Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12871 del 26/05/2010
Cassazione civile sez. I, 26/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 26/05/2010), n.12871
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25508-2008 proposto da:
D.C.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avvocato
GIOVANNI TOGNON, rappresentato e difeso dall’avvocato FIORILLO
ERNESTO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,
depositata il 19/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/04/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d’Appello di Reggio Calabria D.C.R. chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole previsto dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in relazione alla durata di una causa avente ad oggetto risarcimento danni da inadempimento contrattuale, promossa innanzi al Tribunale di Messina con atto di riassunzione notificato in data 22 novembre 1985, definita in primo grado con sentenza depositata il 21 gennaio 1994 e dichiarata interrotta in grado di appello, a seguito di decesso dell’appellante, alla udienza del 13 aprile 2006. Il Tribunale, rilevato che il processo presupposto aveva avuto una durata di anni 8 e mesi 2 in primo grado e di anni 8 e mesi 9 in secondo grado, ritenuta ragionevole la durata di anni tre per il primo grado di giudizio e di anni due per il secondo grado, determinava il periodo di durata ingiustificata in anni 16 e mesi 11; conseguentemente condannava il Ministero della Giustizia, a titolo di danno non patrimoniale, al pagamento di Euro 16.916,63, in ragione di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo. Escludeva la risarcibilità del danno patrimoniale sul rilievo che il danno lamentato non poteva essere imputato alla eccessiva durata del processo.
Avverso detto decreto D.C.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta che nel liquidare il danno non patrimoniale il giudice nazionale, liquidando Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, non si sarebbe attenuto ai parametri indicati dalla CEDU, che per cause analoghe avrebbe indicato un importo annuo di duemila Euro.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la mancata liquidazione del danno patrimoniale, la cui prova sarebbe in re ipsa, consistente nella mancata percezione del petitum della causa di merito, per essere stato il debitore nel corso di detto giudizio dichiarato fallito.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice a quo ha determinato il danno non patrimoniale riconoscendo Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, che è il parametro indicato dalla CEDU per cause analoghe. Nè risultano dalla motivazione del decreto impugnato elementi che potrebbero giustificare una più consistente liquidazione.
Anche il secondo motivo è infondato.
Secondo la ricorrente la eccessiva durata del processo avrebbe inciso sulla esigibilità del suo credito, essendo nel frattempo stato dichiarato il fallimento del debitore, per cui la prova del danno patrimoniale, pari all’entità del credito di Euro 94.501,28, dovrebbe ritenersi in re ipsa.
Come giustamente evidenziato dal decreto impugnato possono essere risarciti soltanto i danni patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta del mancato rispetto del termine ragionevole e non vi sono elementi per ritenere, nè la ricorrente ha fornito alcuna prova al riguardo, che, se il processo si fosse concluso in tempi ragionevoli, sarebbe riuscita sicuramente ad ottenere dal debitore in bonis il soddisfacimento del credito. Peraltro non risulta neppure se, intervenuto il fallimento del debitore, ha chiesto o meno l’ammissione al passivo del fallimento e, se ha chiesto l’ammissione a passivo, in che limiti il suo credito, nell’ambito della procedura concorsuale, potrebbe essere soddisfatto.
Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato e a ricorrente deve essere condannata a rimborsare all’amministrazione resistente le spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare in Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore del Ministero della Giustizia, liquidate in Euro 1.000,00 (mille), oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2010