Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12877 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22150/2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEL SALENTO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente principale –

contro

S.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO n. 45, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MATTEO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO GALLUCCI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente con mandato –

avverso le sentenze non definitiva n. 613/2014, depositata il

12/3/2014, e definitiva n. 1109/2015, depositata il 04/05/2015,

della CORTE D’APPELLO di LECCE R.G. n. 3042/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Lecce con sentenza non definitiva del 12 marzo 2014 ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo in parte le domande proposte da S.P.M., collaboratore esperto linguistico, nei confronti dell’Università del Salento e, previo accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato intercorsi fra le parti dal febbraio 2002 al dicembre 2008, data di stabilizzazione del rapporto, aveva dichiarato la sussistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato decorrente dalla data di prima assunzione ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento dell’indennità risarcitoria quantificata in 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, respingendo le ulteriori domande;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto inadeguata la misura del risarcimento liquidato dal Tribunale e, apprezzati i parametri indicati dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, sulla cui applicabilità si era formato giudicato interno, ha liquidato l’indennità nella misura massima prevista dalla disposizione di legge;

3. il giudice d’appello ha altresì ritenuto fondato il motivo con il quale l’appellante aveva riproposto la domanda volta ad ottenere la parametrazione della retribuzione a quella del ricercatore confermato a tempo definito e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto applicabile il D.L. n. 2 del 2004, anche ai collaboratori linguistici assunti da Università diverse rispetto a quelle indicate nella disposizione di legge ed a prescindere dalla qualità di ex lettori;

4. ha escluso che la domanda proposta dallo S. potesse essere paralizzata dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, in ragione dell’efficacia erga omnes delle sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare della sentenza del 26 giugno 2001, con la quale la legge di interpretazione autentica si pone in contrasto;

5. ha, pertanto, condannato l’Università al pagamento delle differenze economiche maturate dal 27 febbraio 2002 al 28 dicembre 2008, quantificate con la sentenza definitiva del 4 maggio 2015, pronunciata all’esito della disposta consulenza tecnica d’ufficio;

6. con quest’ultima pronuncia la Corte ha recepito i conteggi, ha ribadito la spettanza dei soli interessi legali, in ragione del divieto di cumulo tra questi ultimi e la rivalutazione monetaria, ha ritenuto che le differenze retributive dovessero essere calcolate anche per i periodi intermedi non lavorati, ha quantificato l’integrazione contributiva dovuta all’Inps rispettivamente dall’Università e dall’appellante;

7. per la cassazione delle sentenze ha proposto ricorso l’Università del Salento sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese S.P.M. che ha notificato ricorso incidentale affidato a tre censure ed illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

8. l’Inps ha solo depositato procure apposte in calce alle copie notificate del ricorso principale e di quello incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso principale denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” e addebita alla sentenza parziale di avere, da un lato, dato atto dell’interruzione del rapporto protrattasi per oltre dodici mesi e valorizzato la stessa per riconoscere l’indennità risarcitoria nella misura massima, dall’altro condannato l’Università al pagamento delle retribuzioni maturate anche nel periodo intermedio non lavorato;

2. la seconda censura del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 240 del 2010, art. 26, con il quale il legislatore, nel dettare l’interpretazione autentica del D.L. n. 2 del 2004, art. 1, convertito dalla L. n. 63 del 2004, ne ha limitato l’applicazione ai collaboratori esperti linguistici che in precedenza erano stati assunti con contratti di lettorato, perchè solo per questi ultimi si poneva la questione della conservazione dei diritti quesiti;

3. il primo motivo del ricorso incidentale denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione della L. 22 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36, in relazione alle somme accertate per differenze retributive” e sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie del divieto di cumulo fra interessi legali e rivalutazione monetaria, in quanto il rapporto che intercorre fra il collaboratore esperto linguistico e l’Università non è di pubblico impiego ma ha natura privatistica, con la conseguenza che non trova giustificazione un regime diversificato rispetto ai dipendenti di datori di lavoro privati;

4. con la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente incidentale si duole della violazione della L. n. 724 del 1994, art. 22, in relazione al mancato riconoscimento del cumulo, quanto meno limitatamente all’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, di natura risarcitoria;

4.1. richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che il divieto si applica ai soli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale e non può essere esteso alle somme riconosciute a titolo risarcitorio;

5. infine con il terzo motivo il ricorrente incidentale si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 e censura il capo della sentenza impugnata che ha posto parzialmente a carico dell’appellante l’integrazione contributiva, non considerando che in caso di inadempimento del datore di lavoro all’obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, l’obbligazione grava unicamente sul datore;

6. il primo motivo del ricorso principale è inammissibile, perchè la censura esorbita dai limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis;

6.1. le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 34476/2019, hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla portata dell’intervento normativo e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione;

6.2. quest’ultimo vizio, non riconducibile dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 c.p.c., n. 4, ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

6.3. è evidente che nella fattispecie, anche a voler ritenere non vincolante la formulazione della rubrica, la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile in alcuno dei due vizi in rilievo, perchè la stessa ricorrente principale riconosce che il fatto storico, ossia l’interruzione del rapporto, è stato preso in esame dalla Corte territoriale e l’asserita contraddittorietà è predicata in relazione a statuizioni che non sono tra loro inconciliabili;

6.4. d’altro canto l’Università, che nella sostanza si duole dell’avvenuta liquidazione di differenze retributive anche per i periodi non lavorati ricompresi fra un rapporto a termine e l’altro, non denuncia, rispetto alla statuizione in tesi erronea, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nè individua le norme di legge rilevanti in relazione alla questione controversa, il che impedisce a questa Corte di valutare la correttezza in diritto della pronuncia gravata, perchè nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, le censure alla sentenza di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi ed anche il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto “mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità..” (Cass. n. 24298/2016);

6.5. ciò perchè la cognizione della Corte è sempre veicolata dai motivi di ricorso, i quali limitano anche il potere di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, potere esercitabile solo a fronte della proposizione di una censura validamente formulata, salvo che la Corte stessa non ritenga di avvalersi del particolare strumento previsto dall’art. 363 c.p.c., che significativamente, a riprova dei limiti entro i quali si svolge il giudizio di legittimità, consente di affermare il principio di diritto, ma senza incidere sull’esito della controversia, la quale resta definita dalla pronuncia di inammissibilità;

7. è invece fondato il secondo motivo del ricorso principale, con il quale l’Università addebita alla Corte territoriale, nella rubrica, la violazione della L. n. 240 del 2010, art. 26 e nel corpo del motivo si duole dell’errata applicazione alla fattispecie della norma oggetto di interpretazione, ossia della L. n. 63 del 2004, art. 1, comma 1, in realtà riferibile ai soli lettori di lingua straniera assunti del D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28, poi divenuti collaboratori esperti linguistici sulla base della decretazione d’urgenza succedutasi negli anni 1993/1995, a partire dal D.L. n. 530 del 1993 e sino a giungere al D.L. n. 120 del 1995, convertito con modificazioni nella L. n. 236 del 1995, tuttora vigente;

7.1. è incontestato, e della circostanza dà atto la sentenza impugnata, che i rapporti a termine intercorsi fra le parti hanno interessato l’arco temporale compreso fra l’anno accademico 2001/2002 e quello 2006/2007 ed i contratti sono stati tutti stipulati ai sensi della L. n. 236 del 1995, che, quanto al trattamento economico e normativo, rinvia alla contrattazione collettiva di comparto, intervenuta a disciplinare la materia a partire dal CCNL 21.5.1996, art. 51;

7.2. pertanto il giudice d’appello, nel riconoscere allo S. il trattamento retributivo previsto dal D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, si è posto in contrasto con il principio di diritto già affermato da questa Corte, ed al quale il Collegio intende dare continuità, secondo cui ai collaboratori esperti linguistici assunti ai sensi del D.L. n. 120 del 1995 e dei decreti legge non convertiti susseguitisi a partire dal D.L. n. 530 del 1993 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 236 del 1995 di conversione del D.L. n. 120 del 1995) è riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e non già quello dettato dalla diversa disciplina di cui al D.L. n. 2 del 2004, conv. con modif. in L. n. 63 del 2004, applicabile solo ai collaboratori linguistici ex lettori di madrelingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980 (Cass. n. 6341/2019 e Cass. n. 28502/2019);

7.3. il principio di diritto, che trova riscontro anche nella motivazione dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 38/2012, è stato affermato valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma e del successivo intervento di interpretazione autentica, dall’altro la ratio della stessa, finalizzata a dettare un criterio oggettivo per la ricostruzione della carriera degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, che rispondesse alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza 26 giugno 2001, in causa c – 212/99, che aveva censurato lo Stato italiano per non “aver assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali”;

7.4. si tratta, quindi, di una finalità chiaramente non ravvisabile per i collaboratori esperti linguistici assunti ab origine sulla base della normativa dettata dal richiamato D.L. n. 120 del 1995, con il quale il legislatore, pur qualificando il contratto di diritto privato, in linea con il processo di contrattualizzazione dell’impiego pubblico già all’epoca in atto, ha abilitato la contrattazione collettiva a fissare il trattamento retributivo dei collaboratori, non equiparabili ai docenti universitari, perchè chiamati a soddisfare “esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche” (D.L. n. 120 del 1995, art. 4) e, quindi, a svolgere una funzione che, pur rientrando nella didattica intesa in senso lato, è caratterizzata dall’essere strumentale e di supporto, rispetto all’insegnamento connotato da specifiche competenze didattiche e scientifiche (Cass. n. 5909/2005 e Cass. n. 18709/2019);

7.5. la pretesa dell’originario ricorrente, che la Corte territoriale ha ritenuto di dover accogliere, di parametrare il trattamento retributivo per le prestazioni rese a partire dall’anno 2001 a quello previsto per il ricercatore confermato a tempo definito, non considera i limiti oggettivi di applicazione della norma invocata ed è chiaramente smentita dalla L. n. 230 del 2010, art. 4, con la quale il legislatore ha precisato che “in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 26 giugno 2001, nella causa C – 212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all’impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 28, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest’ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l’importo corrispondente alla differenza tra l’ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato D.L. n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236”;

7.6. la disposizione esclude il definitivo “aggancio” del trattamento retributivo dei collaboratori alla retribuzione prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica, e chiarisce il rapporto fra la previsione contenuta nel D.L. n. 2 del 2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal D.L. n. 120 del 1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l’eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato D.L. n. 2 del 2004 e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

7.7. si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello garantito nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità e da quello che le parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo;

7.8. la disciplina dettata presuppone, dunque, una transizione dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica, diversamente disciplinati pur nella sostanziale continuità delle figure professionali coinvolte, e non può venire in rilievo nei casi in cui il collaboratore non abbia mai stipulato un contratto ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28;

7.9. i precedenti di questa Corte citati nella sentenza impugnata e nella memoria depositata dal ricorrente incidentale ex art. 380 bis 1 c.p.c., non si attagliano alla fattispecie perchè relativi tutti a controversie nelle quali venivano in rilievo contratti di lettorato e si trattava di stabilire se la normativa dettata dal D.L. n. 2 del 2004, fosse applicabile anche agli ex lettori di Università diverse da quelle espressamente citate dal legislatore (sull’estensione cfr. fra le più recenti Cass. n. 18897/2019) ed a quelli che, avendo ottenuto giudizialmente la conversione del rapporto a termine in contratto di lettorato a tempo indeterminato, non avevano formalmente assunto la qualifica di collaboratore esperto linguistico, non avendo sottoscritto il relativo contratto (Cass. S. U. n. 24963 del 2017);

7.10. non si ravvisa, pertanto, ragione alcuna per disporre la sollecitata rimessione al Primo Presidente perchè l’orientamento al quale si intende dare continuità non contrasta, ed anzi è pienamente in linea, con i principi affermati nelle controversie nelle quali le pretese retributive venivano avanzate da ex lettori divenuti collaboratori linguistici;

7.11. parimenti deve essere respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia perchè nella fattispecie, per le ragioni già dette, non vengono in rilievo le pronunce della stessa Corte, che hanno riguardato i soli lettori di lingua madre straniera originariamente assunti ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 e perchè tutte le considerazioni svolte nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., in merito all’ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori chiamati a rendere la medesima prestazione, muovono da un presupposto erroneo e si fondano su un’interpretazione non corretta del D.L. n. 2 del 2004, smentita dalla legge di interpretazione autentica n. 240/2010;

7.12. il ricorrente incidentale, infatti, non considera che anche la retribuzione degli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, per il periodo successivo alla sottoscrizione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995, resta disciplinata innanzitutto dalla contrattazione collettiva ed il maggior importo eventualmente derivato dall’applicazione del diverso criterio dettato dal D.L. n. 2 del 2004, rimane cristallizzato alla data di sottoscrizione del contratto di CEL a titolo di trattamento individuale di miglior favore;

7.13. una volta interpretata in detti termini la normativa, non si ravvisa alcuna ingiustificata discriminazione in ragione della nazionalità o dell’età, perchè la stessa non introduce criteri differenziati di determinazione della “giusta retribuzione”, che resta quella fissata dalla contrattazione collettiva, ma mira unicamente, da un lato, ad ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia, come si è detto riferibili ai soli ex lettori, dall’altro ad evitare che il passaggio dal rapporto di lettorato a quello di collaborazione linguistica possa per questi ultimi risolversi in un peggioramento del livello retributivo già raggiunto, esigenza, questa, non ipotizzabile rispetto ai soggetti che siano stati assunti ab origine con contratti stipulati ai sensi del D.L. n. 120 del 1995;

8. l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale determina l’assorbimento della prima e della terza censura dell’impugnazione incidentale, perchè entrambi i motivi in questione presuppongono il riconoscimento di differenze retributive, erroneo per le considerazioni espresse nei punti che precedono;

9. è infondata la seconda critica formulata dal ricorrente incidentale, con la quale si sostiene che, quantomeno sulle somme liquidate ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, dovevano essere riconosciuti interessi e rivalutazione, sia perchè il contratto che intercorre fra il collaboratore esperto linguistico e l’Università è di diritto privato, sia in quanto l’indennità ha natura risarcitoria e non retributiva;

9.1. è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 459/2000, per la quale il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi non opera per i crediti retributivi dei dipendenti privati, non può trovare applicazione per i dipendenti privati di enti pubblici non economici per i quali ricorrono, ancorchè i rapporti di lavoro risultino privatizzati, le “ragioni di contenimento della spesa pubblica” che sono alla base della disciplina differenziata secondo la ratio decidendi prospettata dal giudice delle leggi (Cass. n. 4705/2011; Cass. n. 535/2013; Cass. n. 20765/2018; Cass. n. 18897/2019; Cass. n. 28498/2019);

9.2. il richiamato principio, al quale il Collegio intende dare continuità, non può essere derogato in relazione alle somme riconosciute della L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (cfr. Cass. n. 15272/2017) o liquidate ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18 (cfr. Cass. n. 21192/2018), perchè non è condivisibile il diverso orientamento espresso da Cass. n. 18608/2009, superato dalle pronunce più recenti sopra citate;

9.3. al riguardo va detto che la tesi sostenuta dal ricorrente si fonda, da un lato, su un’interpretazione estensiva dell’art. 429 c.p.c. e, dall’altro, su un’esegesi strettamente ancorata al tenore letterale della disposizione quanto alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 e non considera la ratio del divieto di cumulo, valorizzata invece dalla Corte Costituzionale, alla luce della quale si deve ritenere che il legislatore abbia utilizzato l’ampia dizione “emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale” per ricomprendere tutti i crediti ai quali, in difetto della previsione derogatoria, sarebbe stata applicabile la norma speciale prevista dal richiamato art. 429 c.p.c.;

10. in via conclusiva deve essere accolto il solo secondo motivo del ricorso principale e le sentenze impugnate devono essere cassate con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attendendosi ai principi di diritto enunciati nei punti che precedono e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

11. sussistono, quanto al ricorso incidentale, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il primo. Rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale ed assorbe le ulteriori censure. Cassa le sentenze impugnate in relazione al ricorso ed al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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