Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12875 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 30203 del ruolo generale dell’anno

2017 proposto da:

B.G., (C.F.: (OMISSIS)), I.M. (C.F.:

(OMISSIS)), entrambi rappresentati e difesi dal secondo, avvocato;

– ricorrenti –

nei confronti di:

E.N.A.P. – Ente Nazionale Addestramento Professionale, (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Presidente, legale rappresentante pro

tempore, M.N. rappresentato e difeso dall’avvocato

Pasquale Lonero, (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

nonchè

UNIPOL SAI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.

4350/2016, pubblicata in data 23 novembre 2016;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

14 gennaio 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, assorbito il secondo;

l’avvocato I.M., per i ricorrenti;

l’avvocato Pasquale Lonero, per la società controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. e I.M. hanno promosso l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro nei confronti di ENAP – Ente Nazionale di Addestramento Professionale, pignorando i crediti vantati dall’ente debitore nei confronti di Winterthur Vita S.p.A. (oggi Unipol Sai S.p.A.). Non avendo quest’ultima reso la dichiarazione di quantità, hanno promosso il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi degli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione vigente nel 2004).

Il Tribunale di Milano ha dichiarato improcedibile il giudizio, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire, avendo rilevato che nelle more i creditori avevano conseguito, in altra analoga procedura esecutiva, l’assegnazione degli importi loro spettanti.

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello del B. e dell’ I., per un difetto di procura del difensore, ma tale pronuncia è stata cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 19169 dell’8 luglio 2014. All’esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello di Milano ha peraltro confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il B. e l’ I., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso I’ENAP.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. E’ stata inizialmente disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., avendo il relatore ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La Corte, all’esito dell’adunanza camerale del 15 novembre 2018, con ordinanza n. 7899 del 20 marzo 2019, ha disposto la trattazione in pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91,93 e 95 c.p.c., in relazione all’art. 100 c.p.c.; 2. Erronea lettura ed interpretazione del decisum della Corte di Cassazione 3786/1984”.

I ricorrenti sostengono che il creditore il quale abbia intrapreso una procedura esecutiva ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute; che tale principio è sancito dall’art. 95 c.p.c.; che essi pertanto avevano interesse ad accertare la persistenza del debito della UnipolSai (terzo pignorato) nei confronti dell’ENAP (debitore esecutato), al fine di potere soddisfare sul relativo importo il proprio credito per le spese di esecuzione; soggiungono, infine, che il precedente invocato dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione (e cioè la decisione pronunciata da Cass. 17 aprile 1984 n. 3786) aveva affermato un principio esattamente opposto a quello applicato dal giudice di merito, e cioè il principio secondo cui il creditore che abbia azionato lo stesso credito in due diversi processi esecutivi ha diritto a ottenere il rimborso delle spese di entrambi i diversi procedimenti.

Il motivo è fondato.

Va premesso che il presente giudizio, come accennato, è soggetto ratione temporis alle previsioni dell’art. 548 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 228 del 2012.

Tale norma, a quell’epoca, recitava: “se il terzo non compare all’udienza stabilita (…) il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo”.

In quel sistema, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo costituiva un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato alla pronuncia di una sentenza di accertamento dell’esistenza o meno del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato, nonchè, in caso positivo, della sua misura (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 – 01, ma nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte è costante ed ininterrotta a partire da Sez. 2, Sentenza n. 678 del 21/03/1963, Rv. 260901 – 01).

Al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo restava invece estranea, almeno fino al 2012, qualunque questione concernente il distinto procedimento di esecuzione, quali ad esempio quella relativa alla pignorabilità del credito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3987 del 12/02/2019, Rv. 652487 – 01), oppure ai vizi del pignoramento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9452 del 10/08/1992, Rv. 478506 – 01) o, ancora, agli effetti del fallimento del debitore esecutato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28 del 07/01/2009, Rv. 606042 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9624 del 19/04/2018, Rv. 648425 – 01; cfr. altresì, anche per alcune precisazioni in relazione al regime successivo al 2012: Sez. 3, Ordinanza n. 272 del 12/01/2021, Rv. 660181 – 01). Da tale premessa discendono due conseguenze.

La prima è che, se oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è l’obbligazione del debitor debitoris, l’interesse dell’attore a proporre la domanda sussiste, ex art. 100 c.p.c., in tutti i casi in cui permanga contrasto tra le parti circa l’esistenza di quella obbligazione.

La diversa obbligazione del debitore esecutato nei confronti del creditore procedente, invece, resta estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e non ne condiziona di conseguenza l’esito.

Un difetto sopravvenuto di interesse del creditore a domandare l’accertamento del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato potrebbe concepirsi solo in casi particolari ed estremi: ad esempio quando sia evidente prima facie la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.

La seconda conseguenza è che al giudice del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non compete stabilire se, ed in che misura, siano dovute al creditore procedente le spese sostenute per introdurre e coltivare il giudizio di esecuzione forzata.

La relativa statuizione infatti, anche in ragione della suindicata autonomia tra il processo esecutivo e quello di accertamento dell’obbligo del terzo, compete esclusivamente al giudice dell’esecuzione.

Conseguentemente, il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo non avrebbe potuto statuire se i creditori procedenti erano o non erano stati soddisfatti delle proprie ragioni, perchè per stabilire ciò sarebbe stato necessario provvedere anche in ordine alla liquidazione delle spese della procedura esecutiva, statuizione che, per sin qui esposto, esulava tuttavia dall’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla L. n. 247 del 2012, art. 3, comma 6 e D.M. n. 55 del 2014, in ordine alla quantificazione delle spese di lite”.

I ricorrenti lamentano la erronea liquidazione, per eccesso, delle spese giudiziali di soccombenza poste a loro carico.

Il motivo resta peraltro assorbito in conseguenza dell’esito del primo.

3. E’ accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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