Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12874 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16429-2012 proposto da:

V.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

TIZZANI 19, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LONGOBARDI, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO NOFERI,

IACOPO TOZZI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M., P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1673/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/01/2012, R.G.N. 88/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/1/2012 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto il gravame interposto dalla sig. V.M.L. in relazione alla pronunzia Trib. Firenze n. 3584/09, di rigetto della domanda proposta nei confronti dei sigg.ri R.M. e P. G. di risoluzione per “mancato pagamento dell’aggiornamento Istat del canone relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2009 della quota parte della tassa di registro per l’anno 2009 e degli oneri accessori”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la V. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo (indicato come “1.1., 1.3 e 1.4”) la ricorrente denunzia “violazione ed errata interpretazione” della L. n. 392 del 1978, art. 9, art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo (indicato come “1.2”) denunzia “violazione ed errata interpretazione” degli artt. 1321 e 1323 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa motivazione” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta infatti formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., all'”atto notificato il 18.03.2009″, al “contratto del 18.12.2006 (cfr. doc. 1 allegato all’atto introduttivo di primo grado)”, all'”art. 11 del contratto stipulato inter partes”, ai “bonari solleciti di pagamento degli oneri condominiali rimasti impagati, degli aggiornamenti ISTAT rimasti impagati, della metà dell’importo di registrazione del contratto rimasto impagato –

solleciti e diffide puntualmente documentate in atti”, al “consuntivo condominiale 2007/2008 e preventivo condominiale 2008/2009”, ai “mancati pagamenti degli aumenti ISTAT”, al “mancato pagamento del 50% dell’imposta di registro del contratto per l’anno 2009”, alla “preventiva comunicazione della persona del P. alla V. di recesso dal contratto del solo P. medesimo”, alla costituzione della “sola persona dell’arch. R.”, alle “memorie difensive avversarie”, alla “difesa del P.”, alla sentenza del giudice di prime cure, al “ricorso in appello”, alla “documentazione prodotta in primo grado”, alla “lettera del 15.9.2008”, al “rendiconto di gestione stilato dall’amministratore Studio Perrevra Sabbatini in data 29/07/2008 (cfr…. doc. 3 allegato all’atto introduttivo di primo grado)”, alla “replica generica del 17.10.2008 (cfr. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado del R.)”, alla “richiesta di pagamento del 15/09/2008″, all'”art. 9” del contratto, al “contratto di locazione per una stanza uso ufficio”;

alla “clausola”” del contratto, alla “raccomandata A.R, datata 27 marzo 2009”, al “deposito cauzionale” limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass, 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza pure di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1’72/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso –

apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va sotto altro profilo ribadito che il vizio di motivazione non può essere invero utilizzato per far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, non valendo esso a proporre in particolare un pretesamente migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., 9/5/2003, n. 7058).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 27/4/2005, n. 8718).

Il motivo di ricorso per cassazione viene altrimenti a risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè ricorre d’altro canto vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n. 2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748;

Cass., 23/6/1967, n. 1537).

Secondo risalente orientamento di questa Corte, al giudice di merito non può infatti imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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