Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12877 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12877 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 15301-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.,
2014
911

C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, MARITATO
LELIO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 09/06/2014

- ricorrenti contro

TASSONI GABRIELE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1167/2008 della CORTE

R.G.N. 772/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2014 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale
MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 25/06/2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.6.2008, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del
gravame dell’INPS ed in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava il
difetto di giurisdizione del G. O., quanto all’opposizione alla cartella esattoriale n. 108 2003
41870 67, avente ad oggetto l’intero credito, comprensivo di quello per le somme
aggiuntive, ritenendo che, per le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere, ivi
e rigettava nel resto l’impugnazione. Quanto ai contributi per il personale dello spettacolo
assunto a termine, osservava che gli stessi andavano versati sulle sole giornate
effettivamente lavorate, trattandosi di criterio non penalizzante per i lavoratori, i quali
avevano ulteriori benefici assicurativi non trascurabili, come la riduzione dei contributi
minimi richiesti per usufruire del diritto a pensione di invalidità vecchiaia e ai superstiti,
nonchè per la prosecuzione volontaria, l’abbassamento della soglia contributiva giornaliera
per soddisfare il requisito dell’annualità della retribuzione da far valere ai fini degli artt. 6 e
9 del D.P.R. 1420/71.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a due motivi.
Il Tassoni è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cin il primo motivo, l’istituto ricorrente deduce la nullità della sentenza, la violazione
dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte del merito
non abbia pronunciato sullo specifico motivo di gravame, già articolato come motivo
dell’originario ricorso, relativo alla dichiarazione di un numero di giornate inferiore a quelle
lavorate, atteso che la doglianza non si riferiva, così come inteso dal giudice del gravame,
alla divergenza tra la durata dei rapporti di lavoro e le giornate effettive di lavoro. Esso
ricorrente aveva, invece, a suo dire, dedotto l’omessa contribuzione per trentanove
rapporti di lavoro in nero e l’accertata contrazione per altre lavoratrici delle giornate
effettivamente lavorate rispetto a quelle registrate su cui erano stati versati i contributi.
Con specifico quesito domanda se il giudice possa ignorare i petita e decidere la
controversia argomentando su diverse questioni non oggetto di causa, in quanto non
sollevate dalle parti.

compreso il contributo per il S.S.N., fosse prevista l’attribuzione alla giurisdizione tributaria

Nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112, ai sensi dell’ art. 360, n. 4, c.p.c.. viene
dedotta anche nel secondo motivo, ritenendosi che, ove non ravvisabile il vizio di omessa
pronuncia, sia configurabile l’ipotesi dell’extrapetizione, avendo la Corte territoriale
affrontato il tema del pagamento dei contributi per i lavoratori dello spettacolo, non oggetto
di causa.

Deve, invero, rilevarsi l’avvenuta violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in considerazione della
genericità dei quesiti – necessari per essere la controversia ratione temporis ricompresa
nell’ambito di applicabilità del d. Igs. 2 febbraio 2006, n. 40 – formulati dal ricorrente con
enunciazione tautologica, priva di ogni indicazione dei principi di diritto violati e nel solco di
una regola normativa ripetuta in modo astratto (in tali termini il primo motivo: “Si chiede di
conoscere se il giudice di appello debba pronunciarsi sulle domande oggetto del gravame
interposto da una o da entrambe le parti in causa o possa al contrario ignorare i petita e
decidere la controversia argomentando su diverse questioni non oggetto di causa in
quanto non sollevate dalle parti”). Sicché, nei detti termini, il primo quesito, analogamente,
del resto, al secondo, non riesce a integrare il punto di congiunzione tra l’enunciazione del
principio giuridico generale richiamato e la soluzione del caso specifico (v. infatti, ex
multis, da, ultimo, Cass. 8 maggio 2013 n.10758, e Cass., sez. un., n. 14385/07; n.
6420/08; nonché Cass. n. 22640/07, n. 3519/08, n. 11535/08; n. 4044/09).
Il motivo di ricorso per cassazione, soggetto al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve in ogni
caso concludersi con la formulazione di un quesito di diritto idoneo, cioè tale da integrare il
punto di congiunzione tra l’enunciazione del principio giuridico generale richiamato e la
soluzione del caso specifico, anche quando un “error in procedendo” sia dedotto in
rapporto alla affermata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non essendovi spazio, in
base al testo dell’art. 366-bis cod. proc. civ., per ipotizzare una distinzione tra i motivi
d’impugnazione associati a vizi di attività a seconda che comportino, o no, la soluzione di
questioni interpretative di norme processuali (cfr. Cass. 8 maggio 2013 n.10758) ..
In particolare le S. U., con sentenza 21 giugno 2007 n. 14385, sopra richiamata, hanno
affermato che la mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso – che si
verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva
di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicché il
ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna
2

Il ricorso è inammissibile.

conseguenza concreta utile ai fini della causa – è assimilabile all’ipotesi di mancanza del
quesito, a norma dell’ad. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del
motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al “decisum”, nel senso
che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze
al “decisum” della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi
richiesti dall’ad. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso,

Il Collegio – seppure prendendo atto di quanto ancora di recente affermato da Cass. n.
17059/12 (per vero preceduta da Cass. n. 19558/09 e n. 16941/08), secondo cui il motivo
del ricorso deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto nel solo caso in cui la
denuncia dell”error in procedendo” comporti necessariamente la soluzione di una
questione di diritto – intende aderire, e dare continuità, all’indirizzo giurisprudenziale sopra
riportato, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo il Tassoni rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in ROMA, il 12.3.2014

rilevabile anche d’ufficio.

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