Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12872 del 09/06/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 12872 Anno 2014
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 9359-2008 proposto da:
MINISTERO DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente 2014
630

contro

FALCO ANTONIO C.F. FLCNTN52S0E932U, domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato AVETA UGO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 09/06/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 3803/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 03/08/2007 r.g.n. 5183/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/02/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO

udito l’Avvocato AVETA UGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per

(2-{.-A;

2

C/

BALESTRIERI;

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Benevento, Antonio Falco convenne in
giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
deducendo di essere suo dipendente dall’8.1.1980, quale
ingegnere direttore coordinatore di IX qualifica funzionale; che
era stato incaricato di dirigere l’ufficio provinciale M.C.T.C. di
Caserta dal 20.4.1984; che dal 24.6.1991 aveva diretto il centro
prova autoveicoli di Napoli fino al 22.2.1994, data a partire dalla
quale aveva diretto l’ufficio provinciale M.C.T.C. di Salerno per
poi transitare, dal 1.5.2002, all’ufficio M.C.T.C. di Benevento ove
continuava a svolgere tale lavoro; che da circa 18 anni aveva
ricoperto mansioni superiori di tipo dirigenziale rispetto a quelle
di inquadramento. Chiedeva pertanto la condanna del Ministero
al pagamento, quanto meno dal 1.12.98, delle differenze
retributive spettantigli e quindi dell’importo di E.1.559,19 per 13
mensilità annue, pari ad E.85.775,45 oltre a quelle
successivamente maturate fino all’estinzione del rapporto.
Si costituiva il Ministero chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 22.3.2005, accoglieva la domanda
condannando il Ministero al pagamento della somma
di E.132.296,07 per differenze retributive dal 1.12.1998 sino
alla data della domanda giudiziale, oltre accessori di legge.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Ministero
deducendo che, contrariamente a quanto affermato dal primo
giudice, le sedi dirette dal Falco non avevano carattere centrale
ma periferico, e lo svolgimento di tali mansioni rientrava
nell’ambito della IX qualifica funzionale, ora posizione economica
C3; che, secondo la classificazione amministrativa del settore, le
sedi di Benevento e di Salerno erano “periferiche” e tale
classificazione non poteva essere superata; che il ricorrente non
aveva dimostrato che l’attività svolta presso i citati uffici
rispondeva ad un incarico dirigenziale, nel senso ridisegnato dalla
nuova disciplina del settore (d. Igs. n.29\1993 e successivi d.P.R.

A

attuativi); che l’attività svolta dal Falco si inquadrava comunque
nell’ambito della temporanea reggenza dell’Ufficio in assenza
temporanea del titolare ai sensi dell’art. 20 d.P.R. n. 266\1987;
che comunque doveva ritenersi inapplicabile la norma di cui
all’art.56 d.lgs. n.29\93, oggi art. 52 d. Igs. n. 165\01, in quanto
la legge ne differiva l’entrata in vigore alla definitiva attuazione

contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.
Resisteva il Falco.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 3 agosto
2007, accoglieva parzialmente il gravame, condannando il
Ministero al pagamento della minor somma di E.80.344.56 oltre
accessori ed al pagamento dei 2\3 delle spese del doppio grado.
Per la cassazione propone ricorso il Ministero, affidato ad unico
articolato motivo.
Resiste il Falco con controricorso.
Motivi della decisione
1.-Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, oltre a contraddittoria motivazione della
sentenza impugnata.
Lamenta che essa errò nel ritenere applicabili al caso di specie
l’art. 52 d.lgs. n. 165\01 nonché l’art. 24 del c.c.n.l. comparto
Ministeri (quadriennio 1998-2001), che non potevano invece
trovare applicazione all’interno delle aree che interessano la
progressione del personale non dirigente, e non già il transito
dalle qualifiche impiegatizie o funzionali a quelle dirigenziali,
aventi specifica regolamentazione ed alle quali si accede solo
mediante concorso. Si duole inoltre, e comunque, della mancanza
di prova in ordine al contenuto professionale delle mansioni in
tesi svolte dal Falco.
2.- Il motivo, mentre risulta inammissibile, quanto all’ultima
riferita doglianza, non essendo essa corredata dal necessario
quesito di diritto, è per il resto infondato in quanto la sentenza

4

della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai

impugnata non ha riconosciuto la qualifica dirigenziale ma solo il
relativo trattamento economico (come da pacifica giurisprudenza
di questa Corte, Cass. sez. un. n. 25837\07; Cass. n. 4367\09; n.
13597\09; n. 27887\09; n. 14775\10, n. 12193\11, oltre a C.
Cost. n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296
del 1990), basato sullo svolgimento dell’attività apicale in
posizioni lavorative che in base al d.m. n. 2982\97 erano

periodo dal 2.8.00 posto che in base al d.m. n. 148\00 la sede di
Benevento, cui il Falco venne successivamente adibito, venne
esclusa da quelle aventi caratteristiche di livello primario o
dirigenziale.
Tali ultimi accertamenti non risultano censurati dall’odierno
ricorrente.
3.-11 ricorso deve pertanto rigettarsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.100,00 per esborsi, E.3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 febbraio
2014

considerate dirigenziali (M.C.T.C. di Salerno), escludendole per il

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