Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12871 del 22/06/2016

Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 22/06/2016), n.12871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19340-2013 proposto da:

A.M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

SIMONELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato BRUNO NIGRO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII (già AZIENDA OSPEDALIERA

OSPEDALI RIUNITI DI (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore dr. N.C., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO BONALUMI giusta

procura speciale del Dott. Notaio NICOLETTA MORELLI, in BERGAMO

30/12/2015, REP. 58.798;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 913/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/07/2012, R.G.N. 144/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato STEFANO DI MEO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.M.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 10 luglio 2012, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di (OMISSIS) di rigetto della domanda proposta dalla A. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di (OMISSIS) volta ad ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria conseguenti al decesso del di lei figlio.

Il ricorso di A.M.G. è affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, già Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di (OMISSIS).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che la struttura del ricorso proposto da A.M.G. si articola nel seguente modo: dopo una breve premessa (pagg. 1 – 2) relativa alla esposizione dei fatti di causa, seguono distinti paragrafi (pagg. 3 – 44) denominati “IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO” (ove è riportato lo svolgimento del giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo), “LE RISULTANZE ISTRUTTORIE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO” (ove vengono trascritte la relazione del collegio medico-

legale redatta nell’ambito del procedimento penale instaurato a seguito della morte di S.R., la relazione del consulente tecnico della parte offesa, la relazione del c.t.u.

nominato nel corso del giudizio di primo grado, le osservazioni del consulente tecnico di parte attrice), “LA SENTENZA DI PRIMO GRADO” (di cui è riportata integralmente la parte motiva), “IL GIUDIZIO DI APPELLO” (ove è quasi integralmente riprodotto l’atto di citazione in appello), “LA SENTENZA DI SECONDO GRADO” (di cui è riportata integralmente la parte motiva). Il ricorso si chiude con la formulazione di quattro motivi (pagg. 44 – 55).

Tanto premesso, ritiene la Corte che il ricorso, per come strutturato, sia inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, stante l’inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno osservato che tale requisito è preordinato allo scopo di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, l’esito dei gradi precedenti con eliminazione delle questioni non più controverse ed il tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (sent. n. 16628/2009). Si è inoltre rilevato (ord. n. 19255/2010) che l’assolvimento del requisito in questione è considerato dal legislatore come un’attività di narrazione del difensore che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua modalità espositiva come sommaria, postula un’esposizione finalizzata a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio che lo svolgimento del processo. Con sentenza n. 5698/2012 le Sezioni Unite hanno affermato che, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte di cassazione la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. E’ stato così ritenuto inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale di una serie di atti processuali, nel quale mancava del tutto il momento di sintesi funzionale.

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 poichè onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti riprodotti, in via diretta o indiretta, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

2. In ogni caso, il ricorso è infondato.

2.1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 102 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello di Brescia aveva erroneamente ritenuto che non fosse stato formulato uno specifico motivo di appello in ordine alla circostanza che il giudice di primo grado nulla avesse statuito relativamente al mancato adempimento da parte dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di (OMISSIS) dell’onere probatorio di aver correttamente adempiuto la prestazione sanitaria, con specifico riferimento alla disposta dimissione del paziente appena tre giorni dopo l’ultimo intervento subito e senza effettuare i necessari esami del cavo faringeo.

Il motivo è privo di fondamento, avendo la corte territoriale esaminato la questione prospettata dall’appellante osservando che “il Tribunale… in concreto si è avvalso della CTU medica proprio per acquisire le informazioni e le valutazioni di carattere tecnico, estranee alle sue conoscenze, necessarie per valutare il comportamento dei sanitari”, confutando poi, nello specifico, le argomentazioni con le quali l’appellante, contestando le risultanze della c.t.u., aveva sostenuto che l’Azienda Sanitaria non avesse dimostrato di aver assolto con diligenza, prudenza e perizia le prestazioni sanitarie.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Deduce la ricorrente che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che il collegio medico – legale che aveva effettuato l’esame autoptico nell’ambito del procedimento penale non avesse evidenziato la presenza di una “escara”, nonostante nella perizia fosse segnalata la presenza di “tessuto di granulazione di aspetto necrotico”. Tale tessuto necrotico, secondo la ricorrente, non poteva non essere visibile allorquando il paziente, senza alcun specifico controllo, venne dimesso dall’ambiente ospedaliero.

Le censure sono infondate.

Quanto alla dedotta presenza di una “escara”, che avrebbe poi determinato l’emorragia verificatasi la notte del (OMISSIS), va rilevato come non possa, in mancanza di specifici elementi di ordine medico e scientifico, affermarsi che la presenza di “tessuto di granulazione di aspetto necrotico”, riscontrata in sede di esame autoptico, sia ricollegabile ad una “escara”, tenuto altresì conto che la circostanza risulta smentita dal rilievo che (pag. 10 della sentenza) un “ulteriore approfondito controllo del cavo faringeo si era reso necessario in occasione dell’intervento eseguito il 7.3”, controllo che avrebbe senz’altro evidenziato la presenza di una eventuale “escara”, riconducibile al precedente intervento. La circostanza che gli esami specialistici eseguiti non avessero fatto emergere alcunchè di anomalo nel decorso post-operatorio rispetto al primo (il solo rilevante) intervento, porta ad escludere, come correttamente ritenuto dai giudici di merito (pag. 12 della sentenza), la prevedibilità dell’evento emorragico.

2.3. Con il terzo motivo si deduce “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”, con riferimento alla istanza di rinnovazione della consulenza tecnica, disattesa dalla corte territoriale, ed alla omessa pronuncia sulla richiesta di prova testimoniale reiterata in grado di appello.

Al riguardo, è sufficiente rilevare come la rinnovazione della consulenza tecnica risulti richiesta in modo del tutto generico, avendo del resto il giudice di appello correttamente disatteso la relativa istanza sulla base delle esaurienti risultanze probatorie già acquisite a seguito dell’indagine peritale svolta e delle risposte fornite dal c.t.u. alle osservazioni formulate dal consulente di parte.

La prova testimoniale è irrilevante, in quanto volta alla quantificazione del danno, sul presupposto della responsabilità della struttura ospedaliera, nella specie esclusa.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Illogicità, omissione e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Il motivo è infondato, in quanto postula l’erroneità della condanna dell’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado sulla base della asserita fondatezza della domanda risarcitoria, esclusa invece anche all’esito del presente grado di giudizio.

5. In conclusione, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2016

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