Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12879 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DELLA CITTA’ DI VICO EQUENSE, in persona del Vice Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso

l’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

DILENGITE ANGELANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (c.f. (OMISSIS)), C.G. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di F.G.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. ANTONELLI 49,

presso l’avvocato COMO’ SERGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VERDE VITTORIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1951/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato COMO’ che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dalla sentenza impugnata emerge tra l’altro:

che con atto di citazione notificato il 15.02.1988, F.G. F., quale proprietaria del terreno esteso mq. 1.500, che il Comune di Vico Equense aveva assoggettato a procedure di espropriazione e di occupazione d’urgenza triennale (decreto sindacale del 16.11.1984), senza determinare le relative indennità, aveva adito il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo la condanna di detto ente sia al risarcimento del danno da perdita del suo terreno su cui era stato realizzato un parcheggio pubblico con anche deprezzamento della parte residua del suo fondo, e sia al pagamento dell’indennità da occupazione legittima;

che con sentenza n. 867 del 24.04.2002, il Tribunale adito, ritenuto che il giudicato di cui alla sentenza n. 8562 del 29.04.1988, resa anch’essa dal Tribunale di Napoli, avesse implicato l’accertamento dell’esistenza tra le parti di un accordo transattivo sulla cessione del terreno della F., d’indole agricola ed esteso mq 1227,60 per la parte effettivamente occupata, e che, quindi, costei non avesse avuto diritto al risarcimento del danno da accessione invertita, aveva condannato il Comune di Vico Equense al pagamento delle convenute indennità, determinate in complessive L. 10.000.000, non rivalutabili, compensando le spese processuali.

Ciò premesso, con sentenza del 16.04 – 10.06.2004, la Corte di appello di Napoli, in accoglimento parziale del gravame della F., condannava il Comune di Vico Equense:

a) a risarcire il danno da perdita della proprietà del suolo, liquidato all’attualità in Euro 49.620,96, oltre agli interessi legali dal 21.12.1987 da riferire all’importo originario;

b) a pagare l’indennità di occupazione legittima, determinata, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20 in Euro 4.659,91, con interessi legali dal 21.12.1987;

c) a pagare all’attrice le spese dei due gradi di merito.

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che la domanda proposta dalla F. con la citazione introduttiva del giudizio aveva ad oggetto il risarcimento del danno dovuto per la perdita della proprietà del suolo occupato dal Comune per la realizzazione di un parcheggio ed irreversibilmente trasformato, il risarcimento del danno per il deprezzamento del fondo residuo e il pagamento dell’indennità da occupazione legittima;

che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i diritti della F. al risarcimento del danno da accessione invertita ed al conseguimento dell’indennità di occupazione legittima non erano venuti meno per effetto del giudicato di cui alla sentenza n. 8562 del 1988, posto che l’accordo intervenuto tra le parti e contemplato da questa pronuncia, aveva avuto ad oggetto la riduzione da mq 2.500 a mq. 1.500 dell’area della F. che il Comune aveva occupato d’urgenza nonchè la contestuale assunzione da parte del medesimo Comune dell’obbligo di apporre una recinzione divisoria, obbligo per il cui inadempimento l’ente, con la decisione ormai intangibile, era stato condannato a risarcire il danno.

che l’acquisto per accessione invertita del terreno della F., definitivamente adibito a parcheggio pubblico, doveva essere datato alla scadenza del triennio di occupazione d’urgenza, decorrente dal 21.12.1984, data d’immissione in possesso;

che doveva essere confermata la natura non edificabile del suolo esteso mq 1227,60, occupato ed acquisito dal Comune;

che il risarcimento per la perdita del bene doveva essere commisurato al valore di mercato di suoli agricoli, tenendo indicativamente conto dei criteri di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16 senza considerare potenzialità edificatorie, nonchè ricomprendere il valore delle piantagioni e non anche la riduzione di valore del suolo residuo.

Avverso questa sentenza il Comune della Città di Vico Equense ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 28.02.2005, affidato a tre motivi. R. e C.G., quali eredi della F., hanno resistito con controricorso notificato il 7.04.2005 e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del gravame il Comune ricorrente denunzia, con formulazione che consente di apprezzare il contenuto delle doglianze:

1. “Falsa applicazione della legge ex art. 360 c.p.c., n. 3” Premette anche che la sentenza passata in giudicato rifletteva la vicenda inerente all’occupazione del terreno della F., esteso mq 2.500 ed in relazione alla quale, con Delib. giuntale 17 gennaio 1985, n. 129 poi seguita da Delib. sindacale 22 gennaio 1985, n. 1214 e da Delib. n. 109 del 1985, adottata dal Consiglio comunale, il Comune aveva accolto la richiesta di riduzione a mq 1.500 della superficie occupata e dismesso l’area residua, obbligandosi ad apporre una recinzione lungo il confine tra le due porzioni, nonchè concesso alla proprietaria vari vantaggi in corrispettivo della proposta formulata dalla medesima F. (con lettera raccomandata del 12.12.1984 e protocollata) di cessione bonaria della porzione del suo terreno rimasta occupata, e si duole sia dell’erronea interpretazione e qualificazione della domanda introduttiva come di risarcimento danni da fatto illecito, ex art. 2943 c.c. e sia del mancato riconoscimento della preclusione rinveniente dal giudicato esterno.

2. “Omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il Comune sostiene che in ogni caso, anche a prescindere dal giudicato, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere intervenuta tra le parti la cessione bonaria del fondo, attese le risultanze istruttorie e segnatamente la documentazione in atti, ivi compresa la lettera della F. avente portata confessoria.

3. “Violazione di legge per ultrapetizione.” Il ricorrente oltre a sostenere che la pronuncia è viziata per ultrapetizione, censura l’addossamento a suo carico delle spese dei due gradi di merito, nonostante la soccombenza parziale della F., conseguente al rigetto della sua pretesa risarcitoria per deprezzamento dell’area residua.

I tre motivi di ricorso, che strettamente connessi consentono esame congiunto, non hanno pregio.

Dai trascritti passi (pagg 4 e 9 del ricorso) dell’atto introduttivo del presente giudizio non traspare la prospettata erroneità della qualificazione della domanda introduttiva della F. in termini di risarcimento danni da accessione invertita piuttosto che di adempimento di accordo/i in tesi intervenuto/i tra le parti, non potendosi attribuire al loro contenuto un inequivoco senso contrario all’avversato inquadramento, ben potendo anzi anche il riferimento al prezzo/valore di mercato costituire il criterio invocato dall’istante per la commisurazione del ristoro. D’altra parte dallo stesso ricorso del Comune emerge che l’ente aveva contestato la possibilità di apprezzare favorevolmente la pretesa risarcitoria azionata nei suoi confronti dalla F., così presupponendone la relativa proposizione, ed il primo motivo di appello proposto dalla F. implicava la richiesta di riforma della prima pronuncia, che aveva ricondotto la sua originaria pretesa a diverso e contestato titolo.

Conseguentemente si palesa infondata anche la censura di ultrapetizione, avendo la Corte deciso nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento.

Inammissibili, inoltre, si rivelano le censure inerenti al fatto che il giudicato esterno sia stato inteso come non preclusivo, risolvendosi in mere, generiche critiche, laddove la Corte distrettuale ha puntualmente e congruamente chiarito (pag. 5) le ragioni per le quali, in aderenza al dettato normativo, la sentenza n. 8562 del 1988 non poteva assumere l’auspicata valenza ostativa, ragioni che sono rimaste non direttamente censurate.

Infondati si rivelano gli ulteriori profili di censura, secondo cui in ogni caso ed anche a prescindere dal giudicato esterno, avrebbe dovuto ritenersi intervenuta tra il Comune e la F. la cessione del terreno in argomento, giacchè, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, vengono solo genericamente richiamate senza trascriverne il contenuto, le risultanze istruttorie documentali su cui tale conclusione avrebbe dovuto fondarsi, e che esse non appaiono comunque assumere alcuna decisività sul punto alla luce delle note regole normative e dei principi giurisprudenziali che presiedono alla conclusione dei contratti da parte della P.A..

Infine, è inammissibile la censura inerente al regime delle spese, dal momento che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, il che nella specie non è con evidenza avvenuto.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente Comune della Città di Vico Equense al pagamento in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il Comune di Vico Equense a rimborsare alla F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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