Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12878 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P.G. c.f. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL MASCHERINO 72, presso lo studio

dell’avvocato CACCIOTTI GABRIELE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL AR SRL IN LIQ in persona del suo liquidatore Dott. T.

L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3850/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Ritenuto in fatto che con atto del 1988, la Edil Air conveniva di fronte al tribunale di Roma P.G. onde ottenere il saldo dei lavori effettuati nel di lui appartamento in (OMISSIS), ammontante a L. 37.000.000 e che il convenuto contestava la quantità e la buona esecuzione delle opere;

che, eseguita CTU, con la parentesi di un procedimento penale a carico della consulente nominata in un primo tempo, peraltro assolta, l’adito tribunale, con sentenza del 2000, riteneva che i lavori non stimati dal CTU dovessero valutarsi in L. 10.000.000 e determinava il residuo credito dell’attrice in L. 19.717.395: che avverso tale sentenza il convenuto ha proposto impugnazione, cui ha resistito la controparte;

che con sentenza in data 20.7/9.9.2004, la Corte di appello di Roma, ha condannato il P. a pagare alla Edil Ar srl in liquidazione l’importo di Euro 8.421,67 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, e regolava le spese;

che osservava la corte capitolina che non risultava alcuna specificazione dei lavori di cui era stata contestata l’esecuzione e che erano stati conseguentemente esclusi dalla stima del CTU:

che, in base agli elementi in concreto ammessi, ed esclusa l’applicabilità nella specie della tesi secondo cui la riduzione del prezzo prevista dall’art. 1668 c.c. non si effettua calcolando il costo delle opere indicate come necessarie per l’eliminazione dei difetti, ma detraendo l’intero corrispettivo delle opere viziate di cui sarebbe in ogni caso necessario il rifacimento integrale non era provata, l’importo dovuto doveva essere determinato come già ricordato;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo articolato motivo, il P., mentre l’intimata non ha svolto attività difensiva; rilevato in diritto che con atto depositato il 7.3.2011, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, mentre la controparte, in persona del liquidatore, ha accettato la rinuncia, con compensazione delle spese; che pertanto il giudizio va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

che non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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