Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12874 del 22/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12874 Anno 2015
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 12943-2012 proposto da:
CANDIA AXEL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO IOPPOLI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VASCO DI LELLA giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

INA ASSITALIA SPA, a mezzo della propria mandataria e
rappresentante GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA, in
persona dei procuratori speciali HUGUENEY RICCO’

1

Data pubblicazione: 22/06/2015

MARIO e CAPUANO FRANCESCO, elettivamente domiciliata
in ROMA, V. GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO CAVALIERE, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al
controricorso;

avverso la sentenza n. 400/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 03/02/2012, R.G.N.
2448/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato FRANCESCO IOPPOLI;
udito l’Avvocato PROVVIDENZA ORNELLA PISA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controri corrente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Axel Candia propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano (del 3 febbraio 2012),
di rigetto dell’impugnazione proposta dallo stesso nei confronti della
decisione del Tribunale di Milano. Il giudice di primo grado aveva
rigettato la domanda di pagamento dell’indennizzo relativo a spese di
ricovero per un intervento al ginocchio (del novembre 2001), chiesto dal

base della polizza rinnovata nel febbraio del 1999, ritenuta non operativa
per l’inadempimento dell’obbligo dell’assicurato di cooperazione ed
informazione.
L’Assicurazione resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno
depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di merito, nel confermare la decisione del primo giudice, ha
ritenuto, quantomeno per colpa grave, l’inadempimento dell’assicurato
dell’obbligo di informazione che ai sensi dell’art. 17, lett. 1) delle
condizioni generali di polizza (art. 1892, terzo comma) esclude
l’operatività della assicurazione.
Ha individuato il comportamento colpevole nell’aver barrato la casella
“no” in risposta alla domanda “ha sofferto o soffre di patologie alle
articolazioni”, tacendo sintomi dolorosi, a fronte di specifica domanda che
non distingueva per gravità, e impedendo, così, all’assicuratore di porsi la
questione della attualità della patologia alla data del rinnovo della polizza,
attivando controlli medici per la valutazione del rischio.
A tal fine, la Corte di merito ha messo in evidenza:
– che la consulenza – sulla base delle notizie riportate in cartella clinica
dell’intervento (novembre 2001) e del certificato del medico curante del
mese precedente – ha concluso nel senso che la gonalgia ingravescente
che ha portato all’intervento era presente da alcuni anni;
– che la consulenza ha ritenuto compatibile le notizie suddette con
l’intervento chirurgico, atteso che un intervento impegnativo quale la
protesi al ginocchio conclude un lungo iter clinico e solo quando la
situazione dolorosa non è sufficientemente contenuta dalle terapie
cliniche e fisiche;
3

Candia alla Assitalia-le Assicurazioni d’Italia – ora INA ASSITALIA, sulla

- che il consulente ha risposto in termini di ragionevole certezza rispetto
alla domanda se al momento del rinnovo della polizza (febbraio 99)
l’assicurato fosse consapevole della gravità della gonartrosi, pur avendo
preso in esame l’assenza di sintomatologia riferita dall’assicurato sino al
luglio del 2001, quando l’aveva appresa.
La Corte ha ritenuto che, mancando qualunque valutazione medica
contraria anche da parte del consulente di parte attrice, quanto

grave, precisa e concordante idonea a fondare la conclusione che
l’appellante soffrisse, al momento del rinnovo della polizza nel 1999, di
una sintomatologia dolorosa al ginocchio sinistro apprezzabile, da
dichiarare all’assicuratore, pur senza consapevolezza della eziologia, ma
senza poter escludere che fosse una ingravescenza della precedente
operazione al ginocchio a rischio di peggioramento, anche se i sintomi
non lo avevano ancora reso inabile alla attività lavorativa e sportiva.
2. La sentenza è censurata per i vizi motivazionali di omessa (primo
motivo), insufficiente e contraddittoria motivazione (secondo motivo) e,
stante la stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati.
Si imputa alla Corte (primo) di non aver valutato:
– a) due certificati medici del giugno e del settembre del 2001, visite
ortopediche, dalle quali risulterebbe che ancora nel 2001 stava cercando
di capire quale fosse la natura e l’entità della patologia;
– b) la visita medica del marzo 2000, effettuata in esito a caduta dal
motorino dove è diagnostica gonalgia acuta postraumatica, e nulla si dice
sul periodo precedente in ordine a sintomi;
– c) il tempo trascorso tra il rinnovo della polizza (febbraio 99) e la data
dell’intervento (novembre 2001).
Ed inoltre, di non aver potuto valutare non avendo ammesso,
implicitamente, la richiesta di prova testimoniale, reiterata in appello, in
ordine all’incontro casuale con un medico in vacanza nel marzo 2001,
che, vedendolo camminare, gli avrebbe consigliato accertamenti.
Inoltre, si deduce insufficienza e contraddittorietà nella motivazione
(secondo), sostenendo che il giudice, da un lato avrebbe ignorato la
possibile asintomaticità della malattia che avrebbe reso possibile la non
consapevolezza, dall’altro avrebbe implicitamente rigettato la rinnovata
4

argomentato dal consulente integrasse una presunzione, sufficientemente

richiesta di prova testimoniale, in ordine al lavoro gravoso che svolgeva
(imbianchino) e alla perdurante attività sportiva nella fase precedente il
rinnovo dell’assicurazione e sino al 2001, facendo l’ipotesi che la malattia
presente potesse ancora non averlo reso inabile alla attività lavorativa e
sportiva, mentre avrebbe dovuto motivare come potevano queste attività
coesistere con la presenza del dolore, che è alla base del suo
inadempimento.

In generale deve dirsi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «la
valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei
testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute
più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili. (da ultimo,
Cass. n. 11511 del 2014; n. 12988 del 2013).
Nella specie, le censure prospettate si appuntano sulla valutazione più
che sulle omissioni in cui sarebbe incorso il giudice il quale, invece, ha
argomentato a partire dal materiale probatorio secondo un coerente
percorso logico, tralasciando, secondo una scelta non sindacabile, quanto
ritenuto non decisivo o superfluo. Il ricorrente, in definitiva, chiede alla
Corte una inammissibile rivalutazione secondo un angolo visuale
favorevole alle proprie tesi.
In particolare, deve precisarsi che, ai fini della decisività, il ricorrente non
aggiunge nulla in ricorso sulle visite di cui lamenta la mancata
considerazione, anche in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non
provvedendo, oltre che alla loro riproduzione per la parte di interesse,
neanche alla esatta indicazione della loro collocazione negli atti
processuali.
Chiara è, poi, nel percorso argomentativo del giudice, la ritenuta
ininfluenza della prova del medico incontrato casualmente; la non
decisività della visita in occasione della caduta, per la contingenza cui si
collegava; il tempo trascorso perché ricompreso in quello riportato nella
cartella clinica e nel certificato del medico curante che, nell’ottobre
novembre, parlano di alcuni anni.

5

3. Entrambi i motivi, per certi versi inammissibili, non hanno pregio.

Quanto all’aver ignorato la possibile asintomaticità della malattia, in
realtà, il giudice non la ignora, piuttosto richiama il giudizio del
consulente che, pur avendola considerata, ritiene la ragionevole certezza
che l’assicurato fosse consapevole della malattia nonostante la
asintomaticià (alla fine solo riferita dalla parte).
Ed, infine, nessuna contraddizione emerge distintamente per non aver
implicitamente peti ammesso le prove testimoniali attestanti attività non

richiamando la consulenza, riferisce di un periodo in cui non vi era una
vera e propria disabilità, senza tralasciare la possibilità di contenimento
del dolore con adeguate terapie mediche.
Peraltro, bisogna ribadire, un principio pure costante nella giurisprudenza
di legittimità, secondo il quale <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA