Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12872 del 22/06/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 03/02/2016, dep. 22/06/2016), n.12872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5701-2014 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 11,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CRETELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI ANASTASIO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F., CA.AM., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BERGAMO 43 presso lo studio dell’avvocato

DE CICCIO BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato DELLA MONICA

UGO giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 126/2013 del TRIBUNALE DI SALERNO SEDE

DISTACCATA DI AMALFI, depositata il 30/08/2013, R.G.N. 257/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato GIOVANNI GUERRA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo di ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 126/2013 con cui il Tribunale di Salerno, Sez. Dist. di Amalfi ha rigettato l’opposizione proposta dal medesimo P. nei confronti dell’atto di precetto notificatogli il 3.8.2009, con cui A., Am. e C. F. gli avevano intimato il rilascio della quota indivisa di 3/4 di due porzioni immobiliari.

Hanno resistito gli intimati a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha dato atto che il P. aveva “proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di precetto di rilascio immobile del 29.7.09 notificato il successivo 3 agosto”, assumendo che detto precetto era inammissibile, improponibile o improcedibile in quanto l’esecuzione era stata sospesa in un precedente procedimento e deducendo, altresì, la mancanza del titolo e l’omessa notifica in forma esecutiva dello stesso, la nullità del precetto ex art. 480 c.p.c. e la nullità del decreto di trasferimento delle quote indivise emesso dal Tribunale di Salerno in favore del dante causa dei procedenti.

Ciò premesso, il Tribunale ha affermato che “il titolo non solo esiste ma è stato regolarmente notificato come dimostrano gli atti allegati al fascicolo degli opposti” (pag. 1 della sentenza) e che “un conto è la mancanza del titolo e un altro la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso a mezzo della sospensione dell’esecuzione”, precisando che non può incidere sull’efficacia del titolo la sospensione dell’esecuzione disposta in altro procedimento;

ha escluso che l’atto di acquisto, che i C. avevano effettuato da tale Severino, dovesse essere notificato al P. e ha rilevato che avverso il decreto di trasferimento emesso dal Tribunale in favore del S. era “ammesso il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi da esercitarsi nei modi e termini di legge nell’ambito di quel processo”.

2. Col primo motivo (“violazione degli artt. 99, 112 e 615 c.p.c., art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Violazione del principio della domanda e mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Violazione di legge ed errata motivazione”), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia specificamente esaminato la domanda principale, con cui era stata inequivocabilmente proposta un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 2, essendo stata contestata la possibilità degli istanti di procedere all’esecuzione per rilascio senza aver prima proceduto “al giudizio di divisione per la quota reale di loro spettanza”; rileva che il Tribunale si era limitato ad affermare l’esistenza del titolo, senza precisare in cosa esso consistesse e facendo verosimilmente confusione fra titolo di proprietà dell’immobile e titolo esecutivo.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto l’omessa pronuncia sull’opposizione all’esecuzione avrebbe dovuto essere fatta valere a mezzo di appello.

Va infatti considerato che:

-in materia di opposizioni esecutive, “quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. n. 10804/2000);

se è vero che “l’identificazione del mezzo esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti”, tuttavia “occorre verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta, o se abbia fatto in relazione ad essa una affermazione meramente generica”, con la conseguenza che, “ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione” (Cass. n. 11012/2007; negli stessi termini, Cass. n. 8006/2005);

– nel caso di specie, deve ritenersi che il mero riferimento al fatto che il P. aveva proposto opposizione agli atti esecutivi contenuto nella narrativa della sentenza – risulti generico e non effettivamente qualificante della natura dell’opposizione;

– dovendosi pertanto procedere alla qualificazione della domanda al fine di valutare l’ammissibilità dell’impugnazione svolta, deve ritenersi che, nella parte in cui contestava che gli istanti avessero titolo per procedere all’esecuzione, l’opposizione costituisse indubbiamente una opposizione all’esecuzione, cosicchè l’omessa pronuncia su di essa avrebbe dovuto essere fatta valere come motivo di appello anzichè a mezzo di ricorso straordinario per cassazione (ai sensi del testo dell’art. 616 c.p.c. risultante dalle modifiche introdotte alla L. n. 69 del 2009, applicabile nel caso, ai sensi dell’art. 58, comma 2 medesima legge).

3. Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione di legge. Errata motivazione sul punto”) censura la sentenza per non avere accolto l’opposizione in punto di “nullità dell’atto di precetto per l’omessa notifica in forma esecutiva del titolo”.

Il motivo è inammissibile perchè reitera le deduzioni già svolte avanti al giudice dell’opposizione senza censurare specificamente la statuizione (vedi retro, a pagg. 3 e 4) secondo cui il titolo era stato regolarmente notificato.

4. Il terzo motivo -che deduce “violazione degli artt. 99, 112 e 615 c.p.c., degli artt. 1421 c.c. (nullità del decreto di trasferimento) artt. 615 e 617 c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del principio della domanda e mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Errata motivazione sul punto”- censura la sentenza per non avere rilevato la nullità del trasferimento (attuato mediante il decreto emesso dal Tribunale e il successivo atto di vendita ai C.) di diritti di cui il P. non era titolare al momento della esecuzione.

4.1. Valgono, per questo motivo, le considerazioni già svolte in ordine al primo: poichè il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di trasferimento in funzione dell’affermazione della sua inidoneità a fondare l’esecuzione forzata, la censura avrebbe dovuto esse formulata a mezzo di appello anzichè con ricorso straordinario per cassazione.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

6. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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