Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12876 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5687/2015 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA

DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

P.U., domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO

BAZZONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 278/2014 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 19/11/2014 R.G.N. 96/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, ha accolto la domanda principale proposta da P.U. nei confronti dell’Università degli Studi di Sassari e, ritenuta l’illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro in successione stipulati del D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4, convertito dalla L. n. 236 del 1995, ha accertato la sussistenza tra le parti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha condannato l’amministrazione appellata al pagamento dell’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, quantificata in sei mensilità dell’ultima retribuzione percepita;

2. la Corte territoriale ha evidenziato che l’Università aveva fatto ricorso all’assunzione a termine del collaboratore esperto linguistico di lingua madre straniera per soddisfare esigenze didattiche di carattere permanente, che imponevano l’assunzione a tempo indeterminato della P., quanto meno una volta decorso il triennio dalla data di instaurazione del primo rapporto;

3. il giudice d’appello ha escluso che la conversione potesse essere impedita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, trattandosi di norma applicabile al solo rapporto di impiego pubblico e non invocabile nella fattispecie, in quanto il legislatore con il D.L. n. 120 del 1995, richiamato art. 4, aveva qualificato il rapporto di diritto privato ed aveva dettato una disciplina speciale che si differenziava in più punti da quella, già vigente all’epoca, applicabile all’impiego pubblico contrattualizzato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Sassari sulla base di due motivi, ai quali P.U. ha resistito con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, dell’art. 2, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5,, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, D.L. n. 120 del 1995, art. 4, convertito dalla L. n. 236 del 1995, ed assume, in sintesi, che il rapporto di lavoro che si instaura fra l’Università ed il collaboratore esperto linguistico, seppure qualificato di diritto privato e connotato da specialità, intercorre con una pubblica amministrazione e, pertanto, non si sottrae al divieto di conversione, che discende dalla natura del datore di lavoro e dai vincoli posti dall’art. 97 Cost., dei quali il legislatore ordinario ha tenuto conto nel dettare la disciplina di cui al richiamato art. 4, che valorizza le esigenze di bilancio ed impone come requisito di assunzione la selezione pubblica;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 5 e 4, addebita alla Corte territoriale l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c.;

2.1. l’Università sostiene che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare che ciascun contratto era stato stipulato all’esito di una distinta procedura selettiva e pertanto il periodo di legge non poteva ritenersi superato, giacchè ogni assunzione era autonoma rispetto alla precedente e non costituiva una mera prosecuzione della stessa;

2.2. aggiunge che attraverso la produzione documentale era stata dimostrata la temporaneità dell’esigenza didattica, perchè le decisioni del Senato accademico inerenti i corsi di studio da attivare erano condizionate dal numero, variabile, degli studenti iscritti;

3. ragioni di priorità logica e giuridica impongono di anteporre l’esame della seconda censura, concernente la ritenuta nullità delle clausole appositive dei termini, allo scrutinio del primo motivo, riguardante le conseguenze della dichiarata nullità;

3.1. il motivo è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 e perchè esorbita dai ristretti limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile alla fattispecie ratione temporis in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 19.11.2014;

3.2. la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (Cass. S.U. n. 8053/2014; Cass. S.U. n. 9558/2018; Cass. S.U. n. 33679/2018; Cass. S.U. n. 34476/2019) nell’affermare che: il novellato testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma;

3.3. nel caso di specie l’Università, nel lamentare la mancata valorizzazione, ai fini della maturazione del triennio, dell’avvenuto espletamento della procedura selettiva, che, a suo dire, avrebbe determinato una soluzione di continuità fra i contratti, prospetta l’omesso esame non di un fatto bensì di un punto controverso, posto che la circostanza del superamento della selezione, nella sua dimensione storica, è stata tenuta in considerazione dal giudice d’appello, che della stessa ha dato atto alle pagine 4 e 9 della motivazione;

3.4. si deve, poi, aggiungere, che la Corte territoriale, pur affermando che il rapporto doveva essere a tempo indeterminato “quantomeno al termine del primo triennio di utilizzo”, ha fondato la dichiarazione di nullità delle clausole di durata anche sull’assenza di temporaneità delle esigenze didattiche, requisito richiesto dall’art. 51 del CCNL 21.5.1996 per il personale del comparto università (secondo cui i CEL possono essere assunti a tempo determinato “per una durata massima di tre anni per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale ovvero correlate a programmi di attività di durata temporanea”) ed in relazione a detta ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere il decisum, il motivo si risolve in un’inammissibile critica dell’accertamento di merito compiuto dal giudice d’appello, per di più fondata su documenti non trascritti nel ricorso, dei quali si ignora il contenuto;

4. è invece fondato il primo motivo in quanto la sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui “l’instaurazione di rapporti di lavoro da parte delle università con collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, anzichè a tempo indeterminato, pure in assenza di esigenze temporanee, a norma del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, convertito in L. 21 giugno 1995, n. 236, non comporta la conversione del primo nel secondo, ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2 e poi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5, poichè il D.L. n. 120 del 1995, art. 4, nel prevedere che i vincoli di compatibilità con le risorse disponibili nei bilanci e di selezione pubblica con modalità disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti, ossia criteri di efficiente impiego delle finanze pubbliche e di garanzia di imparziale valutazione meritocratica, rispondenti al principio di “buon andamento e imparzialità dell’amministrazione” (ai sensi dell’art. 97 Cost., comma 2), esclude tale conseguenza per la palese non omogeneità dei suddetti rapporti di lavoro con quelli di lavoro privato” (Cass. n. 21831/2014);

5. il Collegio intende dare continuità a detto orientamento, ribadito in successive pronunce (Cass. nn. 5220 e 14776 del 2016, Cass. n. 18709/2019), perchè nei rapporti che si svolgono alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni, non è sufficiente la qualificazione privatistica, seppure espressamente data dalla legge nazionale o regionale, per sostenere che, stante l’inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, non potrebbe operare il divieto di conversione e tornerebbe ad espandersi nella sua pienezza la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, anche quanto alle conseguenze dell’illegittima apposizione del termine;

5.1. la natura pubblica non economica dell’ente datore di lavoro impone di orientare l’esegesi della normativa speciale al rispetto dei principi fissati dall’art. 97 Cost., in relazione ai quali la Corte Costituzionale da tempo ha evidenziato che la loro applicabilità “dipende infatti dalla natura pubblica del soggetto cui il rapporto di impiego fa capo e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per allacciarlo” ed ha aggiunto che il reclutamento nelle amministrazioni pubbliche “non può rendersi indipendente dalla preventiva e condizionante valutazione dell’oggettiva necessità di personale per l’esercizio di pubbliche funzioni (sentenza n. 205 del 1996): una valutazione che, nel rispetto del principio di legalità (sentenza n. 728 del 1988), si esprime di norma, in relazione alle esigenze permanenti, connesse alle funzioni istituzionali dell’ente, attraverso le procedure previste per la definizione dell’organico e l’eventuale determinazione di nuovi posti da coprire con dipendenti di ruolo…. La carenza di una previa valutazione delle esigenze funzionali, infatti, finirebbe per incrementare inutilmente e quindi irragionevolmente il numero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e per subordinare l’interesse pubblico a quello del personale, con ciò venendosi a determinare quell’inversione di priorità che questa Corte, in diverse circostanze, ha già ritenuto lesiva dell’art. 97 Cost. (ad es., sentenze nn. 205 del 1996, 484 del 1991, 1 del 1989 e 123 del 1968, nonchè, a contrario, 477 del 1995 e 250 del 1993), anche indipendentemente dalla recente legislazione statale di principio sull’impiego pubblico, la quale dei sopra indicati principi costituzionali costituisce una puntualizzazione” (Corte Cost. n. 59 del 1997);

5.2. in altri termini le ragioni che stanno alle base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, impediscono, anche nell’ipotesi in cui il rapporto sia qualificato di diritto privato, l’instaurazione di stabili rapporti di impiego con enti pubblici non economici che non tengano conto dell’effettivo fabbisogno di personale, delle esigenze finanziarie dell’amministrazione, della necessaria pubblicità delle forme di reclutamento (in relazione alle quali va detto che la selezione bandita per l’instaurazione di un rapporto a termine non può essere assimilata a quella finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato), cioè degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall’art. 97 Cost., che ostano all’invocata conversione del rapporto a termine, affetto da nullità, in contratto a tempo indeterminato;

5.3. una diversa interpretazione della normativa speciale esporrebbe la stessa alla censura di incostituzionalità, non solo per contrasto con il più volte richiamato art. 97 Cost., ma anche perchè del tutto ingiustificata risulterebbe la diversità di trattamento rispetto al restante personale non docente dell’Università ed in genere ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1, comma 2;

6. il divieto di conversione non può essere ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione, perchè la Corte di Giustizia da tempo ha affermato che la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non osta ad una normativa nazionale che vieta la trasformazione del rapporto, purchè sia prevista altra misura adeguata ed effettiva, finalizzata ad evitare, e se del caso a sanzionare, il ricorso abusivo alla reiterazione del contratto a termine (Corte di Giustizia 12 dicembre 2013, C-50/13, Papalia; 7 settembre 2006, C-53/03, Marrosu e Sardino; 7 settembre 2006, C-180/04, Vassallo; 4 luglio 2006, C-212/04, Adeneler);

6.1. come già affermato da questa Corte in altri giudizi nei quali si è esclusa la conversione del rapporto pur nella pacifica inapplicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (cfr. Cass. nn. 5229 e 6413 del 2017), i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016 possono senz’altro estendersi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica del soggetto che figura quale datore di lavoro, e pertanto anche in tal caso le norme di diritto interno che disciplinano il risarcimento del danno vanno interpretate “in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicchè, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”;

6.2 la Corte di Lussemburgo, chiamata a pronunciare sulla conformità al diritto dell’Unione, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ha evidenziato che “la clausola 5 dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2, 5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno” anche facendo ricorso, quanto alla prova, a presunzioni (Corte di Giustizia 7.3.2018 in causa C – 494/16 Santoro);

6.3. anche la Corte Costituzionale, valorizzando il richiamato principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fra le tante Cass. nn. 9116, 8671, 5432, 4952 del 2019), con la recente sentenza n. 248/2018 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, perchè “se da una parte non può che confermarsi l’impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato – secondo la pacifica giurisprudenza Euronitaria e nazionale -, dall’altra sussiste una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione”;

7. gli scritti difensivi delle parti non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare gli orientamenti richiamati nei punti che precedono, sulla base dei quali, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata perchè erroneamente la Corte territoriale ha dichiarato sussistente fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal 20 novembre 2009;

8. poichè il giudice d’appello ha già provveduto alla liquidazione del danno della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto e, pertanto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda principale e con l’accoglimento di quella subordinata nei termini indicati in dispositivo;

9. la soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero processo;

9.1. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Condanna l’Università di Sassari al risarcimento del danno, già quantificato in sei mensilità dell’ultima retribuzione, oltre accessori.

Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

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