Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12874 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12874 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 1646-2008 proposto da:
CIALDINI SERGIO C.F. CLDSRG52S14E625W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19,
presso lo studio dell’avvocato CIALDINI CRISTINA
MARIA, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale notarile in atti;
– ricorrente –

2014
672

contro

FONDAZIONE “F TURATI” – ONLUS – ENTE MORALE – in
persona del legale rappresentante pro tempore, già
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

Data pubblicazione: 09/06/2014

281/283,

presso lo studio dell’avvocato PERSIANI

MATTIA, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti e
da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

avverso la sentenza n. 31/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 19/01/2007 r.g.n. 603/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato CIALDINI CRISTINA MARIA;
udito l’Avvocato MAIO VALERIO per delega PERSIANI
MATTIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente

R. Gen. N. 1646/2008
Udienza 25.2.2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.2.2000 tra la Fondazione “F. Turati” ONLUS ed il sig. Sergio
Cialdini veniva concluso un contratto di “consulenza professionale occasionale”.
L’oggetto dell’attività che il consulente avrebbe dovuto prestare consisteva nel
controllo gestionale, di efficienza ed economicità degli esercizi di Gavinana, Vieste e

iniziative tese a migliorare il bilancio aziendale e l’efficienza operativa delle
strutture, nell’aggiornamento del personale amministrativo, nella costruzione del
conto economico generale e dei conti di gestione, nella redazione del bilancio
generale 1999 e dei relativi allegati. La decorrenza del rapporto prevista era dal
1.3.2000, la durata di tre mesi ed il compenso di L. 9.500.000 mensili. Esso tuttavia
in virtù di successivi rinnovi si protraeva sino al 27.4.2001.
Il Cialdini conveniva in giudizio la Fondazione per far accertare la natura
subordinata della prestazione svolta, il pagamento delle conseguenti differenze
retributive e la nullità del recesso intimatogli in data 30 aprile 2001, con la
reintegrazione nel posto di lavoro e le consequenziali statuizioni. Il ricorso veniva
accolto dal Tribunale di Pistoia, che respingeva contestualmente la domanda
riconvenzionale proposta dalla Fondazione avente ad oggetto il risarcimento dei
danno per il rifiuto del Cialdini di riconsegnare la documentazione attinente l’attività
svolta. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che
rigettava la domanda proposta dal lavoratore ritenendo che la prestazione avesse
rivestito natura di collaborazione autonoma.
Per la cassazione di tale sentenza Sergio Cialdini ha proposto ricorso, affidato
ad un solo motivo illustrato anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito la
Fondazione “F.Turati” ONLUS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso Sergio Cialdini deduce: “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 2094, 2103, 2104, 2105, 2106 e 2122 e ss. c.c. nonché
omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia; nonché infine vizio di motivazione, consistente nell’omessa
utilizzazione di elementi da porre a base del giudizio”. Lamenta che la Corte di
Paola Ghinoy,

y

estensore

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Pistoia, nella consulenza in materia fiscale e contrattuale, anche al fine dello studio di

R. Gen. N. 1646/2008
Udienza 25.2.2014

merito abbia sopravvalutato il dato costituito dagli accordi contrattuali e non abbia
adeguatamente valorizzato altri elementi complementari rivelatori della
subordinazione — che sarebbero emersi dalle deposizioni testimoniali e dai documenti
prodotti- quali la collaborazione, la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un
orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il

datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura
imprenditoriale.
Il ricorso non è fondato.
L’unico articolato motivo sopra indicato sollecita infatti una rilettura da parte
di questa Corte della valutazione operata dalla Corte di merito delle risultanze
istruttorie ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro. A tale proposito,
costituisce insegnamento consolidato di questa Corte che “Ai fini della
qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in
sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da
applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale
incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi
logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il
giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema
contrattuale” (Sez. L, Sentenza n. 23455 del 05/11/2009, Sez. 6 – L, Ordinanza n.
9808 del 04/05/2011).
Nel caso, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di merito
non ha tralasciato la valutazione degli indici complementari indicati, avendo invece
esaminato gli aspetti che hanno caratterizzato l’atteggiarsi concreto della prestazione
e valorizzato quelli maggiormente significativi ai fini dell’accertamento che doveva
compiere. Lungi dal sopravvalutare le pattuizioni contrattuali che qualificavano la
prestazione come “consulenza professionale”, le ha invece sottoposte al vaglio
fattuale ed ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie fosse emerso che la
realizzazione del rapporto ne aveva rispettato le caratteristiche. Fla infatti indagato
sull’esistenza o meno di un vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente
Paola Ghinoy,

estensore

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coordinamento dell’attività lavorativa con l’assetto organizzativo determinato dal

R. Gen. N. 1646/2008
Udienza 25.2.2014

limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. In tal
senso, l’analisi è stata compiuta secondo i canoni individuati dalla condivisa e
consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della distinzione tra
lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’elemento della subordinazione (ossia della
sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro)

circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del
merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o
intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità
del rapporto, sicché nella qualificazione del rapporto il giudice non può prescindere
dal concreto riferimento alle modalità di espletamento dello stesso (così ex plurimis
da ultimo Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013). In tal senso, quindi, il fatto che
le pattuizioni individuali qualificassero la prestazione di lavoro autonomo non è
decisivo, in quanto il nomen iuris utilizzato dalle parti costituisce solo uno degli
elementi ai quali occorre avere riguardo, nella valutazione complessiva della
situazione contestuale e successiva alla stipulazione del contratto finalizzata ad
accertare l’oggetto effettivo della prestazione convenuta.
La Corte fiorentina ha così accertato che il Cialdini aveva amplissimi margini
di autonomia e di proposta, oltre che di orario e di organizzazione della sua attività non aveva obbligo di presenza e non era tenuto ad osservare orari di lavoro, né
giornalieri né settimanali, né doveva giustificare eventuali assenze per malattia – e
che neppure la documentazione prodotta era idonea a configurare un’eterodirezione
che influisse sulle modalità con le quali egli stabiliva la cadenza, le proprietà e la
quantità del proprio impegno lavorativo nell’arco della giornata e della settimana. Né
il fatto che egli potesse essere (e spesso fosse) presente nei locali della Fondazione
negli orari di apertura contraddice l’ assenza di un obbligo in tal senso.
Quanto agli aspetti valorizzati dal ricorrente, essi sono stati in parte già
espressamente esaminati dalla Corte, in parte la loro valutazione non appare decisiva
al fine di determinare un mutamento dell’esito del giudizio di merito. Il fatto che il
Cialdini partecipasse in veste di segretario alle riunioni in cui la Fondazione doveva
affrontare impegni di spesa era attinente al suo compito di addetto alla regolazione
Paola Ghinoy, estensore
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costituisce una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un insieme di

,

.

R. Gen. N. 1646/2008
Udienza 25.2.2014

contabile; la Corte ha rilevato anche che egli alle riunioni del Comitato direttivo
svolgeva una relazione per gli impegni di spesa più rilevanti, il che rientrava nei
compiti contrattualmente pattuiti. Il termine “Coordinatore amministrativo” utilizzato
in alcune corrispondenze interne per qualificare la sua posizione – la cui derivazione
dalle declaratorie professionali del pubblico impiego non significa identità della

comportava, come evidenzia la Corte, la necessità di prendere visione dei vari atti per
valutare l’andamento della gestione e studiare i possibili suggerimenti organizzativi.
Il fatto poi che la firma del Cialdini comparisse – congiuntamente a quella del
Consigliere delegato – su comunicazioni e direttive e – da sola – sulle note tecniche e
di consulenza contabile e fiscale evidenziavano il contenuto tecnico del suo
intervento.
Non risultando pertanto prospettati elementi idonei a revocare in dubbio la
soluzione adottata dalla Corte fiorentina, deve conclusivamente ribadirsi che
“L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il
quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con
esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del
proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti
i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente
incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097 del 2010, n. 5241 del 2011).
Le spese processuali del presente giudizio di legittimità seguono la
soccombenza ex art. 385 I c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali
ed € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Paola Ghinoy,

estensore

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funzione svolta – non è in contraddizione con la prestazione convenuta, che

R. Gen. N. 1646/2008
Udienza 25.2.2014

Così deciso in Roma, il 25.2.2014

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