Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12873 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 10/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23567-2012 proposto da:

D.C.C., (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISOLA

CAPO VERDE 26 – OSTIA, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO DI

BENEDETTO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, in persona del suo Procuratore avv. M.

M., domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

AZIENDA USL (OMISSIS), in persona del Direttore Generale Prof.

R.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3-9,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA ALESII, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3116/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/06/2012, R.G.N. 4635/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato ATTILIO BIAVA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo d

ricorso assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.C.C., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore M.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma l’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) (in prosieguo: “A.U.S.L.”) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa della imperita e negligente assistenza sanitaria ricevuta in occasione del parto gemellare avvenuto il (OMISSIS) presso l’ospedale “Nuova Regina Margherita” di Roma. A sostegno della domanda deduceva che: dopo la visita effettuata il 14.3.1997 presso il suddetto nosocomio, in data 18.3.1997, nonostante fosse stato richiesto dal proprio ginecologo il ricovero presso la predetta struttura ospedaliera, essa attrice veniva mandata a casa; ricoverata d’urgenza due giorni dopo per distacco della placenta in gravidanza gemellare a termine e gestosi, veniva sottoposta a parto d’urgenza in occasione del quale uno dei due feti riportava una ferita da taglio alla regione toracica; veniva poi trattenuta in ospedale sino al (OMISSIS) rimanendo per tre giorni in rianimazione e perdendo la montata lattea. Si costituiva la A.U.S.L. contestando la domanda e chiedendo di chiamare in causa per essere manlevata INA Assitalia S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. Evocate in giudizio, le compagnie assicuratrici si costituivano contestando la pretesa risarcitoria.

2. Assunta prova testimoniale ed espletata consulenza medico legale sulla persona della D.C. e della figlia minore, il Tribunale, con sentenza n. 20992/06, in parziale accoglimento della domanda, condannava la A.U.S.L. a risarcire all’attrice, nella sua qualità, il danno patito dalla figlia D., liquidato in Euro 9.877,20, oltre interessi, condannando le compagnie assicuratrici a tenere indenne la AUSL dal pagamento della somma predetta; respingeva, invece, la domanda risarcitoria avanzata in proprio dall’attrice.

3. Proposto appello da D.C.C., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12.6.2012, rigettava il gravame e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Rilevava la Corte che, in data 14.3.1997, allorquando venne visitata presso la struttura ospedaliera, l’attrice non presentava indici sintomatici di gestosi, mentre era rimasto indimostrato che alla stessa, in data 18.3.1997, fosse stato ingiustificatamente rifiutato il ricovero in ospedale. Osservava, inoltre, la Corte che non poteva essere accolto il motivo di gravame con il quale si chiedeva la liquidazione di una somma maggiore a titolo di danno morale in favore della figlia minore, in quanto la richiesta era stata formulata apoditticamente e senza adeguata giustificazione, risultando comunque congrua la somma riconosciuta dal primo giudice.

4. Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione D. C.C., affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso la A.U.S.L. e INA Assitalia (ora Generali Italia) S.p.A. Quest’ultima ha depositato memoria.

Milano Assicurazioni non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1218 e 2697 c.c., per non avere l’A.U.S.L. fornito la prova, sulla stessa gravante, di aver effettuato tutti i necessari accertamenti sanitari idonei ad evitare il pericolo di complicanze del parto.

Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1223, 2729, 2697, 2043 e 2049 c.c. in relazione alla dedotta omissione dei sanitari circa la tempestiva diagnosi della patologia (gestosi) da cui era affetta la paziente, con conseguente necessità di eseguire il parto cesareo in condizioni di estrema urgenza.

I due motivi, intrinsecamente connessi, sono esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili o comunque infondati.

La ricorrente, pur prospettando un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, tende, in realtà, ad una diversa valutazione delle risultanze processuali con riferimento alla diagnosi effettuata presso la struttura ospedaliera nei giorni precedenti il parto, involgendo così l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito.

Le censure formulate dalla ricorrente, richiamando in questa sede pubblicazioni scientifiche in tema di diagnosi della gestosi con specifico riferimento alle modalità di misurazione della pressione, si risolvono, nella sostanza, in una critica della consulenza espletata in primo grado, alla quale la corte territoriale ha aderito rilevando che le argomentazioni addotte dall’appellante a sostegno del rinnovo della consulenza “non sono condivisibili in quanto frutto di mere ipotesi, alternative a quanto accertato dal ctu e sfornite del necessario supporto scientifico; ed anzi è lo stesso appellante che omette di porre nella dovuta considerazione il fatto che in data (OMISSIS) la D.C., visitata presso il Pronto Soccorso dell’ospedale (OMISSIS), non presentava indici sintomatici di gestosi (pressione arteriosa 130/85)”. Pur tuttavia, la ricorrente ha omesso di riportare i passaggi rilevanti della consulenza sulla quale sia il tribunale che la corte d’appello hanno fondato la decisione, non consentendo così a questa Corte di apprezzare la rilevanza delle censure mosse rispetto agli accertamenti e alle conclusioni del c.t.u., recepite dai giudici di merito.

Va infine rilevato come correttamente la corte territoriale, abbia accertato, con congrua e logica motivazione, non sottoposta in questa sede a specifica critica, che le risultanze probatorie acquisite al processo portavano ad escludere che il 18.3.1997 fosse stato ingiustificatamente rifiutato alla D.C. il ricovero presso l’ospedale “(OMISSIS)”.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, error in iudicando in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.;

mancata liquidazione del danno biologico, morale, esistenziale ed estetico della ricorrente.

Sulla base delle considerazioni in precedenza espresse, il motivo resta assorbito, essendo stata esclusa anche in questa sede la responsabilità dei sanitari che sottoposero a visita medica la D. C..

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2059 c.c. con riferimento alla liquidazione del danno morale in favore della minore M. D..

Il motivo è inammissibile o comunque infondato.

Deduce la ricorrente che il motivo di appello concernente il riconoscimento di una somma maggiore di quella liquidata in prime cure a titolo di danno morale per le lesioni patite dalla minore è stato respinto dalla corte territoriale per genericità, pur a fronte di una specifica doglianza sul punto. E’ omessa, tuttavia, la riproduzione, diretta o indiretta, del motivo di gravame, impedendo così a questa Corte di verificare la congruenza della ritenuta genericità del motivo rispetto alla censura formulata. Va peraltro rilevato come la corte territoriale abbia anche valutato nel merito, senza incorrere in vizi logici o giuridici, che la somma liquidata risultava adeguata in presenza di “un pregiudizio che rileva solo sul piano estetico e di modestissima entità”.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè la ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la stessa non è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Nulla per le spese nei riguardi di Milano Assicurazioni S.p.A., che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore di Generali Italia S.p.A. ed in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, in favore dell’Azienda USL (OMISSIS), oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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