Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12872 del 13/05/2021

Cassazione civile sez. III, 13/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 13/05/2021), n.12872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22276/17 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliata a Roma, via Livio

Andronico n. 24, difeso dagli avvocati Innocenzo Gorlani, Mario

Gorlani, e Ilaria Romagnoli, in virtù di procura speciale apposta

in margine al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B., elettivamente domiciliato a Roma, via Marcello

Prestinari n. 13, difeso dall’avvocato Luca Magli, e Paola Ramadori,

in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

Ma.Ba., M.E., M.G., e T.S., tutti

elettivamente domiciliati a Roma, via Marcello Prestinari n. 13,

difeso dagli avvocati Alessandro Secchi Villa, e Paola Ramadori in

virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 24 maggio 2017

n. 775;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

SOLDI Anna Maria; che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

secondo motivo di ricorso;

udito per la ricorrente l’avv. Ilaria Romagnoli.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 F.R., vedova di M.S., convenne dinanzi al Tribunale di Brescia gli altri coeredi (e cioè M.B., fratello del de cuius; T.S., Ma.Ba., M.E. e M.G., rispettivamente moglie e figli di Ma.El., altro fratello premorto di M.S.).

L’attrice espose che il proprio marito, in vita, aveva dissimulatamente donato agli altri eredi le quote di proprietà di due terreni; che inoltre uno dei convenuti aveva compiuto operazioni bancarie in nome e per conto del de cuius, sottraendo in tal modo somme di denaro all’attivo ereditario.

Concluse pertanto chiedendo che il Tribunale:

-) accertasse che i trasferimenti immobiliari compiuti dal de cujus dissimulavano altrettante donazioni;

-) accertasse la conseguente lesione della quota di legittima spettante all’attrice;

-) previa riduzione delle disposizioni testamentarie, dei legati e delle donazioni dissimulate “assegnasse” all’attrice la quota ereditaria a lei spettante secondo le norme della successione necessaria;

-) dichiarasse di conseguenza lo scioglimento della comunione ereditaria e condannasse i convenuti “al rilascio dei beni assegnati”.

2. Con sentenza 5 giugno 2013 n. 2183 il Tribunale di Brescia accolse la domanda, e condannò i convenuti al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 787.049,35, oltre gli interessi e le spese di lite.

Nè la sentenza impugnata, nè il ricorso, nè i due controricorsi, riferiscono con esattezza la ratio decidendi di tale condanna.

Il ricorso tace, limitandosi a riferire che la condanna avvenne “in solido” (circostanza anomala, in verità, con riferimento ad una azione di riduzione). Il controricorso di M.B. riferisce che la condanna avvenne “ai sensi dell’art. 560 c.c.” (circostanza riferita anche dalla sentenza impugnata, a p. 6, ultimo capoverso).

Gli altri controricorrenti, per contro, riferiscono che il Tribunale “ha disposto la divisione e condannando i convenuti al pagamento del corrispondente valore in denaro della quota di pertinenza della moglie del de cuius”.

Tanto è necessario premettere sin d’ora, per miglior chiarezza di quanto si verrà dicendo nelle “Ragioni della decisione”.

3. F.R., non avendo ottenuto l’adempimento spontaneo della suddetta condanna, il (OMISSIS) notificò atto di precetto agli altri coeredi, intimando loro il pagamento della somma complessiva di Euro 1.102.252,05. M.B. da un lato, e gli altri quattro coeredi dall’altro ( T.S., Ma.Ba., M.E. e M.G.), pagate le spese di soccombenza (secondo quanto riferito dalla sentenza d’appello), proposero separate opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..

A fondamento di esse dedussero, per quanto in questa sede ancora rileva, che la sentenza di primo grado era priva di efficacia esecutiva, in quanto avente natura costitutiva e non condannatoria, e non era ancora passata in giudicato al momento dell’inizio dell’esecuzione.

4. Con sentenza 19 giugno 2014 n. 2170 il Tribunale di Brescia rigettò, previa riunione, le due opposizioni.

Il Tribunale, richiamando a sostegno della propria decisione una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010), ritenne che la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di reintegrazione della quota di legittima non fosse “in rapporto di stretta sinallagmaticità” con la statuizione accertativa della lesione di legittima e della nullità delle donazioni che l’avevano determinata.

Ritenne invece che la suddetta statuizione di condanna fosse una “statuizione dipendente o accessoria” della lesione di legittima, e che di conseguenza fosse immediatamente esecutiva.

5. La sentenza venne appellata dalle parti soccombenti.

Con sentenza 24 maggio 2017 n. 775 la Corte d’appello di Brescia accolse il gravame.

La Corte d’appello ritenne che la condanna dei coeredi al pagamento di una somma di denaro in favore del legittimario pretermesso fosse una statuizione “in rapporto di stretta sinallagmaticità, ovvero di interdipendenza e addirittura corrispondenza, con la lesione della quota di legittima e con la divisione del compendio”.

6. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.R. con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi M.B. da un lato, e gli ulteriori quattro coeredi dall’altro.

Tutte le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale nullità deriverebbe dal difetto assoluto di motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2. Espone la ricorrente che la Corte d’appello avrebbe completamente frainteso l’oggetto del giudizio; che ha mostrato di ritenere che il giudizio riguardasse unicamente l’esecutività del capo della sentenza di primo grado concernente la regolazione delle spese di lite; che la ratio decidendi della decisione d’appello sarebbe “incomprensibile”.

1.1. Il motivo è infondato.

Il contenuto della sentenza d’appello è ben chiaro, e si fonda su un’affermazione di puro diritto, rispetto alla quale nemmeno è concepibile un vizio di motivazione (configurabile, come noto, solo con riferimento agli accertamenti di fatto: ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019, Rv. 654306 – 04; Sez. 2 -, Ordinanza n. 20719 del 13/08/2018, Rv. 650017 – 01).

La Corte d’appello ha infatti ritenuto che la pronuncia di condanna al pagamento di un conguaglio in denaro, da parte dei coeredi in favore del legittimario pretermesso, fosse strettamente dipendente dalla pronuncia di accertamento della lesione di legittima; con la conseguenza che in mancanza del passaggio in giudicato della seconda, non poteva mettersi in esecuzione la prima (p. 9, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

Si tratta, dunque, d’una motivazione ben chiara.

1.2. I passaggi e le espressioni verbali additate dalla ricorrente quale indice della contraddittorietà della motivazione in realtà non sono tali, ove si consideri che, secondo la nota sentenza 8053/14 una sentenza può dirsi nulla per difetto di motivazione solo quando quest’ultima manchi del tutto, sia totalmente incomprensibile, ovvero presenti contraddizioni insanabili.

Nessuna di queste tre ipotesi ricorre nel caso di specie.

La ricorrente, infatti, sostiene che la sentenza sarebbe nulla perchè, con affermazione totalmente incoerente rispetto all’oggetto del gravame, per tre volte ripete in motivazione che il titolo esecutivo azionato da F.R. era privo di efficacia esecutiva con riferimento al capo di condanna alle “spese di lite”.

Tuttavia le spese di lite liquidate nel titolo esecutivo giudiziale erano state pagate dai convenuti, e su esso non vi era questione.

Deve tuttavia in contrario osservarsi che il riferimento alle spese di lite contenuto a pagina 5, terz’ultimo capoverso, della sentenza impugnata è irrilevante, in quanto in quel punto la motivazione riferisce soltanto dello svolgimento del processo, e comunque dà conto che la lite riguardava anche “il conguaglio” che gli odierni controricorrente erano stati condannati a pagare; quanto al riferimento alle “spese di lite” contenuto a pagina 9 della sentenza impugnata, esso appare con evidenza un lapsus calami, dal momento che poche righe prima la corte d’appello inequivocabilmente afferma che doveva ritenersi privo di efficacia esecutiva “il capo condannatoria o di corresponsione della somma di Euro 787.049,35”.

2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 282 c.p.c..

Deduce la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe erronea in punto di diritto, ed articola a sostegno di questa tesi un sillogismo così riassumibile:

-) quando una sentenza non passata in giudicato contenga un capo di condanna, un’immediata esecutività di quest’ultimo ai sensi dell’art. 282 c.p.c., non è in assoluto preclusa dal fatto che la sentenza contenga anche un accertamento costitutivo;

-) potranno dunque darsi sentenze dichiarative o costitutive cui accedono capi di condanna non provvisoriamente eseguibili, e sentenze dichiarative o costitutive cui accedono capi di condanna provvisoriamente eseguibili, come nel caso di condanna al pagamento delle spese di lite;

-) quel che rende provvisoriamente eseguibile un capo di condanna accessorio ad una sentenza dichiarativa è la sua natura di “dipendenza o consequenzialità” dalla pronuncia dichiarativa;

-) la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore del legittimario pretermesso è una pronuncia “dipendente” dall’accertamento della lesione di legittima, ma non è una pronuncia “in rapporto di stretta sinallagmaticità” rispetto al suddetto accertamento;

-) ergo, la suddetta pronuncia di condanna poteva legittimamente essere messa in esecuzione prima ancora del passaggio in giudicato della sentenza cui accede.

3. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già stabilito a quali condizioni il capo condannatorio contenuto in una sentenza costitutiva o dichiarativa possa essere messo provvisoriamente in esecuzione, ai sensi dell’art. 282 c.p.c..

Al riguardo questa Corte ha stabilito tre regole ben chiare.

3.1. La prima regola è che l’art. 282 c.p.c., là dove stabilisce che “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti”, in realtà plus dixit quam voluit.

Tale regola, infatti, non s’applica indistintamente a tutte le “sentenze di primo grado”, ma solo a quelle che hanno un contenuto condannatorio. Non s’applica, invece, alle sentenze dichiarative o costitutive (ex permultis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018, Rv. 651634 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1211 del 18/01/2018, Rv. 647352 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25743 del 15/11/2013, Rv. 629082 – 01).

3.2. La seconda regola è che quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva, ed una statuizione di condanna, l’immediata esecutività di quest’ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva.

A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre:

a) rapporto di sinallagmaticità;

b) rapporto di corrispettività;

c) rapporto di dipendenza;

d) rapporto di accessorietà.

Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì.

3.3. Il rapporto di sinallagmaticità sussiste quando il capo condannatorio costituisca un elemento costitutivo delle altre statuizioni, sicchè mancando l’esecuzione di quello, non sarebbero applicabili questi.

E’ il caso, in particolare, della condanna al pagamento del prezzo pronunciata a carico del promissario acquirente e contenuta in una sentenza di condanna all’esecuzione specifica dell’obbligo di contrattare, ex art. 2932 c.c. (Sez. U., Sentenza n. 4059 del 22/02/2010, Rv. 611643 – 01).

3.4. Il rapporto di corrispettività sussiste quando il capo condannatorio, se messo provvisoriamente in esecuzione separatamente dalle altre statuizioni contenute nella sentenza, costringerebbe una delle parti a patire gli effetti sfavorevoli della decisione, senza goderne i benefici pur da essa scaturenti.

E’ il caso, in particolare, della condanna al pagamento di un conguaglio in denaro pronunciata a carico di uno dei condividenti e contenuta nella sentenza dichiarativa dello scioglimento della comunione (Sez. 3 -, Sentenza n. 2537 del 30/01/2019, Rv. 652662 – 01).

3.5. Il rapporto di dipendenza sussiste quando il capo condannatorio è la conseguenza necessaria del capo dichiarativo o costitutivo.

E’ stato ritenuto sussistente, ad esempio, tra la pronuncia di accoglimento dell’azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell’immobile richiesta dall’assuntore del concordato succeduto al curatore fallimentare che aveva proposto l’azione revocatoria (Sez. 3 -, Ordinanza n. 28508 del 08/11/2018), come pure tra l’accoglimento d’una azione revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2 e la condanna d’una banca alla restituzione del pagamento dichiarato inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 16737 del 29/07/2011).

3.6. Il rapporto di accessorietà, infine, sussiste quando il capo condannatoria non incide in alcun modo sul presupposto sul contenuto del capo dichiarativo o costitutivo.

E’ il caso, in particolare, della condanna alle spese (Sez. 3, Sentenza n. 21367 del 10/11/2004).

4. Ciò posto in punto di diritto, osserva questa Corte che il titolo esecutivo messo in esecuzione da F.R. era costituito da una sentenza che ha:

a) accolto l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni (previo accertamento della loro natura dissimulata) lesive della legittima proposta da F.R., spettante, promossa sul presupposto di essere stata totalmente esclusa dalla successione del marito;

b) condannato gli eredi ed i donatari al pagamento di una somma di denaro a favore dell’erede pretermesso.

L’azione ad supplendam aut implendam legitimam di cui agli artt. 553 c.c. e segg., è un’azione personale, e non un’azione reale (Sez. 2, Sentenza n. 3077 del 30/11/1963; Sez. 2, Sentenza n. 2202 del 28/06/1968).

Essa mette capo ad una pronuncia di natura costitutiva (Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 10/11/1971; Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 09/02/2006), avente l’effetto di risolvere (con effetto limitato alle parti) le disposizioni testamentarie, i legati e le donazioni lesive della quota di legittima.

L’azione di riduzione può avere ad oggetto tanto beni che si trovavano nel patrimonio del defunto al momento dell’apertura della successione (il relictum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni che appartenevano al defunto”); sia beni che, al momento dell’apertura della successione, ne erano già usciti (il donatum: cfr. art. 556 c.c., ove si parla di “beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione”).

Nel primo caso, la riduzione della disposizione testamentaria avverrà per contributo e simultaneamente (art. 558 c.c.); nel secondo caso la riduzione delle donazioni avviene successivamente e progressivamente (art. 559 c.c.). Infine, il quadro della disciplina della riduzione è completato dalla previsione della facoltà del donatario di immobili di ritenere il bene donato pagando all’erede pretermesso il controvalore della quota legittima, nelle ipotesi di cui all’art. 560 c.c., commi 2 e 3.

4.1. L’azione di riduzione, di conseguenza, richiede al giudice due statuizioni. La prima è sempre uguale, e consiste nell’accertamento costitutivo della avvenuta lesione della quota di legittima.

La seconda può invece variare, a seconda che siano ridotte disposizioni testamentarie, legati o donazioni; a seconda che l’attore abbia ricevuto una quota di legittima inferiore al dovuto o sia stato del tutto pretermesso; a seconda che l’erede pretermesso domandi la divisione dei beni ereditari, la separazione in natura del bene donato o il pagamento del controvalore in denaro; a seconda che sia proposta contro altri legittimari, contro eredi o donatari non legittimari, o contro subacquirenti.

4.2. Col variare della pronuncia di reintegra contenuta in una sentenza di accoglimento della domanda di riduzione, secondo le varie ipotesi previste dalla legge, varia di conseguenza il rapporto tra capo condannatorio e capo costitutivo della sentenza.

Se la reintegra richiedesse la divisione dei beni ereditari, ed il giudice condannasse uno dei condividenti al pagamento d’un conguaglio in denaro, tale capo sarebbe in rapporto di corrispettività rispetto alla pronuncia di divisione (che ha natura e fondamento ben diversi dall’azione di riduzione, anche se può essere insieme a questa proposta), e non sarebbe immediatamente eseguibile.

Se invece la reintegra richiedesse unicamente il pagamento da parte del donatario del controvalore della quota di legittima, ex art. 560 c.c., ed il giudice lo condannasse al relativo pagamento, tale capo sarebbe in rapporto di dipendenza rispetto alla pronuncia di riduzione, e sarebbe immediatamente eseguibile.

4.3. Nel caso di specie il giudice dell’opposizione all’esecuzione (cui spetta istituzionalmente il compito di interpretare il titolo esecutivo) ha trascurato di compiere gli accertamenti sopra indicati, ed ha anzi compiuto dichiarazioni sotto questo profilo inconciliabili.

Dapprima, infatti, ha riferito che il titolo esecutivo oggetto dell’opposizione era rappresentato da una sentenza in cui gli opponenti erano stati condannati a pagare una certa somma di denaro “ex art. 560 c.c.” (così la sentenza d’appello, pagina 6, terzultimo rigo); poi, però, ha affermato che la suddetta pronuncia di condanna era in rapporto “di stretta sinallagmaticità con la divisione del compendio (ereditario)”: affermazione inspiegabile, dal momento che l’art. 560 c.c., trova applicazione proprio sul presupposto che non sia stata eseguita nessuna divisione. Il donatario, infatti, non è comproprietario del bene donato insieme con l’erede pretermesso; e persino quando il donatario sia al tempo stesso anche legittimario, il presupposto della sua condanna al pagamento del controvalore è che l’immobile donato resti nella sua disponibilità.

In mancanza di questo accertamento, non avrebbe dunque potuto il giudice di merito ritenere esistente un “rapporto di sinallagmaticità” tra la condanna degli opponenti al pagamento di una somma di denaro, e il capo di sentenza con cui era stata accolta la domanda di riduzione.

4.4. La sentenza impugnata, in conclusione, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, la quale tornerà ad esaminare l’appello proposto da T.S. e dagli altri appellanti, e – dopo avere interpretato il titolo esecutivo alla luce dei principi sopra indicati – applicherà il seguente principio di diritto:

“la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza di accoglimento della domanda di riduzione della quota di legittima non è immediatamente eseguibile quando rappresenti il conguaglio di una operazione divisionale; è invece immediatamente eseguibile quando sia stata pronunciata senza necessità di alcuna divisione, ai sensi dell’art. 560 c.c., commi 2 e 3”.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2021

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