Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12878 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. AMBROSIO Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9047/2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato STEFANO MASTROLILLI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 378/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

ANZIO, depositata il 10/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;

udito l’Avvocato STEFANO MASTROLILLI;

udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. proponeva innanzi al Tribunale di Velletri opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, deducendo la nullità e irregolarità formale del precetto intimato ad essa opponente e al fratello An., nella qualità di eredi, ad istanza di B.M. per il rilascio di immobile in forza di sentenza di approvazione di progetto divisionale; eccepiva, inoltre, il difetto di titolarità passiva dell’esecuzione e, comunque, l’inidoneità del titolo.

Resisteva il B., facendo peraltro presente di non aver dato corso all’esecuzione nel termine di perenzione nei confronti dell’opponente e dell’altro intimato, Pa.An..

Con sentenza n. 378 del 2013 l’adito Tribunale – pur riconosciuto il persistente interesse dell’opponente all’accertamento della sua estraneità all’ordine di rilascio e all’insussistenza del titolo esecutivo – riteneva, comunque, infondata l’opposizione nel merito e la rigettava, con condanna dell’opponente al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. A., svolgendo tre motivi e chiedendo la condanna per lite temeraria della controparte.

Ha resistito B.M., depositando controricorso.

E’ stata depositata memoria da parte dell’opponente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale – affermata la procedibilità dell’opposizione per la considerazione che l’opponente aveva comunque interesse all’accertamento della sua estraneità all’ordine di rilascio e all’insussistenza del titolo esecutivo, nonchè per l’ulteriore rilievo dell’autonomia dell’opposizione rispetto al processo esecutivo – ha motivato il rigetto dell’opposizione, osservando:

– quanto all’asserita estraneità all’opposizione: che era la stessa reperibilità della P.A. nell’immobile di cui si chiedeva il rilascio al momento della notifica del precetto – quale risultava attestata dal ritiro del plico, dopo la consegna, presso l’ufficio postale – a dare contezza della disponibilità di fatto dell’immobile in questione da parte della predetta;

– quanto all’altro profilo di opposizione, rappresentato dall’idoneità del titolo a fondare l’esecuzione per rilascio: che la sentenza di approvazione del progetto divisionale di beni ereditari ha valore di titolo esecutivo che legittima l’assegnatario ad agire per il rilascio in sede esecutiva nei confronti non solo del coerede, ma anche dell’occupante dell’immobile assegnatogli in sede di divisione.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione o falsa applicazione degli artt. 160 e 137 c.p.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3). Al riguardo parte ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia affrontato la questione della nullità del precetto di rilascio perchè notificato in unica copia “ai sig.ri P.A. e An. n.q. di eredi”; osserva, in particolare, che non ricorrono i presupposti in ragione dei quali consentito, eccezionalmente, la notifica impersonalmente e collettivamente agli eredi e che non è prospettabile alcuna sanatoria, atteso che vi è stata costituzione solo di essa P. A. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c.. Al riguardo parte ricorrente deduce che il precetto deve ritenersi nullo in quanto notificato in un luogo – qual è l’immobile di (OMISSIS), di cui è chiesto il rilascio – che è occupato solo dal proprio genitore e che non costituisce la residenza, il domicilio o la dimora di essa opponente.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) e violazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Al riguardo parte ricorrente deduce che il problema non era quello di configurare se vi era un’astratta legittimazione passiva da parte di P.A. (e del fratello An.), quanto, piuttosto, se gli stessi fossero destinatari dell’azione di rilascio. Nella specie l’azione era stata proposta nei confronti di P.A.ta e An. “in qualità di coeredi”; e sotto questo profilo sussisteva un insuperabile difetto di legittimazione passiva degli stessi, non occupando gli stessi l’immobile da rilasciare.

2. Il ricorso è inammissibile.

Invero costituisce ius receptum che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta, a tutela dell’affidamento della parte, in base al principio cosiddetto “dell’apparenza”, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione esperita, per come essa sia stata operata dal giudice del provvedimento stesso, e indipendentemente dalla sua esattezza (sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell’impugnazione prescelta secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione operata dalla parte che propone l’impugnazione, potendo, in ogni caso, il giudice ad quem esercitare il potere di qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione, qualora il primo giudice abbia omesso la sussunzione sub specie iuris delle domande giudiziali esaminate (cfr. Cass. 13 febbraio 2015, n. 2948;

Cass. ord. 02 marzo 2012, n. 3338; Cass. 23 settembre 2002, n. 13831).

In particolare, con riferimento ad una sentenza emessa a definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l’appello se il giudice ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione (con esclusione delle sentenze emesse nel periodo –

che qui non rileva – intercorrente tra il 1 marzo 2006, di entrata in vigore della novella introdotta dalla L. n. 52 del 2006, e il 4 luglio 2009 di abrogazione della stessa in conseguenza dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), mentre è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., se è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi. Inoltre quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione che la sentenza, contenga due decisioni distinte, soggette appello ed a ricorso per cassazione ai Cost.

(Cass. 13 giugno 2006, n. 13655).

2.1. Ciò premesso, si osserva che, nella specie, il Tribunale – dopo avere individuato l’oggetto del processo come opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi (v. intestazione della sentenza) e dopo avere, più volte, nell’esposizione del fatto evocato vuoi l’art. 615 c.p.c., vuoi l’art. 617 c.p.c. – allorchè ha affermato il permanente interesse della P. a vedere statuita “la propria estraneità all’ordine di rilascio e financo la insussistenza di un titolo in tal senso nonostante l’avvenuta perenzione del precetto” si è chiaramente riferito ai soli motivi costituenti materia di opposizione all’esecuzione (tant’è che ha tralasciato gli aspetti afferenti alla validità o meno della notificazione del precetto). E ciò, evidentemente, in implicita adesione al principio per cui qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l’estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, solamente rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre, rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all’esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l’interesse alla decisione, con la precisazione che, se oggetto dell’opposizione è la pignorabilità dei beni, l’interesse torna a cessare quando il pignoramento è caduto su somme di danaro o di altre cose fungibili, perchè il vincolo imposto dal pignoramento su questo genere di cose (che consiste nell’inefficacia dei successivi atti di disposizione per una somma equivalente) si esaurisce con la sopravvenuta inefficacia del pignoramento. (Cass. 24 febbraio 2011, n. 4498).

2.2. Da quanto sopra consegue, innanzitutto, l’inammissibilità del terzo motivo, che è l’unico effettivamente riferibile al decisum del Tribunale e che costituisce materia dell’opposizione all’esecuzione, atteso che la sentenza in parte qua e appellabile e non già ricorribile per cassazione.

Quanto ai primi due motivi di ricorso che attengono, invece, a questioni che costituivano materia dell’opposizione agli atti, delle due l’una:

o si ritiene (come appare preferibile) che, esaminando unicamente i motivi di opposizione all’esecuzione, il giudice dell’opposizione abbia implicitamente, ma inequivocamente ritenuto cessata la materia del contendere sull’opposizione agli atti; e in tal caso la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale (implicita) ratio decidendi, con conseguente inammissibilità dei suddetti motivi per difetto di specificità:

oppure si ritiene che la decisione è stata (in parte qua) puramente e semplicemente omessa e allora, anche in tale ipotesi, i motivi non si sottrarrebbero al rilievo di inammissibilità; e ciò in quanto non bastava enunciare il preteso vizio della notificazione del precetto, ma occorreva impugnare la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

E’ il caso di precisare che le SS.UU. – pur patrocinando con la sentenza 24 luglio 2013, n. 17931 un indirizzo non formalistico, che non richiede la formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell’art. 360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, nè la precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli di legge hanno ribadito l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta; con la conseguenza che il motivo va dichiarato inammissibile, allorchè il ricorrente, nel lamentare l’omessa pronuncia in ordine ad una delle domande od eccezioni formulate, non solo menzioni un motivo non pertinente ed ometta di menzionare quello di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., ma sostenga altresì che la motivazione sia stata omessa o sia insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.

Il ricorso va dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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