Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12872 del 22/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.22/05/2017),  n. 12872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13656/2016 proposto da:

SIGRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA A. MANCINI 4, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO CECINELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato EMANUELE SPINAS;

– ricorrente –

contro

S.E., C.S., V.L.,

C.G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARSO, 57, presso lo

studio dell’avvocato FABIO TOMASSINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANFRANCO MURRU;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 159/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’appello proposto dalla Sigra s.r.l. contro la sentenza n. 108/2015 del Tribunale di Nuoro emessa nei confronti di S.E., C.G.G., V.L. e C.S., che la condannava a risarcire agli attori i danni per aver costruito un immobile in violazione delle norme urbanistiche, che offuscava la vista verso il mare dalle loro proprietà, veniva dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c..

La Sigra s.r.l. propone undici motivi di ricorso direttamente avverso l’ordinanza n. 159/2015 della Corte d’Appello di Cagliari, cui resistono di S.E., C.G.G., V.L. e C.S. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto inammissibile.

Il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, esaminate anche le argomentazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Il particolare regime delle impugnazioni previsto dal combinato disposto degli artt. 348 bis e ter c.p.c., prevede che, qualora l’appello venga dichiarato inammissibile con ordinanza ex art. 348 ter, perchè non supera una valutazione prognostica di possibile accoglibilità, lo strumento di impugnazione fruibile è il ricorso per cassazione, che però va indirizzato, previa enunciazione dei motivi di appello ai fini di consentire alla Corte di valutare se si sia formato un giudicato interno, avverso la sentenza di primo grado e le argomentazioni in essa contenute.

Nel caso di specie la ricorrente richiama sufficientemente i motivi di appello, ma poi, laddove articola i motivi di ricorso per cassazione chiede di volta in volta la cassazione non della sentenza di primo grado ma della ordinanza di appello, e non per vizi suoi propri, come pure è consentito, ma limitandosi a riprodurre le ragioni a fondamento della sua domanda.

In definitiva, essa non critica per vizi processuali l’ordinanza di inammissibilità, non individua correttamente il provvedimento oggetto di impugnazione e non svolge critiche a questo provvedimento sotto il profilo del vizio di legittimità ma si limita a riprodurre le argomentazioni svolte nel giudizio di merito, sia in fatto che in diritto, a sostegno della sue ragioni.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Liquida le spese in favore dei controricorrenti in complessivi Euro 5.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2017

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