Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12874 del 26/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 26/06/2020), n.12874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10411/2014 proposto da:

P.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

VENTICINQUE 6, presso lo studio dell’avvocato LAURA POLIMENO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA BRUNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, C.F. (OMISSIS), UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA DI BARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3929/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/11/2013 R.G.N. 16/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza in data 23 ottobre – 6 novembre 2013 n. 3929 la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.M.A. – in qualità di reggente dell’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE di (OMISSIS) nel periodo 1 ottobre 2007 – 30 settembre 2008 – riconosceva il suo diritto a percepire le differenze retributive per l’incarico svolto ma escludeva il diritto alla retribuzione di risultato, per la insussistenza di obiettivi stabiliti contrattualmente.

2. La Corte territoriale osservava che il decreto del direttore dell’Ufficio Scolastico regionale di (OMISSIS) del 18.9.2007, fonte dell’incarico di reggenza, delegava al reggente funzioni delimitate, con espressa esclusione degli atti di gestione straordinaria, senza alcuna indicazione di obiettivi da raggiungere. Si trattava di un incarico per definizione temporaneo, in assenza del dirigente titolare, privo di obiettivi; invece l’incarico in precedenza conferito al dirigente titolare dell’ufficio contemplava la assegnazione degli obiettivi.

3. Aggiungeva che tale conclusione era conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con l’arresto del 16.2.2011 n. 3814, secondo cui il diritto alla retribuzione di risultato sussisteva nelle sole ipotesi in cui non si trattasse di effettiva reggenza dell’ufficio, connotata da temporaneità in attesa del completamento delle procedure per la copertura del posto dirigenziale vacante.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza P.M.A., articolato in un unico motivo; il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA e l’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA sono rimasti intimati.

5. Il ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In ragione della ritualità dell’atto di rinuncia deve essere dichiarata la estinzione del giudizio a norma dell’art. 391 c.p.c..

2. Nulla per le spese, per la mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

3. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato- si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA