Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12879 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1090/18 proposto da:

C.C., Ca.Ca., e E.N.,

elettivamente domiciliati a Roma, v. Guido Banti n. 34, difesi dagli

avvocati Giovanni Barbagallo, Venerando Barbagallo, e Anna Maria

Bruni, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.C., elettivamente domiciliata a Roma, via dei Gracchi n.

91, difesa dall’avvocato Salvatore Torrisi, in virtù di procura

speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

P.N., P.V., e P.D.S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 20 settembre

2017 n. 1664;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 C.C., Ca.Ca. e E.N., essendo creditori muniti di titolo esecutivo nei confronti di P.L., pignorarono due automobili formalmente risultanti di proprietà del debitore. A.C., moglie del debitore, propose opposizione di terzo all’esecuzione, deducendo che le due automobili erano state acquistate in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale; e dunque le appartenevano per metà.

Conclusa la fase sommaria con la sospensione dell’esecuzione, C.C., Ca.Ca. e E.N. (creditori procedenti) introdussero la fase di merito dinanzi al Tribunale di Catania.

2. Il Tribunale di Catania, sezione di Paternò, con sentenza 30.12.2010 n. 214 ritenne tardiva la riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione e dichiarò “estinto il pignoramento”.

La sentenza venne appellata dai suddetti creditori, soccombenti nel giudizio di opposizione.

3. Con sentenza 20.9.2017 n. 1664 la Corte d’appello di Catania rigettò il gravame proposto dai tre creditori procedenti.

La Corte d’appello preliminarmente ritenne, andando in contrario avviso rispetto al Tribunale, che i tre creditori avevano tempestivamente riassunto il giudizio di merito, nel termine stabilito dal giudice dell’esecuzione a conclusione della fase sommaria dell’opposizione.

Nel merito tuttavia ritenne fondata l’opposizione di terzo, così argomentando:

-) le due automobili pignorate erano state acquistate in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale;

-) era irrilevante la circostanza che il debitore esecutato P.L., al momento del pignoramento, si fosse dichiarato “proprietario” dei due mezzi;

-) era irrilevante la circostanza che i coniugi P. – A. avessero successivamente mutato regime patrimoniale, dal momento cheiin mancanza di un atto di divisione, la comunione persisteva sui beni acquisiti prima del suddetto mutamento del regime patrimoniale;

-) i creditori non avevano dimostrato che i debiti di P.L. erano stati contratti nell’interesse della famiglia;

-) conclusivamente, i creditori non potevano perciò pignorare per intero i due mezzi suddetti.

4. La sentenza d’appello è impugnata per cassazione da C.C., Ca.Ca. e E.N., con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale condizionato, A.C..

I tre eredi di P.L., cui è stato notificato il ricorso ( P.N., P.V. e P.D.S.G.) non si sono difesi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo.

Sostengono che mentre nella motivazione la Corte d’appello ha accolto la censura con cui gli appellanti lamentavano che erroneamente il Tribunale avesse ritenuto tardiva l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, nel dispositivo la Corte d’appello dichiarò di “rigettare” il gravame.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, infatti, avendo ritenuto tempestiva l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, passò necessariamente ad esaminare il fondo della domanda, ritenendo che l’opposizione fosse sì ammissibile e procedibile, ma infondata nel merito.

L’esito della lite, pertanto, non poteva che essere una pronuncia di “rigetto” dell’appello.

2. Di tutti gli altri motivi, è assorbente la seconda censura contenuta nel terzo motivo di ricorso (pagina 14, penultimo capoverso, del ricorso), che va dunque esaminata per prima, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., comma 2. Con tale censura i ricorrenti sostengono che nel caso di espropriazione di beni in comproprietà fra coniugi, poichè la comunione legale non è una comunione per quote, è consentito al creditore pignorare l’intero bene, nè a ciò può opporsi il coniuge non debitore, il quale ha il solo diritto di percepire, in sede di distribuzione del ricavato, la metà di quest’ultimo.

La Corte d’appello, per contro, aveva violato questo principio, dichiarando la nullità del pignoramento.

2.1. Il motivo è fondato alla luce del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui avendo la comunione legale dei coniugi natura di comunione senza quote, “il pignoramento si esegue per l’intero” non in quota pari alla sola metà del bene” (da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 18771 del 12.7.2019; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 28526 del 8.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013).

3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la controricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l’introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione.

Deduce che l’avvocato dei creditori procedenti aveva ricevuto comunicazione a mezzo fax, da parte della cancelleria, del provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione aveva sospeso quest’ultima e fissato il termine di 60 giorni per l’introduzione del giudizio di merito, termine non rispettato dai creditori. Aggiunge che il giudizio della Corte d’appello, secondo cui il fax era stato inviato dalla cancelleria ad un numero telefonico sbagliato, era erroneo, perchè trascurava la contraria prova “prodotta in sede di comparsa conclusionale in appello”.

3.1. Il motivo è inammissibile.

A prescindere, infatti, da qualsiasi rilievo ciba la possibilità di produrre documenti decisivi solo con la comparsa conclusionale d’appello, quel che rileva è che il denunciare, in sede di legittimità, che il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto tempestivo un atto processuale che in realtà fu tardivo è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli atti processuali che si assumono malamente valutati.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, la ricorrente incidentale non ne ha assolto alcuno.

3.2. Resta solo da aggiungere che le deduzioni svolte da A.C. circa “l’inammissibilità del ricorso” notificato ai tre figli del debitore esecutato, sul presupposto che questi avrebbero accettato l’eredità con beneficio d’inventario, sono ovviamente irrilevanti ex art. 101 c.p.c., dal momento che, in difetto di potere rappresentativo, non è consentito sollevare eccezioni in rito nell’interesse o per conto altrui.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale nei sensi di cui motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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