Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12879 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 10/06/2011), n.12879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRIONFALE 7032, presso lo studio dell’avvocato GOGGIAMANI

DIMITRI, rappresentata e difesa dall’avvocato CORTELLESSA ADRIANO;

– ricorrente –

contro

LA COSTR DI CAPRINI ERNESTO & C SNC, P.G., FONDIARIA

SAI

SpA;

– intimati –

sul ricorso 850-2006 proposto da:

LA COSTRUZIONE DI CAPPINI ERNESTO & C SNC P.i. (OMISSIS) IN

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE C.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo

studio dell’avvocato GESSINI AGOSTINO, rappresentata e difesa

dall’avvocato PANOZZI MARCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.I.;

– intimata –

sul ricorso 853-2006 proposto da:

P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio dell’avvocato GESSINI

AGOSTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PANOZZI MARCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.I.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 899/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato Castellaneta Maria Pia con delega depositata in

udienza dell’Avv. Cortellessa Adriano difensore della ricorrente che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 18.04.1999 M.I. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo, la soc. La Costruzione snc di Pietrini Luciano & C. (oggi La Costruzione snc di Cappini Ernesto &

C.) ed il geom. P.G., chiedendo la condanna dei medesimi, in via solidale,al pagamento della somma di L. 21.000.000 (o altra che sarebbe risultata in corso di causa), a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva esecuzione dei lavori di restauro di un fabbricato di sua proprietà, sito in (OMISSIS) da parte della società convenuta che ne aveva assunto l’appalto e del geom. P. nella qualità di progettista e direttore dei lavori in questione. Si costituivano entrambi i convenuti che contestavano la domanda attrice; chiedendo in via preliminare la declaratoria di decadenza e prescrizione dell’azione;

nel merito, deducevano l’infondatezza della domanda stessa, di cui chiedevano il rigetto. In particolare la società appaltatrice contestava ogni addebito sostenendo di essersi sempre attenuta nell1 esecuzione dei lavori alle istruzioni della committente. Il geom.

P. in particolare chiamava in causa, per essere garantito, la SAI spa, la quale, costituitasi in giudizio, eccepiva che i danni in parola non rientravano, per la loro natura, nell’oggetto della polizza de qua.

L’adito tribunale, espletata la c.t.u., con sentenza n. 160 del 24.1.2003, in accoglimento della domanda attrice, condannava entrambi i convenuti in solido a pagamento della somma di Euro 15.811,89;

respingeva la domanda di manleva nei confronti della soc. SAI. regolando in vario modo le spese processuali. Secondo il tribunale l’azione proposta stante la natura e l’entità dei vizi riscontrati, era quella prevista dall’art. 1669 c.p.c. ed in relazione alla quale erano insussistenti le eccezioni di decadenza e di prescrizione formulate dai convenuti. Avverso la predetta sentenza proponevano autonomo appello sia la società La costruzione che il geom. P..

La M. si costituiva chiedendo il rigetto delle impugnazioni e formulando appello incidentale in punto liquidazione delle spese processuali. La Fondiaria – SAI spa si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello proposto contro il geom. P.. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 899/05 depos. in data 20.6.05, in riforma dell’appellata pronuncia, rigettava la domanda proposta dalla M. e la domanda di manleva formulata dal geom. P. contro la SAI spa. Dichiarava compensate le spese processuali del doppio grado tra la M. da una parte ed la società appellante ed il P. d’altra; condannava quest’ultimo a rimborsare le spese di entrambi i gradi in favore della Fondiaria – Sai spa. La corte d’appello, dopo aver passato in rassegna tutti i difetti e vizi denunciati, riteneva che gli stessi non erano così gravi da rientrare nella fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. e che l’azione configurabile era quella di cui all’art. 1667 c.c. che pertanto doveva però ritenersi prescritta.

Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione la M. basato su 10 motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resistono con controricorso la società La costruzione ed il geom. P., che propongono altresì ricorso incidentale; non ha svolto difese la soc. Fondiaria – Sai spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare occorre riunire tutti i ricorsi in quanto riguardano la stessa sentenza. Per motivi di pregiudizialità logico- giuridica occorre procedere all’esame dei motivi nn. 8, 9 e 10 del ricorso, che riguardano la fondamentale questione dell’esatta individuazione dell’azione proposta dalla ricorrente.

Con il 8 motivo la M. denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 e 1667 c.c. nonchè l’insufficiente o illogica motivazione su un punto decisivo.

Deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la presente fattispecie fosse in tutto o in parte sussumibile nell’ipotesi di cui all’art. 1167 c.c. anzichè in quella di cui all’art. 1669 c.c. Invero la stessa è sicuramente riconducibile a tale ultima ipotesi in relazione almeno a taluni dei difetti riscontrati, che erano di non lieve entità, soprattutto quelli relativi alle infiltrazioni idriche e quelli riguardanti la sostituzione del vecchio sottotetto in legno. Al riguardo la motivazione della decisione sarebbe illogica o insufficiente per quanto attiene il difetto dipendente la realizzazione del piazzale con pendenza verso il fabbricato “in quanto sottende una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie e segnatamente proprio degli elaborati peritali ai quali la Corte territoriale pur dichiara di aderire; ciò dicasi anche per la non corretta impermeabilizzazione del tetto. In quest’ultima ipotesi …” l’errore in cui è incorso il giudice di 2 grado è consistito nell’avere apprezzato la gravità del difetto di impermeabilizzazione alla sola stregua dell’attività necessaria alla sua rimozione, “mentre il discrimine tra l’art. 1167 e 1669 c.c. ” non riposa sull’ammontare dei costi necessari per l’eliminazione del vizio, bensì sull’entità degli effetti derivati o derivabili in futuro”.

Con il 9 motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 2697 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo. A suo avviso la corte avrebbe errato nel ritenere che non era prevista nel progetto la sostituzione della vecchia struttura in legno del tetto, per cui, trattandosi di un’ eventuale lacuna progettuale, nessun addebito poteva essere mosso all’appaltatore, atteso che quest’ultimo ” ha lo specifico obbligo di controllare e di correggere eventuali errori o manchevolezze della committenza, in quanto per l’appunto tenuto a garantire un risultato conforme alle regole dell’arte e all’esigenze dell’appaltante”.

Con il 10 motivo viene denunziata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e dell’art. 2942 c.c. e l’insufficiente motivazione su un punto decisivo. Ai fini della configurabilità della ipotesi di cui all’art. 1669 c.c. -sostiene la ricorrente – i vizi riscontrati devono essere valutati globalmente.

Invece la Corte d’Appello ” nell’escludere la ricorrenza della fattispecie aquiliana di cui all’articolo in questione e quindi l’applicabilità del relativo termine prescrizionale, ha esaminato ognuno dei difetti lamentati, ritenendo in alcuni casi la modesta entità (pendenza del piazzale e fessurazioni degli intonaci, frantumazione della copertina del terrazzo, scalini d’ingresso) in altri escludendo addirittura esistenza del vizio (impermeabilizzazione del tetto, mancata sostituzione della travatura in legno). “Il primo giudice invece aveva puntualmente precisato che i difetti dell’opera integrano la fattispecie di cui all’art. 1669 c.c. ” ….quando compromettono…. la funzionalità e il godimento dell’immobile e delle singole funzioni….tale valutazione dev’essere compiuta alla luce dell’entità complessiva di tutte le conseguenze che ne siano derivate”.

Ritiene il Collegio che le predette doglianze – congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione – in realtà si soffermano soltanto su questioni di fatto, tendenti ad una rivalutazione del merito, come tali insindacabili in questo giudizio di legittimità; invero la ricorrente postula un apprezzamento dei fatti e delle prove invocando una revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, il quale in realtà ha esaminato in modo diffuso, con coerente logica argomentativa, tutte le circostanze evidenziate dall’esponente ed ha ritenuto che i vizi denunciati non sono di tale entità e gravità da configurare la più grave ipotesi di cui all’art. 1669 c.c. Invero la Corte distrettuale, nel decidere in merito, ( …” se non si vuole che anche un vetro rotto passi per difetto grave …”) si è conformata alla giurisprudenza di questa S.C. ( Cass. n. 13268 del 16/07/2004; Cass. n. 3002 del 1.3.2001) secondo la quale è applicabile la disciplina di cui all’art. 1667 c.c. e non quella di cui all’art. 1669 c.c. ” ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell’opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicchè il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato”.

Sulla base di tali chiare premesse, il giudice a quo quindi ha coerentemente escluso del tutto il vizio “apparentemente più eclatante” relativo alla tenuta del manto d’impermeabilizzazione del tetto, osservando che “….il tutto si è ridotto , come da concorde constatazione dei tecnici d’ufficio e di parte, ad un banale fenomeno di scollatura della guaina impermeabilizzante in corrispondenza della canna fumaria del camino, facile a verificarsi in tutti i camini per effetto dell’escursione termica a cui la canna è sottoposta e che si rimedia in pochi minuti, senza bisogno di toccare una tegola”.

Quanto alla mancata sostituzione della struttura lignea del vecchio tetto, la corte, richiamata la relazione del CTU, ha rilevato che tale operazione non era stata neppure contemplata nel progetto, in quanto la sostituzione di tale struttura non era stata ritenuta necessaria ai fini del restauro dell’immobile; non si comprenderebbe pertanto perchè mai di siffatta omissione progettuale ne dovrebbe rispondere l’impresa.

Ciò posto, giova ancora sottolineare in proposito, che secondo la giurisprudenza di questa Corto regolatrice, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito ( Cass. n. 14279 del 25/09/2003; Cass. n. 1936 del 29.9.2004; Cass. 6975/2001; Cass. n. 4916/200 ; Cass. 17486/2002).

Ritornando all’esame dei motivi 1 e 2, con essi la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, dell’art. 2938 c.c., dell’art. 1667 c.c., comma 3, dell’art. 1662 c.c., nonchè dell’art. 1667 c.c. ed inoltre il vizio di motivazione. Dette censure attengono invero alla questione riguardante la data di ultimazione lavori ed ai relativo onere della prova, e ciò con riferimento alla decorrenza dell’eccepita prescrizione della garanzia ex art. 1667 c.c. Secondo l’esponente la Certe d’Appello avrebbe stabilito erroneamente che la data di ultimazione dei lavori era da collocarsi alla fine del 1996, richiamando a tal riguardo la lettera-ricevuta a firma dell’impresa del 15.4.97, con la quale quest’ultima si era impegnata solamente ad eliminare alcuni dei “vizi” riscontati Da tale documento non poteva dedursi la data di fine lavori, il cui onere probatorio, secondo l’esponente, era da porsi a carico dell’appaltatore che aveva eccepito la prescrizione.

Le doglianze non sono fondate, perchè, a parte le valutazioni di merito per stabilire la data di fine lavori, l’onere probatorio de quo deve ritenersi invece posto a carico del committente. Invero secondo la giurisprudenza della S.C. “il committente che, ai sensi dell’art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte; pertanto, qualora l’appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell’opera, da cui i termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull’appaltatore ( Cass. n. 14039 del 15/06/2007). Passando all’esame del 3 motivo con esso la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione”dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2942 c.c. nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo”.

Sostiene di avere eccepito che la prescrizione era stata più volte interrotta con le lettere r.r. in data 18.6.98 e 2.11.98, ma che la corte d’appello non si era neppure pronunciata su tale eccezione, benchè più volte sollevata nel corso del giudizio.

La doglianza è fondata, sussistendo il denunciato vizio di legge non avendo la corte distrettuale esaminato siffatta eccezione che risulta ritualmente proposta dall’odierna ricorrente.

In effetti la suddetta eccezione risulta formulata dalla committente, nella memoria successiva alla comparsa di costituzione dell’appaltatrice, nella quale era stata eccepita la prescrizione de qua ed era stata quindi coltivata nell’atto di costituzione nel giudizio d’appello.

Con il 4 motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1667 c.c., comma 3, degli artt. 2944 e 2946 c.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo. Deduce che la Corte distrettuale non aveva tenuto conto che l’appaltatore, con la dichiarazione – ricevuta del 15.5.97 si era impegnato a rimuovere i vizi riscontrati, per cui era sorta a suo carico una nuova obbligazione soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.

Anche tale doglianza è fondata.

Secondo questa S.C. “il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera e l’assunzione dell’impegno ad eliminarli da parte dell’appaltatore implicano non soltanto l’accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l’esonero dalla garanzia previsto dall’art. 1667 c.c., ma determinano altresì l’assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai “ex adverso” riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario”. (Cass. n. 19560 del 10/09/2009).

Con il 5 motivo la M. denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2938 c.c.; ed il vizio di motivazione su un punto decisivo, con riferimento alla posizione del geom. P.. Osserva l’esponente che Sa prescrizione non potrebbe mai operare anche nei riguardi del geom. P. che non aveva mai sollevato tale eccezione (vizio di ultrapetizione).

Con il 7 motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946, 2229 c.c., dell’art. 2230 c.c. e segg. l’omessa motivazione su un punto decisivo e si lamenta che la corte abbia erroneamente esteso al geom. P. le norme sulla prescrizione previste ex art. 1667 c.c. per il contratto d’appalto; invece il P. era obbligato con la committente, ma solo in forza del diverso contratto di prestazione d’opera intellettuale.

Le predette doglianze sono fondate.

Invero non risulta che il P. abbia eccepito tempestivamente la prescrizione sollevata invece dall’impresa; ma non v’è dubbio che allo stesso geom. P., nella qualità di progettista e direttore dei lavori non possono estendersi ie norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all’art. 1167 c.c. relativa all’azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore (si estenderebbe invece al P., in ipotesi, il termine prescrizionale di cui all’art. 1669 c.c. trattandosi di una particolare ipotesi di illecito extracontrattuale, da escludersi però nel caso in esame). Nella fattispecie infatti, trattasi di un contratto d’opera intellettuale disciplinato dall’art. 2229 c.c. e segg. il quale rimane soggetto alla prescrizione ordinaria.

Conclusivamente devono essere accolti il 3^, 4^, 5^, e 7^ motivo del ricorso principale; rigettati i motivi 1^, 2^, 8^, 9^ e 10^, assorbito il 6^ motivo (violazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., comma 2 e dell’art. 2942 c.c. e vizio di motivazione;

circa la tardiva e generica proposizione dell’eccezione di prescrizione da parte del geom. P.), nonchè i ricorsi incidentali (formulati da entrambi gli intimati e relativi alla compensazione delle spese processuali). Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, la quale deciderà secondo i principi sopra enunciati.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; accoglie il 3^, 4^, 5^, e 7^ motivo del ricorso principale; rigetta i motivi 1^, 2^, 8^, 9^ e 10^, assorbito il 6^ motivo ed i ricorsi incidentali; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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