”: elementi, questi, manifestamente irrilevanti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili (tra varie, Cass. 15 maggio 2018, n. 11873).
7.- Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società a pagare le spese sostenute dall’Agenzia, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle
spese prenotate a debito.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui al del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020