Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1288 del 19/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 19/01/2017, (ud. 18/11/2016, dep.19/01/2017), n. 1288
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22182-2014 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI T. SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore T.L., domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato ARNALDO GIOCONDI giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AXA ASSICURAZIONI SPA, CHECCARINI SPA, B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1145/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI
TODI, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito l’Avvocato ARNALDO GIOCONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Todi, con sentenza n. 47 del 2010 ha
rigettato la domanda proposta dalla S.r.l. Costruzioni T. per il risarcimento dei danni subiti, in occasione della sinistro del (OMISSIS), da un autocarro di sua proprietà munito di rimorchio e rappresentato dal pregiudizio per l’indisponibilità del mezzo, stimato dalla società in misura superiore all’importo di Euro 8300 già corrisposto.
Avverso tale decisione ha proposto appello la predetta società e il Tribunale di Perugia, Sezione Distaccata di Todi, con sentenza pubblicata il 4 giugno 2014 ha confermato la decisione impugnata, condannando la società al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza del Tribunale la società Costruzioni T. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico.
Con i motivi di ricorso si denuncia:
primo motivo: errata applicazione degli artt. 2697, 2721, 2725 e 1350 c.c., per avere il giudice di appello confermato la decisione del primo giudice di non ammissione della prova testimoniale avente ad oggetto il contenuto del documento n. 6 (fattura), relativo al costo del noleggio di un mezzo sostitutivo e per il trasporto del mezzo incidentato.
Il motivo è inammissibile. Attraverso la deduzione di una violazione di legge relativa alle regole sull’ammissione dei mezzi di prova il ricorrente intende, invece, censurare la motivazione della decisione del primo giudice, con riferimento alla valutazione della necessità della prova, rilevando che il costo elevato ritenuto incongruo dai giudici di merito non doveva riferirsi alle spese per il trasporto, ma a quelle per il noleggio, che prescindono dalla distanza da percorrere. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta l’inadeguatezza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, norma che, nella versione modificata ed applicabile al caso di specie, non consente una siffatta valutazione.
In particolare si chiede al giudice di legittimità di verificare la logicità e congruità della motivazione, comunque esistente e ragionevole, con la quale il giudice di merito ha ritenuto esorbitante il periodo di noleggio costituente il presupposto del pregiudizio subito.
Secondo motivo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 ed artt. 112, 115, 132 e 277 c.p.c..
Il giudice di appello, nel confermare la decisione di primo grado di non ammettere la prova per testi articolata a sostegno della fattura, ha ripetuto il medesimo errore del Giudice di Pace, limitandosi ad esaminare sono gli orari impiegati per il trasporto e non il fatto che quei trasporti erano stati eseguiti in regime di noleggio.
Il motivo è inammissibile poichè il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Rv. 640358).
Per il resto vanno estese le medesime argomentazioni oggetto del motivo precedente con conseguente inammissibilità.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo gli intimati espletato attività difensiva.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017