Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12878 del 26/05/2010

Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SOLOFRA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50,

presso l’avvocato MELE CATERINA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROTONDI LUIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso l’avvocato MORRONE

CORRADO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BATTOLO

HERMANN, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2307/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MELE CATERINA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1792 del 21 – 30.09.2002, il Tribunale di Avellino, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto Comune di Solofra, accoglieva le domande proposte da G.N., con atto di citazione notificato il 30.09.1993, e condannava il suddetto ente sia a risarcire all’attore il danno da ed. accessione invertita, consistito nella perdita del suo terreno edificabile su cui era stata costruita un’opera pubblica viaria, e sia a pagare l’indennita’ di occupazione legittima. Con sentenza del 24.06.2003 – 6.07.2004, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul gravame del Comune, respingeva il primo motivo d’appello inerente al rigetto dell’eccezione di prescrizione ed accoglieva, invece, le censure dell’ente inerenti sia alla misura dell’indennita’ di occupazione legittima che al liquidato risarcimento, che rideterminava applicando i criteri riduttivi di cui al previgente L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

che, come gia’ ritenuto dal primo giudice, il G. aveva interrotto il decorso del termine di prescrizione tramite l’invio al Comune, a mezzo del servizio postale, di lettere raccomandate, la cui ricevuta di spedizione, anche in mancanza di avviso di ricevimento, era idonea a sorreggere la presunzione semplice di arrivo a destinazione, presunzione che non poteva ritenersi vinta dalla produzione da parte del medesimo Comune, dell’attestazione inerente alla mancata loro inserzione nel protocollo delle raccomandate spedite dal G., atteso che era notoria la non infrequente prassi degli uffici pubblici di selezionare nell’ambito della notevole mole di posta ricevuta, quella da protocollare.

che non era esaminabile perche’ proposta solo con la comparsa conclusionale relativa al giudizio d’appello e, quindi, tardivamente, l’ulteriore eccezione del Comune di non conformita’ agli originali delle copie prodotte.

Avverso questa sentenza il Comune di Solofra ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 17.05.2005, affidato a due motivi ed illustrato da memoria. Il D.G. ha resistito con controricorso notificato il 27.06.2005.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del gravame il ricorrente denunzia:

“Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. – Motivazione lacunosa e insufficiente su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”. Contesta che la documentazione da lui prodotta, costituita dall’attestazione proveniente dal Comune e firmata dall’addetta al protocollo e dal funzionario responsabile, secondo la quale non erano state protocollate richieste di “pagamento esproprio” provenienti dal G., fosse inidonea a vincere la presunzione semplice di arrivo a destinazione delle lettere raccomandate interruttive della prescrizione, dal momento anche che la richiamata “prassi non infrequente” di scelta della posta da protocollare, genericamente ricondotta “ai pubblici uffici” e all’elezione di “specifici oggetti” non poteva integrare il fatto notorio ostativo al relativo favorevole apprezzamento. Il motivo e’ privo di pregio, stante la non decisivita’ del trascritto contenuto della suddetta attestazione, inerente non a tutta la posta inviata dal G. ma solo a quella riferibile a “pagamento esproprio”, come tale non necessariamente ed univocamente inclusiva di posta non inerente ad indennizzi espropriativi ma a diverse pretese d’indole risarcitoria, quale quella in contestazione, solo occasionalmente connesse a procedure ablative.

2. “Violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. – Motivazione lacunosa e insufficiente su di un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5” Censura la ritenuta tardivita’ della contestazione di conformita’ delle copie con gli originali, sostenendo di avere eccepito gia’ nell’atto di appello che le fotocopie delle ricevute delle raccomandate non erano conformi agli originali.

Il motivo e’ inammissibile per genericita’ e difetto di autosufficienza, stante l’apodittica affermazione, priva di riscontri, dell’intervenuta proposizione con l’atto d’appello dell’eccezione in esame e la mancata correlazione della contestazione di conformita’ con i tempi della produzione effettuata dalla controparte, posto che il disconoscimento della conformita’ all’originale della copia fotostatica di un documento (in mancanza del quale la copia acquista la stessa efficacia probatoria) e’ soggetto alle modalita’ ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., (cfr, tra le numerose altre e da ultimo, Cass. 200904476).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del Comune di Solofra al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il Comune di Solofra a rimborsare al G. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010

 

 

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