Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12874 del 10/06/2011

Cassazione civile sez. II, 10/06/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 10/06/2011), n.12874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI G

LUCA ST CARABBA & PARTNERS, rappresentata e difesa

dall’avvocato

COMPORTI MARCO;

– ricorrente –

contro

P.M.G. (OMISSIS), B.B.A.

M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell’avvocato ROSSI MARINA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUMAGALLI ALBERTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1089/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 25/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Gian Luca Marucchi con delega depositata in udienza

dell’Avv. Comporti Marco difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Rossi Marina difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso e produce nota spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito del decesso di G.F.M. ved. B., le succedevano i figli Lu., L. e F.; con sentenza della Corte di appello di Firenze, passata in giudicato, veniva disposta la divisione ereditaria, comprendente anche il podere (OMISSIS); con atto del 1993, L., assegnataria della villa ivi compresa, conveniva di fronte al tribunale di Siena il fratello F., assegnatario di terreni e annessi rurali, reclamando il diritto di continuare a transitare per due antiche stradelle, che mettevano in comunicazione la villa con il resto della tenuta e tanto per destinazione del padre di famiglia, atteso che erano state realizzate dall’allora unico proprietario del fondo.

Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda attorea, sostenendo l’inesistenza di opere apparenti e il difetto di utilitas;

con sentenza del 2003, l’adito Tribunale accoglieva la domanda attorea, seppure limitatamente ad una parte dei rispettivi percorsi.

Proponeva appello il soccombente cui resisteva L..

Con sentenza in data 4.3/25.7.2005, la Corte di appello di Firenze, rigettava la domanda della B. e regolava le spese.

Osservava la Corte gigliata che nella sentenza con cui era stata disposta la divisione non si faceva cenno ad alcuna servitù;

peraltro si evidenziava che non era agevole comprendere chi fosse il padre di famiglia, atteso che fino alla morte della de cuius, il compendio apparteneva ad un unico proprietario, che non poteva quindi aver costituita alcuna servitù in applicazione del brocardo nemini res sua servit; quindi, era solo con la divisione che sarebbero state create le servitù stesse, cosa questa incompatibile con la divisione giudiziale attuatasi nella specie.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, B.L.; resiste F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi in cui risulta articolato il ricorso in esame possono essere esaminati congiuntamente, atteso che entrambi, sia pure quanto meno asseritamente sotto profili diversi, lamenta no violazione dell’art. 1062 c.c. e vizi di motivazione, oltre che, con formulazione singolare, travisamento di giurisprudenza.

La questione su cui si dibatte, esposta per somme linee nella parte espositiva, non risulta, nel suo atteggiarsi, complessa.

A seguito della intervenuta morte dell’unica proprietaria di un grande complesso immobiliare, i tre eredi avevano chiesto la divisione giudiziale dello stesso e a tanto si era pervenuti con sentenza, passata in giudicato, della Corte di appello di Firenze, che aveva assegnato a B.L. l’unico bene considerato indivisibile e cioè la villa.

Costei aveva adito il tribunale di Firenze per ottenere che le fosse riconosciuta la servitù di passo su due antiche stradelle che mettevano in comunicazione la villa con il resto della tenuta, insistenti sui terreni assegnati al fratello F., invocando la costituzione del detto diritto reale, per destinazione del padre di famiglia.

Il resistente, preliminarmente, sostiene la inammissibilità del ricorso per asserita genericità e, comunque, per mancanza di applicazione dei principi di diritto enunciati alla fattispecie concreta; tale eccezione non può trovare accoglimento in ragione del fatto che sia pure partendo da enunciazioni dottrinarie e giurisprudenziali astratte, il ricorso poi sostiene l’applicabilità dei principi ivi espressi alla fattispecie concreta. Passando all’esame del merito,devesi rilevare che nella specie sono incontestati due elementi fondamentali; il primo consiste nel fatto che fino a quando la dante causa degli odierni contendenti era rimasta in vita, il compendio era unico e tutto quanto vi era compreso, incluse le stradelle ed i sentieri che mettevano in comunicazione l’una parte del compendio con le altre era finalizzato allo sfruttamento pieno, da parte dell’unico proprietario, di tutto il compendio.

Il secondo elemento va ravvisato nel fatto che il frazionamento effettuato con la divisione giudiziale ha creato tre porzioni diverse del fondo de quo, la cui autonomia, ove non sussistente nella sua pienezza, avrebbe dovuto essere stabilita giudizialmente, atteso per un verso che la presenza di stradelle che mettevano in comunicazione le varie parti del vasto complesso non potevano avere lo stesso significato da attribuire ad esse quando il complesso era unitario, e, per altro verso che l’eventuale asservimento di una delle porzioni a favore dell’altra avrebbe dovuto avere un riscontro formale in sentenza con conseguente attribuzione del valore di detto diritto reale a carico delle porzione dominante ed a favore di quella servente. Ciò che si intende esplicitare è che la situazione quale era prima della divisione risentiva in maniera assolutamente pregnante dell’unicità del proprietario, cosa questa che rendeva se non indispensabile, quanto meno normalmente utile garantire l’accesso ad ogni parte del compendio.

Una volta diviso giudizialmente il fondo, una servitù per destinazione del padre di famiglia, di per sè ipotizzabile, doveva essere sancita giudizialmente, ove se ne fosse voluta attestare la sussistenza, atteso che sia in forza dell’applicazione del brocardo nemini res sua servit, cosa questa atta a dimostrare che la servitù poteva sorgere solo a seguito delle divisione del compendio, sia in ragione della portata della sentenza di divisione che non parla in alcun modo, nè considera ai fini della consistenza economica delle porzioni come determinate di un siffatto diritto reale, non risulta nè la costituzione nè il riconoscimento di una servitù siffatta.

Ma rileva conclusivamente ed in maniera assorbente, la sostanziale impossibilità di ricondurre la servitù reclamata a necessità concrete del fondo preteso dominante, atteso che non è dato comprendere a quali fini, una volta diviso il fondo, tale servitù di passaggio avrebbe dovuto tendere, atteso che appare quanto meno inconsueta e comunque non riconducibile a scopo legislativamente previsti una servitù di passaggio per accedere ad un fondo altrui per il solo scopo di godere del fondo preteso servente; latita in maniera evidente quindi l’elemento dell’utilitas. Se il senso dell’esistenza delle ricordate stradelle poteva, in caso di appartenenza dell’intero fondo ad un unico proprietario, essere ricondotto alla volontà di godere per intero dell’amenità e dell’ampiezza del sito, una volta attuata la divisione, non avrebbe senso pensare alla insorgenza od alla permanenza di una servitù utile solo ad accedere ed a godere di un fondo ormai altrui, senza altro scopo se non quello di continuare a considerare l’intero fondo al servizio dell’edificio principale, cosa questa esclusa dalla intervenuta divisione, dalla mancata previsione giudiziale della sussistenza di una servitù del genere e, conclusivamente, dal sostanziale mutamento verificatosi con la divisione dell’originariamente unico compendio. A parte quindi le singolarità motivazionali della sentenza impugnata, rimane la insussistenza delle argomentazioni addotte a sostegno del presente ricorso, che in base a principi astrattamente condivisibili, non tiene in alcun conto la natura, invero imprecisata, di una servitù di passaggio utile solo a mantenere in comunicazione a scopi non riconducibili all’utilità del fondo dominante due fondi di proprietari ormai diversi, nè le conseguenze derivate dalla intervenuta divisione giudiziale in ordine all’assetto del compendio, non più da considerarsi nel suo complesso, ma nelle porzioni autonome in cui lo stesso risulta diviso. Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2011

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