Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12875 del 22/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21243-2012 proposto da:

S.T., (OMISSIS) la quale agisce anche

surrogandosi nei diritti di credito originariamente di P.

F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato BERNARDINO

PASANISI giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA INTESA B.C.I. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 475/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata il 27/07/2012, R.G.N. 208/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27/7/2012 la Corte d’Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dalla sig. S.T. in relazione alla pronunzia Trib. Taranto n. 12/2009, di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Banca Intesa B.C.I. s.p.a. (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.) di risarcimento dei danni lamentati, quale locatrice di immobile sito in (OMISSIS) alla società Centro Contabile s.r.l.

Domanda fondata sull’assunto che la Banca aveva a quest’ultima, sfrattata per morosità e poi dichiarata fallita, “concesso fidi tali da occultare la rispettiva insolvenza”, con “violazione del dovere di astensione” e “inosservanza delle prescrizioni della professione”, giacchè, pur essendo “pacifico che il conto fosse a saldo negativo, di per sè indice di insolvenza”, con “l’erogazione del credito l’istituto aveva tenuto in vita un imprenditore insolvente, creando un’apparenza di solidità”.

Il concesso fido aveva infatti “determinato ritardo nel fallimento della società finanziata, con esposizione dei creditori alla maggior passività”, e “nel 1999 la banca aveva addirittura innalzato il fido” in questione, a tale stregua determinando una situazione in conseguenza della quale aveva subito “danni da inadempimento all’obbligazione di pagamento del canone”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la S. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 8 motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 2 e il 4 motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 2043 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 40, 41 c.p., artt. 1223 e 1227 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6 motivo denunzia violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 7 motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con l’8^ motivo denunzia violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, artt. 1, 4, 6 24, L. n. 794 del 1942, R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 57, 58, 60 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., al subingresso nella locazione della società “Centro Contabile s.r.l. dal 1.1.1994… quale cessionaria dell’azienda”, all’intimato sfratto per morosità, al “decreto ingiuntivo del 13.10.03”, alla declaratoria di fallimento con apertura del “fallimento n. (OMISSIS)”, all’ammissione delle “locatrici… allo stato passivo”, alla “situazione contabile dell’impresa fallita”, al “fido concesso sino al 1999″, all'”ampliamento del fido dal 1.7.1999… dietro rilascio di fideiussioni”, alla richiesta stragiudiziale di “risarcimento con racc. a.r.”, alla comparsa di costituzione nel giudizio di 1 grado di controparte, alla sentenza del giudice di prime cure, agli “specifici elementi emergenti dagli atti” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede –

riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808), la mancanza pure di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura dei solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso sottolineato che il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non risulta invero soddisfatto mediante la trascrizione come nella specie di parte degli atti o documenti del giudizio di merito nel caso, l'”atto di citazione ritualmente notificato a Banca Intesa spa”, l’atto di appello.

E’ al riguardo invece necessario che dei medesimi vengano riportati gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità.

La violata disposizione è infatti volta ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (v. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628), atteso che ai fini del rispetto del suindicato requisito ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità, con eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare (v.

Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698; Cass., 14/6/2011, n. 12955;

Cass., 22/10/2010, n. 21779; Cass., 23/6/2010, n. 15180; Cass., 18/9/2009, n. 20093; Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628).

Il ricorrente è pertanto al riguardo tenuto non già ad un’attività compilativa di richiami ad atti processuali del giudizio di merito alla relativa allegazione o trascrizione bensì a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quale richiede l’intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema, il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180), trovando a tale stregua ragione il tenore dell’art. 366 c.p.c. là dove impone di redigere il ricorso per cassazione esponendo sommariamente i fatti di causa, sintetizzando cioè i medesimi con selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice, nonchè indicazione delle ragioni di critica nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c., in un’ottica di economia processuale che evidenzi i profili rilevanti ai fini della formulazione dei motivi di ricorso (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come sì è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA