Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12874 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 30200/2017 proposto da:

M.E., e I.M., elettivamente domiciliati a

Roma, nella Cancelleria della Corte di cassazione ex art. 366

c.p.c., comma 2; la prima difesa dall’avvocato I.M. in

virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; il secondo

difeso da sè medesimo ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

ENAP – Ente Nazionale Addestramento Professionale, in persona del

presidente in carica, elettivamente domiciliato a Roma, viale

Giuseppe Mazzini n. 73, (presso l’avvocato Del Vecchio), difeso

dall’avvocato Pasquale Lonero, in virtù di procura speciale apposta

in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

Unipol Sai S.p.a.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4351/2016 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2021 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso;

udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato I.M.;

udito, per la parte resistente, l’Avvocato Pasquale Lonero.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.E. ed il suo avvocato, I.M. (quest’ultimo in quanto distrattario delle spese di lite), essendo muniti di titolo esecutivo giudiziale nei confronti dell’Ente Nazionale Addestramento Professionale (ENAP), iniziarono l’esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi.

Poichè il terzo pignorato (la società Winterthur Vita S.p.A., che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Aurora Assicurazioni, quindi in UGF Assicurazioni, ed infine in UnipolSai S.p.A.) non comparve a rendere la dichiarazione di quantità, i creditori procedenti iniziarono il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (e cioè quello anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 20).

2. Con sentenza 4 febbraio 2008 n. 1442 il Tribunale di Milano dichiarò la “improcedibilità” della domanda per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., sul presupposto che, all’esito di una diversa procedura esecutiva fondata sul medesimo titolo, anch’essa iniziata nelle forme del pignoramento presso terzi, gli attori del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (scilicet, i creditori procedenti nel processo esecutivo) avevano ottenuto l’assegnazione di una somma di denaro satisfattiva dei loro crediti.

3. La sentenza venne appellata una prima volta dalle parti soccombenti, ma il gravame venne dichiarato inammissibile, per difetto di procura, dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 2 novembre 2010 n. 2929.

Tale sentenza venne cassata da questa Corte con sentenza n. 19293 del 19/09/2014.

Riassunto il giudizio, con sentenza 23 novembre 2016 n. 4351, la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame, condannando gli appellanti alle spese.

La Corte territoriale ritenne che il credito degli appellanti fosse stato soddisfatto all’esito di una diversa procedura esecutiva, nei confronti del medesimo debitore, nella quale gli odierni ricorrenti erano intervenuti (come ammesso da essi stessi); e che di conseguenza questi ultimi non avevano interesse a proseguire il giudizio di cui all’art. 548 c.p.c., nemmeno al fine di ottenere le spese del giudizio di esecuzione.

La Corte d’appello ha fondato tale decisione sul principio di diritto per cui se il creditore decida di iniziare due diverse procedure esecutive per ottenere il pagamento dello stesso credito, “non può ottenere dal giudice dell’una le spese relative all’altra”.

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.E. e I.M. con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Ente Nazionale Addestramento Professionale.

5. Il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza, sul presupposto del rilievo nomofilattico della questione da esso sottoposto a questa Corte.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 91,93,95 e 100 c.p.c..

Sostengono che il creditore il quale abbia intrapreso una procedura esecutiva ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute; che tale principio è sancito dall’art. 95 c.p.c.; che essi pertanto avevano interesse ad accertare la persistenza del debito della UnipolSai S.p.a. (terzo pignorato) nei confronti dell’ENAP (debitore esecutato), al fine di potere soddisfare sul relativo importo il proprio credito per le spese di esecuzione; soggiungono, infine, che il precedente invocato dalla Corte d’appello a sostegno della propria decisione (e cioè la decisione pronunciata da Cass. 17 aprile 1984 n. 03786) aveva affermato un principio esattamente opposto a quello applicato dal giudice di merito, e cioè il principio secondo cui il creditore che abbia azionato lo stesso credito in due diversi processi esecutivi ha diritto a ottenere il rimborso delle spese di entrambi i diversi procedimenti.

2. Il motivo è fondato.

Va premesso che il presente giudizio, come accennato, è soggetto ratione temporis alle previsioni dell’art. 548 c.p.c., comma 1, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 228 del 24/12/2012.

Tale norma, a quell’epoca, recitava: “se il terzo non compare all’udienza stabilita (…) il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo”.

In quel sistema, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo costituiva un ordinario giudizio di cognizione, finalizzato alla pronuncia di una sentenza di accertamento dell’esistenza o meno del debito del terzo pignorato verso il debitore esecutato, nonchè, in caso positivo, della sua misura (ex multis Cass. n. 03987 del 12/02/2019, Rv. 652487 01, ma nello stesso senso la giurisprudenza di questa Corte è costante ed ininterrotta a partire da Cass. n. 0678 del 21/03/1963, Rv. 260901 – 01).

Al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo restava invece estranea, fino al 2012, qualunque questione concernente il distinto procedimento di esecuzione, quali ad esempio quella relativa alla pignorabilità del credito (Cass. n. 03987 del 12/02/2019, Rv. 652487 – 01), oppure ai vizi del pignoramento (Cass. n. 09452 del 10/08/1992, Rv. 478506 – 01), o ancora agli effetti del fallimento del debitore esecutato (Cass. n. 00028 del 07/01/2009, Rv. 606042 01).

2.1. Da tale premessa discendono due conseguenze.

La prima è che se oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è l’obbligazione del debitor debitoris, l’interesse dell’attore a proporre la domanda sussiste, ex art. 100 c.p.c., in tutti i casi in cui permanga contrasto tra le parti circa l’esistenza di quella obbligazione.

La diversa obbligazione del debitore esecutato nei confronti del creditore procedente, invece, resta estranea all’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, e non ne condiziona di conseguenza l’esito. Un difetto sopravvenuto di interesse del creditore a domandare l’accertamento del terzo pignorato nei confronti del debitore esecutato potrebbe concepirsi solo in casi particolari ed estremi: ad esempio quando sia evidente prima facie l’inesistenza del titolo esecutivo.

2.2. La seconda conseguenza è che al giudice del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo non compete stabilire se, ed in che misura, siano dovute al creditore procedente le spese sostenute per introdurre e coltivare il giudizio di esecuzione forzata.

La relativa statuizione, infatti, in ragione della suindicata autonomia tra il processo esecutivo e quello di accertamento dell’obbligo del terzo, compete esclusivamente al giudice dell’esecuzione.

Conseguentemente, il giudice dell’accertamento dell’obbligo del terzo non avrebbe potuto statuire se i creditori procedenti erano o non erano stati soddisfatti delle proprie ragioni, perchè per stabilire ciò avrebbe dovuto liquidare anche le spese della procedura esecutiva: statuizione che, per quanto detto, esulava tuttavia sino al 2012 dall’oggetto del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

3. Il secondo motivo, col quale i ricorrenti lamentano la erronea liquidazione, per eccesso, delle spese giudiziali di soccombenza poste a loro carico, resta assorbito.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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