Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12873 del 22/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017), n. 12873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13820/2016 proposto da:
M.G.M., S.A., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TARO, 25, presso lo studio dell’avvocato
ERNESTO IANNUCCI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato VITTORIO MODICA;
– ricorrenti –
contro
AUTOMATISMI BGR SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIANO ZUCCOLI 47,
presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA TALIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GALETTA;
– controricorrente
avverso la sentenza n. 975/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
S.A. e M.G.M. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza n. 975 del 2016 della Corte d’Appello di Milano con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata accolta l’azione revocatoria ordinaria proposta da Automatismi BGR s.r.l. avverso l’atto con il quale i due ricorrenti hanno costituito fondo patrimoniale conferendo in esso la S. diversi beni immobili.
Resiste la società Automatismi BGR con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.
Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, presa visione delle argomentazioni contenute nella memoria depositata dai ricorrenti, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.
Tanto perchè la decisione impugnata resiste alle critiche mosse con i motivi di ricorso, dovendosi ritenere che la garanzia prestata alle obbligazioni contratte a causa di un contratto di locazione non possa ritenersi nulla, in mancanza di un importo massimo garantito, essendo determinabile per l’appunto in riferimento alle obbligazioni discendenti da tale contratto.
Al ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017