Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12878 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 18/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3221/2019 proposto da:

AORN AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI N. 6,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELLA VENIERO;

– ricorrente –

contro

F.C., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RODRIGO AMOROSO;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

P.C., F.C., AORN AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO

NAZIONALE (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 3988/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.C., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato RODRIGO AMOROSO;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

NAPOLITANO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLA VENIERO;

– ricorrente incidentale –

contro

P.C., F.C., MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS),

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 5189/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2021 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

F.C. e P.C., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore F.M., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e A.O.R.N. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “(OMISSIS)” chiedendo il risarcimento del danno per la patologia HCV contratta dal minore a causa delle trasfusioni effettuate con sacche di sangue infetto, in sede di terapia per leucemia, e per il ritardo nella diagnosi della medesima patologia HCV. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda, condannando il Ministero e/o in alternativa l’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno in favore degli attori, in proprio e nella qualità, nella misura di Euro 1.876.792,50 in favore del figlio ed Euro 300.000,00 in favore dei genitori, oltre rivalutazione ed interessi. Avverso detta sentenza proposero appello principale l’Azienda Ospedaliera ed appello incidentale il Ministero. Con sentenza di data 16 novembre 2018 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibili gli appelli nei confronti di F.C. e P.C., quali legali rappresentanti di F.M., in parziale accoglimento dell’appello principale rigettò la domanda proposta da F.C. e P.C., in proprio, nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, e rigettò l’appello incidentale proposto dal Ministero nei confronti di F.C. e P.C., in proprio.

Osservò la corte territoriale che, avendo conseguito F.M. la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado, era sopraggiunta la carenza di capacità processuale dei genitori, sicchè l’impugnazione doveva essere proposta nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, come affermato da Cass. n. 23189 del 2018. Aggiunse, quanto alla domanda proposta dai genitori in proprio, che non risultava provata, e neanche meramente allegata, la condotta colposa della struttura sanitaria ai sensi della responsabilità extracontrattuale. Osservò ancora, con riferimento al danno lamentato dai genitori, in via indiretta e riflessa rispetto a quello patito dal figlio, che ricorreva la responsabilità del Ministero ai sensi dell’art. 2043 “per tutti i danni, diretti ed indiretti, derivati dal suo “deficit di vigilanza” nella attività di controllo sulla raccolta e distribuzione del sangue e degli emoderivati”.

Ha proposto ricorso per cassazione A.O.R.N. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “(OMISSIS)” sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi F.C. e P.C., da una parte, ed il Ministero della Salute dall’altra, il quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Successivamente ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Salute sulla base di tre motivi e resistono con distinti controricorsi F.C. e P.C., da una parte, e A.O.R.N. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “(OMISSIS)” dall’altra, la quale ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va preliminarmente disposta la riunione delle impugnazioni ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Muovendo dal ricorso proposto da A.O.R.N. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “(OMISSIS)”, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 300 e 330 c.p.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente in via principale che, non avendo il procuratore dei genitori nel corso del giudizio dichiarato il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, correttamente l’appello è stato notificato al procuratore della parte del giudizio di primo grado, in ossequio a Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014, stante la stabilizzazione della parte e la consequenziale ultrattività della procura alla lite.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, stante l’inscindibilità della domanda risarcitoria proposta dai genitori in proprio con quella per il danno subito dal figlio, il giudice di appello avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio e non dichiarare inammissibile l’appello.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 330,331 e 332 c.p.c., art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva la parte ricorrente, premesso che Cass. n. 23189 del 2018 riguarda una diversa fattispecie, che la parte continua a vedere tutelate le proprie ragioni in favore dei successori ad opera del rappresentante eletto al quale è conferito il potere di disvelare l’avvenuta menomazione della capacità e che il comportamento del difensore dei resistenti non si è uniformato a tale regola di condotta, in violazione del principio del giusto processo.

Passando al ricorso incidentale proposto dal Ministero della Salute, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 75,83,84,299,300,328 e 330 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che, non essendo stato dichiarato l’evento della perdita della capacità dei genitori di stare in giudizio nell’interesse del figlio, l’appello è stato proposto nei confronti della parte originaria in base al principio di ultrattività del mandato, in ossequio a Cass. sez. U. n. 15295 del 2014 e alla successiva giurisprudenza di legittimità.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente in via gradata che, stante la situazione di litisconsorzio processuale, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità del giudizio di secondo grado.

Con il terzo motivo si denuncia violazione art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che nell’atto di appello era stato affermato che all’epoca dei fatti ((OMISSIS)) il dovere di vigilanza complessiva del settore era stato assolto da parte del Ministero, essendo già da tempo vigenti i protocolli previsti per il controllo del sangue delle trasfusioni, e che ciò che spettava allo Stato era solo la vigilanza complessiva (anche preventiva) del settore, non la vigilanza specifica sul concreto e quotidiano svolgersi di tutte le attività mediche nel Paese. Aggiunge che la motivazione della decisione, limitata al rilievo del “deficit di vigilanza” è tautologica e pertanto apparente.

I motivi del ricorso proposto in via autonoma dal Ministero della Salute coincidono con i motivi del ricorso incidentale appena illustrato. Coincidono con i motivi del ricorso principale proposto dall’Azienda Ospedaliera quelli proposti dalla medesima parte con il ricorso incidentale.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposto dall’Azienda Ospedaliera per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3. Il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa risulta rispettato avendo la parte ricorrente indicato, sia pure succintamente, petitum e causa petendi della domanda, nonchè i successivi fatti rilevanti che hanno caratterizzato il giudizio di primo grado e quello di appello.

Il primo motivo, proposto in entrambi i ricorsi principali ed in entrambi i ricorsi incidentali, è fondato. La decisione impugnata richiama Cass. 27 settembre 2018, n. 23189. In realtà la successiva giurisprudenza di questa Corte si è sviluppata in modo coerente ai principi, rilevanti ai fini del presente giudizio, di stabilizzazione della parte ed ultrattività del mandato, con riguardo alla notificazione dell’impugnazione, in mancanza di dichiarazione dell’evento verificatosi nel corso del giudizio da parte del difensore, enunciati da Cass. Sez. U. 4 luglio 2014, n. 15295.

Come affermato da Cass. 30 ottobre 2018, n. 27445, “la rappresentanza processuale del minore da parte del genitore si protrae dopo il raggiungimento della maggiore età, in mancanza di dichiarazione o notificazione dell’evento ex art. 300 c.p.c.,… in quanto la possibile perdita della legittimazione processuale del genitore conseguente all’evento in parola (cfr., più di recente, Cass., 10/07/2015, n. 14518, punto 2.1., primo capoverso, pag. 6), deve (appunto) coordinarsi con il principio di ultrattività della procura in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato ai sensi dell’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 04/07/2014, n. 15295, pag. 33, in un caso in cui si discuteva della notifica dell’impugnazione al difensore della parte deceduta, e dunque del destinatario dell’impugnazione, ma offrendo la descritta soluzione nomofilattica logicamente fruibile, in coerenza, anche nella fattispecie qui in scrutinio, con conseguente superamento dei principi riferibili a Cass., Sez. U., 28/07/2005, n. 15783)”.

Negli stessi termini ha affermato Cass. 21 novembre 2018, n. 30009 che nel caso in cui, in pendenza del termine per proporre appello, il minore costituitosi in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante raggiunga la maggiore età, l’omessa dichiarazione o notificazione di tale evento da parte del procuratore comporta, in virtù della regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica di quest’ultima rispetto alle altre parti ed al giudice, tanto nella fase attiva, quanto nella fase di riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione, la quale va notificata presso il procuratore della parte costituita in primo grado e successivamente divenuta maggiorenne.

Nell’orbita di quanto affermato da Cass. Sez. U. n. 15295 del 2014, come emerso dalla giurisprudenza successiva appena menzionata, rientra quindi anche l’ipotesi, contemplata dall’art. 299 c.p.c., di cessazione della rappresentanza legale in conseguenza del raggiungimento della maggiore età da parte del rappresentato, per la quale valgono così le regole di stabilizzazione della parte ed ultrattività del mandato richiamate dalle Sezioni Unite.

L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi del ricorso, principale ed incidentale, proposto dall’Azienda Ospedaliera, e del secondo motivo dei ricorsi proposti dal Ministero.

Il terzo motivo dei ricorsi proposti dal Ministero è infondato. Il ricorrente denuncia l’apparenza di motivazione perchè, a fronte di un motivo di appello nel quale si sosteneva che ciò che spettava allo Stato era solo la vigilanza complessiva del settore (da ritenersi assolta all’epoca dei fatti per l’esistenza di direttive e protocolli), non anche la vigilanza specifica sul concreto e quotidiano svolgersi di tutte le attività mediche nel Paese, il giudice di appello si sarebbe limitato, in modo tautologico, ad affermare che vi è stato “deficit di vigilanza”.

Il rilievo di “”deficit di vigilanza” nella attività di controllo sulla raccolta e distribuzione del sangue e degli emoderivati” va posto in relazione con la precedente parte di motivazione nella quale si è esclusa la responsabilità della struttura sanitaria per la mancanza di una specifica allegazione (e prova) di una “qualsivoglia condotta colposa”. Dal raffronto con la posizione della struttura sanitaria rispetto al fatto si comprende che la corte territoriale (peraltro in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, su cui si veda da ultimo Cass. 29 marzo 2018, n. 7884) abbia inteso ascrivere al Ministero il dovere di controllo sulle sacche di sangue, concludendo nel senso che tale dovere era rimasto nella specie inadempiuto.

I ricorsi vanno conclusivamente accolti, nei limiti sopra indicati, con rinvio al giudice di merito anche per le spese del giudizio di legittimità. Si deve invece provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale fra il Ministero e F.C. nonchè P.C. in proprio, non essendovi rinvio al giudice di merito con riferimento a tale rapporto, in ragione del rigetto del terzo motivo dei ricorsi del Ministero, che ineriva a tale rapporto. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono pertanto la soccombenza.

PQM

accoglie il primo motivo dei ricorsi proposti da A.O.R.N. Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “(OMISSIS)” e Ministero della Salute; rigetta il terzo motivo dei ricorsi proposti dal Ministero della Salute; dichiara per il resto assorbiti i motivi dei ricorsi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale per il quale risulta disposto il rinvio.

Condanna il Ministero della salute al pagamento, in favore di F.C. e P.C. in proprio, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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