Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12877 del 22/06/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 12877 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 28731-2013 proposto ‘da:
BORELLA LUCIANO (BRLLCN42D10G2240) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FIRENZE 25, presso lo studio
dell’avvocato EIISABETTA MACRINA, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO

DEI- L’ECONOMIA E DELLE FINANZE

80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12; presso

2219..

.A

Data pubblicazione: 22/06/2015

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento RG. 590/2012 ‘della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Elisabetta Macrina che si riporta agli
atti, chiede raccoglimento del ricorso e in subordine l’invio della causa
alla C.A. in differente sezione.

Ric. 2013 n. 28731 sez. M2 – ud. 19-03-2015
-2-

ti-

D’APPELLO di TRENTO del 19.2.2013, depositato il 27/05/2013;

IN FATTO
Con ricorso depositato il 2.8.2012 Luciano Borella adiva la Corte d’appello
di Trento per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle
Finanze al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24

promosso dallo stesso Borella il 7.1.1998 innanzi al TAR Veneto e definito in
grado d’appello con sentenza del Consiglio di Stato del 19.1.2012.
Resisteva il Ministero.
Con decreto in data 27.5.2013 la Corte d’appello, applicato l’art. 54,
comma 2 D.L. n. 112/08, come modificato dall’art. 23, comma 23,
dell’allegato 4 al D.Lgs. n. 104/10, essendo il giudizio amministrativo
pendente alla data del 16.9.2010, dichiarava improponibile il ricorso, non
risultando depositata in quel giudizio alcuna istanza di prelievo.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Luciano Borella, in base a sei
motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia quale error in procedendo il non aver la
Corte territoriale provocato preventivamente il contraddittorio sull’asserita
mancata presentazione di istanze di prelievo, pervenendo così ad una
decisione c.d. di terza via.
2. – Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e
controverso e l’omessa applicazione del principio di non contestazione,
3

marzo 2001, n. 89, per la durata irragionevole di un processo amministrativo

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poiché la Corte distrettuale ha rilevato un fatto impeditivo del diritto azionato,
quale l’asserita mancanza dell’istanza di prelievo, non derivante da una
contestazione operata dall’Avvocatura dello Stato.
3. – Col terzo mezzo parte ricorrente si duole del mancato esame della

documentazione prodotta, dalla quale risulta la presentazione nel giudizio
innanzi al TAR di due istanze di prelievo, una il 18.10.2006 e l’altra il
17.11.2008.
4. – Il quarto motivo deduce la mancata acquisizione d’ufficio degli atti del
processo presupposto, in base all’art. 3, quinto comma della legge n. 89/01
(testo ante D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12), nonostante nelle
proprie conclusioni il Borella avesse espressamente chiesto l’esercizio di tale
potere da parte della Corte d’appello.
5. – Il quinto motivo lamenta la mancata disapplicazione da parte della
Corte territoriale dell’art. 54 D.L. n. 112/08 e dell’art. 3, comma 23° allegato
4 del D.Lgs. n. 104/10, in quanto norme che violano l’art. 47 della Carta di
Nizza, che assicura, al pari dell’art. 6 CEDU, la ragionevole durata del
processo.
6. – il sesto motivo di ricorso solleva un’eccezione di legittimità
costituzionale dell’art. 54 D.L. n. 112/08 e dell’art. 3, comma 23° allegato 4
del D.Lgs. n. 104/10, per violazione dell’art. 117 Cost. In particolare, l’art. 3,
comma 23° cit., configurando la presentazione dell’istanza di prelievo quale
condizione di proponibilità della domanda anche per il periodo anteriore alla
sua entrata in vigore, viola il principio d’irretroattività della legge,
condizionando il diritto all’equa riparazione ad una formalità che prima del

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2010 non era richiesta, sì da ledere l’affidamento del cittadino sulla certezza
delle situazioni giuridiche.
7. – Quest’ultimo motivo, da esaminare con priorità per la sua autonoma ed
esaustiva efficacia rescindente, è fondato, ancorché per ragioni opposte a

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di equa
riparazione per l’irragionevole durata di un processo amministrativo, la
mancata proposizione dell’istanza di prelievo rende improponibile la
domanda di equa riparazione nella parte concernente la durata del giudizio
presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore
dell’art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n.
133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come
“presupposto processuale” della domanda di equa riparazione, deve sussistere
al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del
processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso,
fermo restando che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non
determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole
durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008
(Cass. nn. 5914 e 5915 del 2012, nonché n. 5317/11).
Dunque, non il dubbio di legittimità costituzionale della citata norma, ma
la sua corretta non applicazione ratione temporis all’iter processuale
presupposto anteriore al D.L. n. 112/08 rende fondata la censura; e nel
contempo assorbe l’esame di tutti gli altri motivi di ricorso, qual più qual
meno basati sull’errata supposizione di un’efficacia retroattiva dell’art. 54
D.L. n. 112/08 e successive modifiche.
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quelle svolte nel ricorso.

Nello specifico e in particolare, premesso che il primo grado del processo
presupposto si è interamente svolto prima dell’emanazione del D.L. n. 112/08,
va rilevato che sono state presentate due istanze di prelievo nel giudizio
d’appello innanzi al Consiglio di Stato (instaurato nel 2001 e pendente alla

richiesto dall’art. 54 cit. deve ritenersi senz’altro soddisfatto. Resta, pertanto,
valutabile ai fini dell’equa riparazione ex lege n. 89/01 l’intera durata del
giudizio amministrativo presupposto, il primo grado perché anteriore
all’entrata in vigore della norma citata, l’appello perché presidiato dalla
proposizione dell’istanza di prelievo.
8. – Non ricorrono, ad evidenza, le condizioni per una pronuncia sostitutiva
ai sensi dell’art. 384, 2° comma, seconda ipotesi, c.p.c., che richiederebbe
l’esame in fatto della complessiva vicenda per stabilire l’an e il quantum
debeatur.
9. – Dunque, il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo
accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di
Bolzano, che nel decidere il merito si atterrà al principio di diritto su esposto,
provvedendo, altresì, sulle spese di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il
decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Trenta, sezione
distaccata di Bolzano, che provvederà anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19.3.2015.

data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08), sicché il presupposto processuale

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