Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12878 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Platone 21,

presso l’avv. Tiziana Stefanelli, dalla quale è rappresentata e

difesa, unitamente all’avv. Salvatore Chiaramonte, giusta procura

speciale in calce al ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

tiziana.stefanelli.avvocato.pec.it e al fax n. 06/39761788;

– ricorrente –

nei confronti di:

B.G.G.M. elettivamente domiciliato in Roma,

Via Fabio Massimo 33 (fax 06/3200291), presso lo studio degli avv.ti

Franca Faiola (francafaiola.ordineavvocatiroma.org) e Leonino Ilario

(leoninoilario.ordineavvocatiroma.org), dai quali è rappresentato e

difeso, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

B.G.G.M.;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

B.C., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 525/2014 della Corte di appello di Roma,

emessa il 13 dicembre 2013 e depositata il 27 gennaio 2014, n. R.G.

6568/11.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che

1. La controversia ha per oggetto la misura dell’assegno divorzile dovuto da B.G.G.M. a B.C.. Assegno che la Corte di appello di Roma ha rideterminato in 2.500 Euro mensili per i periodi di svolgimento dell’attività lavorativa all’estero, da parte dell’ambasciatore B.G. e di 1.500 Euro per i periodi di svolgimento dell’attività lavorativa in Italia, accogliendo parzialmente l’appello del B.G. avverso la sentenza n. 18104/2011 del Tribunale di Roma che aveva determinato l’assegno nel diverso ammontare di 3.000 Euro con decorrenza dalla data di scioglimento del matrimonio.

2. Ricorre per cassazione B.C. deducendo:

a) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come successivamente modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10; b) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso, insufficiente esame e valutazione globale delle contrapposte piste probatorie con conseguente omesso esame e travisamento dei fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione in sede di contraddittorio tra le parti.

3. Si difende con controricorso B.G.G.M. e propone ricorso incidentale, cui la B. replica con controricorso. Deduce il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di motivazione ex art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014.

4. Le parti depositano memorie difensive.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

5. I ricorsi sono inammissibili in quanto consistono in una contestazione della valutazione prettamente di merito compiuta dalla Corte di appello. Valutazione che giudici di secondo grado hanno compiuto all’esito dell’esame dei redditi e dei patrimoni dei coniugi nonchè delle potenzialità di guadagno di cui potrebbe fruire la B., qualora riprendesse a pieno regime la sua attività di traduttrice. Le violazioni di legge, cui fanno riferimento le parti, sono del tutto generiche e consistono, come si è detto, nella mera contestazione del giudizio di adeguatezza dell’assegno compiuto dalla Corte di appello. Non ricorre alcun omesso esame di fatti decisivii in particolare per ciò che concerne il rifiuto, da parte della B., di alcune offerte di lavoro che la Corte di appello ha considerato occasionali, valutando, altresì, come plausibili, le ragioni addotte a giustificazione del rifiuto dalla odierna ricorrente4 e ritenendo la scarsa rilevanza della circostanza ai fini di ipotizzare una capacità di reddito potenziale e non sfruttata.

6. I ricorsi vanno pertanto dichiarati

inammissibili con compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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