Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12875 del 22/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.22/05/2017),  n. 12875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10275-2016 proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO

CASTRIGNANO’;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BRINDISI;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il

10/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.L., in stato di trattenimento nel Cie di (OMISSIS), ha impugnato il decreto del Tribunale di Brindisi, in data 6 febbraio 2016, di proroga del trattenimento, su richiesta della Questura di Brindisi, per le difficoltà nel completamento della procedura di identificazione della persona. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione; la Questura non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione di legge per la mancanza in fatto o la mancata valutazione dei presupposti della proroga del trattenimento, di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, commi 2 e 3.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente ha denunciato l’illegittimità della proroga del trattenimento disposta dal tribunale, in ragione della dedotta insussistenza dei presupposti del trattenimento, indicati nel citato del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6. Egli, tuttavia, non può dolersi del trattenimento, già in corso e convalidato (quindi da ritenere valido), al fine di contestare la proroga del trattenimento per ulteriori sessanta giorni, che è stata validamente disposta dal tribunale, su richiesta del questore, per consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, come previsto dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5.

Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, per avere disposto la proroga prima della scadenza del termine del trattenimento.

Il motivo è infondato: la proroga è legittima solo se adottata prima della scadenza del termine (da prorogare) e non dopo.

Con il terzo motivo è denunciata violazione di legge e omessa motivazione in ordine ai presupposti della proroga del trattenimento.

Il motivo è infondato. La proroga del trattenimento è stata disposta per la necessità di consentire l’espletamento della procedura di esame della domanda di protezione, a norma del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5 e di ciò il decreto impugnato ha dato atto laddove ha evidenziato le difficoltà di identificazione della persona.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

(Ndr: testo originale non comprensibile) contributo a carico del ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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