Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12878 del 22/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12878 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di compentenza 20492-2014 proposto da:
BRENZ MOTO 2 SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 27,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
YAMAH_A MOTOR ITALI k SPA, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 17 pressolo studio dell’avvocato RUFINI
ALESSANDRO che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

resistente

e sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del DOTT. ALBERTO
CELESTE che ha chiesto visto l’art. 380 ter cpc che chiede che la

.26d4-

Data pubblicazione: 22/06/2015

Corte di Cassazione indichi il Tribunale di Monza competente per
territorio a giudicare sulla causa in oggetto, con le conseguenze di
le

e;

avverso l’ordinanza n. 665/2013 del TRIBUNALE di TERNI,
depositata 1’11/07/2014;

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott, FELICE MANNA;
è solo presente l’Avvocato Guzzuglia Fabrizio (delega Ranelli)
difensore della ricorrente;
è solo presente l’Avvocato Rufini Alessandro difensore della resistente.

Rie. 2014 n. 20492 sez. M2 – ud. 09-04-2015
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che con citazione del 15.2.2013 la Brenz Moto 2 s.r.1.,
concessionaria monomandataria della Yamaha Motor Italia s.p.a., conveniva
in giudizio quest’ultima, innanzi al Tribunale di Temi, per sentirla condannare

di vendita, manifestato dalla concedente con lettera del 20.8.2012;
che nel costituirsi in giudizio la società convenuta eccepiva l’incompetenza
per territorio del giudice adito, competente essendo in via esclusiva il
Tribunale di Monza, in virtù di apposita proroga convenzionale;
che con ordinanza dell’11.7.2014 il Tribunale di Terni declinava la propria
competenza per territorio, in favore del Tribunale di Monza, ritenendo che le
condizioni generali di vendita in cui detta clausola era contenuta dovevano
ritenersi integrative del contratto di concessione di vendita;
che avverso detta ordinanza la Brenz Moto 2 s.r.l. ha proposto regolamento
di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.e;
che il Procuratore generale ha presentato le proprie conclusioni scritte, ai
sensi dell’art. 380-ter, 1° comma c.p.c., osservando quanto segue: “L ‘istanza
di regolamento di competenza appare infondata. La Società ricorrente non
nega l’esistenza della clausola derogatoria della competenza territoriale —
peraltro, del seguente inequivocabile tenore: “per ogni controversia possa
sorgere in relazione alle obbligazioni, all ‘esecuzione e all’interpretazione del
presente contratto, così come in relazione alle singole forniture, sarà
competente in via esclusiva il Tribunale di Monza” — né disconosce il fatto di
averla approvata specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341,
comma 2, c. c. La tesi sostenuta in questa sede è nel senso che, siccome tale
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al risarcimento dei danni per l’illegittimo recesso dal contratto di concessione

clausola si trova inserita nell’art. 10 dell’allegato VI delle “condizioni
generali di vendita”, allegato al contratto di concessione di vendita stipulato
tra le parti in data 1.1.2006 e 23.12.2009, la stessa varrebbe semmai per le
sole disposizioni contenute in tali condizioni ma non per quelle stabilite nel

secondo, come si evince dal continuo richiamo operato dalle previsioni di
quest’ultimo in funzione specificativa. Al riguardo, appare ultroneo il
richiamo all’art. 9.12. del medesimo contratto — secondo cui “la validità,
l’interpretazione e l’attuazione del presente contratto verranno disciplinate
conformemente alle disposizioni della presente legge e le parti contraenti
acconsentono a riconoscere come competenti gli organi giurisdizionali
italiani” — in quanto, anche ammesso un rinvio alle nonne del nostro codice
di rito che disciplinano l’individuazione del giudice territorialmente
competente, nulla esclude che le parti possano derogare ai fori ordinari dove
possibile e con le modalità prescritte dalla legge (come appunto è avvenuto
nel caso di specie). Ne consegue che, disattendendo il ricorso di cui sopra, va
confermata la competenza per territorio del Tribunale di Monza, come
ritenuto nell’ordinanza impugnata”;
che la parte ricorrente ha depositato memoria;
che la parte resistente è rimasta intimata;
ritenuto che le conclusioni del Procuratore generale siano senz’altro da
condividere;
che la tesi della parte istante è nel senso che la clausola di deroga alla
competenza per territorio di cui al punto 10 dell’allegato VI opererebbe per le

sole norme di carattere precettivo ivi contenute, e cioè relativamente a
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contratto, laddove è chiaro il carattere “integrativo” delle prime rispetto al

controversie concernenti: 1) la garanzia fideiussoria di cui all’art. 6; 2) la
richiesta di risarcimento del danno formulata dal concessionario nei confronti
di YMIT, quando quest’ultima a fronte della sussistenza di una delle
situazioni di forza maggiore elencate nell’art. 9.2 del contratto, “decida di
recedere dal contratto e pertanto annulli la consegna del prodotto già pagato”;
3) la deroga al contratto ed alle clausole ivi contenute a seguito di
comportamenti concludenti posti in essere dalle parti (così a pagg. 9 e 10
dell’istanza e in nota a pag. 3 della memoria);
che siffatta tesi non ha pregio;
che essa suppone, infatti, che un medesimo rapporto contrattuale possa
scindersi, sia pure soltanto ai fini della competenza territoriale, in tanti distinti
sub rapporti, a seconda degli effetti contrattuali di volta in volta invocati e
singolarmente considerati. Con l’inusitata conseguenza che di un medesimo
contratto potrebbero conoscere in contemporanea due o più uffici giudiziari, i
quali, investiti sulla base di regole di competenza antagoniste ma tra loro pari
ordinate, opererebbero anche al riparo delle norme di deroga alla competenza
per ragione di connessione;
che così opinando verrebbe meno la stessa funzione del rapporto giuridico.
Infatti, se quest’ultimo mira a tenere insieme gli effetti del contratto, di guisa
che l’uno non possa operare indipendentemente dall’altro, va da sé che anche
la relativa cognizione non può fisiologicamente spettare a giudici diversi,
ognuno chiamato a conoscere solo di particolari effetti del contratto;
che anche l’ipotesi alternativa prospettata dalla parte ricorrente, secondo
cui la proroga convenzionale della competenza dipenderebbe da una clausola
nulla per violazione dell’art. 1341, comma 2 c.c., non ha pregio;
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:

che, infatti, l’apposita sottoscrizione è richiesta in maniera selettiva e
specifica, per le sole clausole 4, 5, 6, 8 e 10 (v. pag. 9 dell’istanza), e non già
omnicomprensiva e indifferenziata, di talché non trova applicazione la
giurisprudenza di questa Corte richiamata dalla parte ricorrente (v. pag. 14

che, infine, come ancora condivisibilmente osservato dal Procuratore
generale, non vi è alcun contrasto fra la clausola 10 dell’allegato VI e quella
di cui al punto 9.12 del contratto, secondo cui “la validità, l’interpretazione e
l’attuazione del presente Contratto verranno disciplinate conformemente alle
disposizioni della vigente legge e le parti contraenti acconsentono a
riconoscere come competenti gli organi giurisdizionali italiani”. Quest’ultima
clausola, infatti, si riferisce visibilmente al diritto sostanziale applicabile al
contratto e alla giurisdizione italiana per l’ipotesi di contenzioso, sicché fra
detta clausola e quella di deroga alla competenza territoriale non vi è uno iato
ma semmai un continuum;
che, pertanto, l’istanza va respinta;
che le spese del presente procedimento vanno rimesse al merito;
che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, per il raddoppio del
contributo unificato;
P. Q. M.
La Corte rigetta l’istanza, conferma la competenza del Tribunale di Monza
e rimette le spese al merito.
Ai sensi dell’art. 13, comma l -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1,
comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
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dell’istanza e pag. 3 della memoria);

versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9.4.2015.

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