Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12877 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30206/2017 proposto da:

B.G., rappresentata e difesa dall’avvocato

I.M., in giudizio anche per se stesso, domiciliazione p.e.c.

avv.mariointilisano.pec.studiointilisano.it;

– ricorrenti –

contro

ENAP, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE LONERO, ed

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73, SCALA B INTERNO

2;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL SAI s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4348/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria;

dito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

B.G. e il difensore avvocato I.M., quale distrattario delle spese liquidate nel titolo esecutivo azionato da entrambi, procedevano a pignoramento presso il terzo Winterthur Vita s.p.a., poi UnipolSai s.p.a., avverso l’esecutato debitore ENAP, e, all’esito della mancata comparizione del terzo per la dichiarazione, introducevano il giudizio di accertamento della relativa obbligazione;

il Tribunale dichiarava “improcedibile” la domanda perchè in altra esecuzione il credito dei procedenti risultava integralmente soddisfatto, sicchè riteneva venuto meno l’interesse ad agire nel giudizio di accertamento in parola;

la Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame per difetto di procura, con pronuncia cassata da questa Corte e, all’esito della susseguente riassunzione, rigettava l’impugnazione confermando la decisione del Tribunale e rilevando, quanto alle spese del correlato processo di esecuzione, che i procedenti non avevano il diritto al relativo rimborso atteso il complessivo esito processuale riassunto;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione B.G. e I.M. formulando due motivi;

resiste con controricorso solamente l’ENAP;

il processo è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione n. 17852 del 2019;

le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,93,95 c.p.c., in relazione all’art. 100 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato nell’omettere di accertare il debito del terzo, al momento della notifica del pignoramento, così da permettere la ripresa del relativo procedimento coattivo e, pertanto, al giudice dell’esecuzione di liquidare le spese ivi sostenute dai pignoranti che ne avevano diritto;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 91 c.p.c., L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 3, comma 6 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, poichè la Corte di appello avrebbe errato nel liquidare in eccesso, per scaglione, le spese del giudizio in riassunzione davanti a sè, in cui non vi era stata attività istruttoria;

Rilevato che:

il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

è stato chiarito che il giudice dell’esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell’esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicchè le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili (Cass., 05/10/2018, n. 24571, e succ. conf.);

questa ricostruzione spiega così che la liquidazione delle spese del processo esecutivo viene fatta nei limiti della capienza del ricavato;

per accertare se vi è capienza, pertanto, è necessario procedere, nel pignoramento presso terzi, all’accertamento dell’obbligo del terzo, ovvero dell’eventuale sussistenza di un credito assegnabile e, come tale, perimetro di quella capienza;

il fatto che il credito per cui si procede (“per ogni titolo sussistente” scrive la Corte territoriale a pag. 4), sia stato soddisfatto in altra procedura, se non giustifica la richiesta al giudice di quest’ultima di liquidazione delle spese di quella, distinta, originante in questa ipotesi il giudizio ex art. 548 c.p.c. (come afferma Cass., 17/04/1984, n. 3786, menzionata dal giudice di appello), non può escludere, però, la legittimità del recupero delle spese processuali sostenute nella procedura coattiva presso terzi in parola, portandola a termine in mancanza di rinuncia;

naturalmente il debitore esecutato potrà sempre chiedere al giudice dell’esecuzione una liquidazione (come visto) endoprocedimentale da effettuare, cioè, per poter definire tale debenza e, allora, privare il creditore procedente, e attore del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, dell’interesse a coltivare quest’ultimo: ma, in difetto, la domanda volta a perimetrare l’eventuale capienza e, quindi, a ottenere, nei limiti di questa, la rifusione delle discusse e sostenute spese, non trova ragioni normative escludenti;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano perchè, in altra composizione, pronunci anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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