Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12872 del 26/06/2020
Cassazione civile sez. lav., 26/06/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 26/06/2020), n.12872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29902-2018 proposto da:
TEKNOSERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
Avvocati RAFFAELE PIGNATARO, UMBERTO CANETTI.
– ricorrente –
contro
C.L., M.C., R.S., V.C.,
Z.P., tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dagli Avvocati DONATELLO CATERA, MASSIMO ROMANO.
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 176/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 09/04/2018 R.G.N. 748/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal
Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Fatto
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 176 del 2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha accolto l’appello presentato da C.L., M.C., R.S., V.C. e Z.P., nei confronti della Teknoservice srl, e ha condannato la società ad assumere i suddetti lavoratori a far data dall’1.9.2016 con inquadramento dei primi quattro nel 3 A livello del CCNL Igiene-Ambientale – FISE ed il quarto nel 2 A livello del medesimo contratto; ha condannato, altresì, la società a corrispondere le retribuzioni che i dipendenti sopra indicati avrebbero percepito dall’1.9.2016 sino all’effettiva costituzione del rapporto di lavoro, quantificando le stesse negli importi indicati nel dispositivo, nonchè al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la Teknoservice srl affidato a cinque motivi, cui resistevano con controricorso C.L., M.C., R.S., V.C. e Z.P..
3. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente deve darsi atto che, nelle more, sono stati depositati singoli verbali di conciliazione con assistenza sindacale, intervenuti in data 19.2.2019, con cui le parti (società, da un lato, e singoli dipendenti dall’altro) hanno formalizzato la loro volontà di definire in via bonaria ogni questione tra loro insorta e connessa alla sentenza oggi gravata.
2. In detti verbali (punti 1 e 2) si legge che la società ha dichiarato, tra l’altro, di rinunciare agli atti, ai diritti e all’azione del giudizio di cassazione, in un contesto di definizione di ogni questione attinente alla controversia di cui è giudizio, ed il lavoratore accetta la rinunzia.
3. I suddetti verbali, che contengono statuizioni anche in ordine al pagamento delle competenze professionali, risultano sottoscritti da entrambe le parti, oltre che dal responsabile dell’ufficio vertenze della UGL.
4. Ravvisandosi, pertanto, nella fattispecie una rinuncia ex art. 390 c.p.c., con conseguente accettazione, non resta che dichiarare l’estinzione del giudizio, nulla disponendosi in ordine alle spese processuali ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.
5. Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per il ricorrente, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2020